Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2998 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2998 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 10337-2011 proposto da:
CES CON SRL(03814100727 già Fimco Service Srl, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO
AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARTIELLI VITO ANTONIO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
2013′
329

ricorrente

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA L 00902170019

in persona del

Dirigente procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

Data pubblicazione: 07/02/2013

diell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALETTI
GIANCARLO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1123/2010 della CORTE

23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato Martielli Vito Antonio difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti e
deposita memoria;
udito

l’Avvocato

Bonaccorsi

Di

Patti

Domenico

difensore della controricorrente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che si riporta alla relazione.

D’APPELLO di BARI del 22/10/2010, depositata il

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente

relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata
alle parti.

Letti gli atti depositati
osserva:
l. Con ricorso notificato il 12-4-2011 la Ges Com
s.r.1 ,già Fimco Service s.r.1 ,ha impugnato la sentenza dalla Corte di appello di Milano depositata il 2311-2010, asseritamene notificatale in data 11-2-2011,
che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna della ricorrente al pagamento in favore dalla
Axa Assicurazioni s.p.a della somma di euro 85.301,12
oltre svalutazione ed interessi.I1 ricorso contiene un
motivo.
Resiste la Axa Assicurazioni s.p.a ,preliminarmente
deducendo la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine breve , essendo stata notificata
la sentenza alla Fimco Service s.r.1 in data 10 -2-11,
come da cartolina di ricevimento allegata. 2. Il ricorso contiene un motivo.I1 ricorso è soggetto,in
ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4-7-2009,alla disciplina dettata dall’art.360
bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a della legge

“Il relatore Cons. Uliana Armano

2

18-6-2009 ,n.69. Può essere trattato in camera di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis 375
c.p.c., e dichiarato improcedibile.
3.Le sezioni Unite di questa Corte con Ordinanza n.

di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc.
civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa
norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è
funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e,
quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto
del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della
sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve. 4.Nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi
che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione,
il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la

9005 del 16/04/2009 hanno affermato che la previsione –

3

produzione separata di una copia con la relata avvenuta
nel rispetto del secondo coma dell’art. 372 cod. proc.
21v., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod proc.

dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del
termine breve da parte del controricorrente ovvero del
deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da
cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.
5. Nella specie la ricorrente ,che ha dedotto
in ricorso che la sentenza le è stata notificata in
da 11-2-2011, ha esibito una copia autentica della
sentenza impugnata con in calce la notificazione incompleta della stessa.
Risulta infatti che la sentenza è stata consegnata per la notifica a mezzo posta in data 9-2-2011
dagli avvocati della società Axain, autorizzati dal
consiglio dell’ordine degli avvocati ai sensi
dell’art.7 Legge 53/94, senza che fosse prodotto
l’avviso di ricevimento ,dalla cui data decorre il
termine breve per la ricorrente per proporre impug
nazione. L’avviso di ricevimento non risulta neanche

civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo

prodotto separatamente nel rispetto del secondo comma
dell’art. 372 cod. proc. civ..
6. Mancando l’avviso di ricevimento , non è possibile per questa Corte effettuare il controllo della
cui

la norma

dell’art.369 c.p.c è funzionalmente destinata ai
fini della tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto dell’intangibilità della cosa giudicata formale.
Tanto è vero che la resistente ha esibito l’avviso
di ricevimento da cui risulta che la notifica per posta
è stata ricevuta dai procuratori della Fimco Service
s.r.1 in data 10- 2-2011 e ,rispetto a tale data ,i1
ricorso notificato in data 12-4-2011, se avvesse superato il vaglio della procedibilità, sarebbe stato
inammissibile perché notificato il 61′ dalla pubblicazione della sentenza.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
2. 1.

Oppongono rispettivamente parte ricorrente e

parte resistente nelle memorie depositate in replica
dalla sopra descritta relazione:
– la ricorrente Ges. Com . s.r.1., da un lato, che
essa concludente era nella impossibilità di produrre l’
avviso di ricevimento, nella disponibilità – esclusivamente – del notificante, dall’altro, che, comunque,

tempestività del ricorso

5

nella specie la copia notificatale della sentenza era
una copia esecutiva, che – in quanto tale – doveva essere notificata alla parte (e non al procuratore) sì
che il termine breve per la proposizione del ricorso

– la contro ricorrente Axa Assicurazioni s.p.a. che
nella specie dall’avviso di ricevimento risulta che la
notifica della sentenza a mani del procuratore ad litem
della società ora ricorrente si è perfezionata il 10
febbraio 2011 sì che – come puntualmente evidenziato
nella relazione – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. 2.

Contrariamente a quanto suppone la difesa di

parte ricorrente è assolutamente irrilevante, al fine
di verificare se il ricorso è, o meno, ammissibile,
quanto comunicato alla parte dal suo procuratore ad litem.
E’ inconferente, pertanto – al fine del decidere, e
di ritenere che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorra, nella specie
dall’ 11 febbraio 2011, anziché dal 10 febbraio 2011 che l’avv. Semeraro il “il 10 febbraio 2011” [o il 18
febbraio 20113 abbia comunicato al proprio cliente “Vi
trasmetto copia della sentenza .. notificatami in data
11 febbraio 2011 …-.

non è – nel caso concreto – mai iniziato a decorrete;

6

2. 3. Contemporaneamente assolutamente irrilevante,
al fine di ritenere la tempestività del ricorso, è la
circostanza che la copia notificata della sentenza fosse munita di formula esecutiva (e, quindi inidonea a

c.p.c. l’ulteriore conseguenza che il ricorso deve essere ritenuto tempestivo perché proposto nei termini di
cui all’art. 327 c.p.c.).
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo – in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa
Corte regolatrice – che la notificazione della sentenza
munita della formula esecutiva alla parte presso il
procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e
170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il
termine di sessanta giorni per proporre ricorso per
cassazione previsto dall’art. 325, secondo comma,
c.p.c. (in termini, ad esempio, Cass., 8 maggio 2008,
n. 11216. Sempre nello stesso senso, tra le tantissime,
Cass. 18 settembre 2009, n. 20193).
2. 4.

Pacifico guanto sopra, non controverso che

nella specie la sentenza impugnata, munita di formula
esecutiva è stata notificata il 10 febbraio 2011 “alla
Fimco Service s.r.l. presso i suoi procuratori in giudizio avv.ti Francesco Semeraro e Sebastiano Nitti, ai

far decorrere i termini di cui all’art. 325, comma 2,

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sensi degli art. 170 e 285 c.p.o.” [cfr, al riguardo la
busta della notifica, prodotta dalla stessa difesa della parte ricorrente] e che il ricorso per cassazione è
stato presentato, per la notifica, unicamente il 12 a-

rarsi la inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
di questo giudizio di legittimità, liquidate in
5.000,00 di cui C 4.600,00 per onorari e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il
giorno 16 gennaio 2013

prile 2011 è palese, come anticipato, che deve dichia-

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