Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2998 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2998 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 7062-2017 proposto da:
BOUAYAD OTMAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato
OLIVIERO GIROLAMO DE SENA PLUNKETT, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE MAIELLARO;
– ricorrente contro

QUESTURA DI FOGGIA;
– intimata nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 814/2016 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 08/09/2016;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’8 settembre

Foggia, ha rigettato la domanda di Bouayad Otman che aveva
chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi
familiari in quanto coniugato e convivente con una cittadina
italiana, avendo ritenuto insussistente il requisito della
convivenza con la moglie.
Avverso questa sentenza Bouayad Otman ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; il Ministero
dell’interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 352 e 190 c.p.c., 24 Cost., 101
c.p.c., perché la Corte d’appello, all’esito della prima ed unica
udienza del 7 giugno 2016, aveva deciso, rigettandola,
sull’istanza del Ministero appellante di sospensione
dell’esecutività dell’ordinanza impugnata e imprevedibilmente
anche la causa nel merito, accogliendo il gravame del
Ministero, senza concedere i termini per le comparse
conclusionali e le memorie di replica.
Il motivo è fondato.
La narrazione processuale posta a sostegno del motivo è
confermata dall’esame degli atti di causa che è consentito a
questa Corte, essendo denunciato un vizio di attività del
giudice, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La mancata assegnazione, in esito all’udienza di precisazione
delle conclusioni, dei termini per il deposito delle comparse
Ric. 2017 n. 07062 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

2016, riformando l’impugnata ordinanza del Tribunale di

conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art.
190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della sentenza,
impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua
pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del
principio del contraddittorio, senza necessità di dimostrare la
lesione concretamente subita a causa della mancata

concessione dei termini (Cass. n. 18149 e 24636/2016,
20180/2015, 7760/2011, 4805/2006). A questa prevalente e
condivisibile giurisprudenza si deve dare continuità. Qualora si
imponesse al ricorrente per cassazione, ai fini dell’ammissibilità
del motivo, di indicare se e quali argomenti avrebbe potuto
svolgere ove gli fosse stato concesso il termine per il deposito
della comparsa conclusionale, si dovrebbe coerentemente ma
impropriamente rimettere a questa Corte di valutare la
congruenza di quegli argomenti / ma ciò sarebbe precluso,
trattandosi di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di
merito.
L’accoglimento

del

motivo

in

esame

determina

l’assorbimento degli altri motivi riguardanti il merito e la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Roma, 5 dicembre 2017.

Il Presidente

i

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