Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2998 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 22/09/2016, dep.03/02/2017),  n. 2998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3259/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 223, presso lo studio dell’avvocato Vito Castronuovo,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Tata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il

23 maggio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 21 agosto 2012 presso la Corte d’appello di Catanzaro, C.F. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni, patrimoniali e non, derivati dalla irragionevole durata di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo promosso dal Comune di Rotonda dinnanzi al Tribunale di Lagonegro con citazione notificata il 20 settembre 2000, concluso in primo grado con sentenza del 3 ottobre 2007, e pendente in appello presso la Corte d’appello di Potenza al momento della domanda;

che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio presupposto avrebbe dovuto avere una durata ragionevole di tre anni in primo grado e di due anni in grado di appello e, per una durata irragionevole accertata in sei anni, liquidava un indennizzo di Euro 5.250,00 facendo applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che la Corte d’appello rigettava invece la domanda di danno patrimoniale, ritenendo tale danno non eziologicamente connesso con la violazione della durata ragionevole del giudizio quanto alla pretesa di riconoscimento della domanda intesa ad ottenere il contributo pubblico per la riparazione di un immobile danneggiato da un sisma, non essendo tale domanda ricompresa nel giudizio del quale era stata accertata la irragionevole durata; tale domanda, inoltre, non era stata neanche provata, non avendo il ricorrente prodotto i documenti indicati in ricorso;

che quanto ai pretesi danni per il godimento abitativo dell’immobile tuttora inagibile e inabitabile, la Corte d’appello riteneva che gli stessi non potessero formare oggetto di richiesta nel giudizio di equa riparazione, essendo destinati ad essere indennizzati con apposito giudizio di merito;

che in considerazione del limitato, parziale accoglimento della domanda e della mancata contestazione da parte del Ministero, la Corte d’appello compensava poi interamente le spese del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto C.F. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dei parametri CEDU sulla ragionevole durata del giudizio e della L. n. 89 del 2001, art. 4, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto detrarre dalla durata complessiva del giudizio i due anni del giudizio di appello, atteso che lo stesso era ancora pendente alla data della domanda;

che il motivo è infondato, atteso che la valutazione della durata del giudizio presupposto deve essere svolta in modo unitario e che, alla data della domanda, il giudizio di appello era pendente da oltre due anni;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e dell’art. 2056 c.c., con riferimento alla reiezione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sostenendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che egli non potesse pretendere il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento del contributo pubblico per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma, sul presupposto che tale domanda non fosse ricompresa nel giudizio irragionevolmente protrattosi;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 e dell’art. 738 c.p.c., comma 3, dolendosi che la Corte d’appello abbia rigettato la domanda di indennizzo del danno patrimoniale sul rilievo che non sarebbero stai prodotti i documenti idonei a provare il danno;

che, osserva il ricorrente, nel ricorso egli aveva chiesto l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto ed aveva formulato altre istanze istruttorie di amissione di prova testimoniale e di acquisizione di documenti da parte dell’ufficio; istanze, queste, sulle quali la Corte d’appello non si è pronunciata, salvo poi ritenere non provata la domanda;

che il secondo e il terzo motivo di ricorso, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente inerendo entrambi al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, sono infondati;

che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto” (Cass. n. 18239 del 2013; Cass. n. 14775 del 2013);

che, nella specie, la Corte d’appello si è attenuta a tale principio, rilevando che i pretesi danni non patrimoniali non potevano ritenersi eziologicamente connessi con la violazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, quanto alla pretesa di riconoscimento della domanda intesa ad ottenere il contributo pubblico di riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma, trattandosi di domanda non ricompresa nel giudizio per il quale è stata accertata la violazione del termine di durata ragionevole; giudizio nel quale era stata proposta domanda di danno per il mancato godimento abitativo dell’immobile inagibile e inabitabile;

che, del resto, nel mentre la decisione della Corte territoriale appare rispondente agli indicati principi, il ricorrente non evidenzia neanche quale sarebbe stato il nesso causale tra la durata irragionevole del giudizio relativo ai lamentati danni per il mancato godimento abitativo dell’immobile tuttora inagibile (unica domanda che deve ritenersi proposta nel giudizio presupposto) e i danni riferibili al ritardo nella definizione della domanda intesa ad ottenere il contributo pubblico di riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma;

che, inoltre, la Corte d’appello ha rilevato la mancanza di prova del danno patrimoniale e il ricorrente si è limitato a censurare questa affermazione unicamente invocando la mancata attivazione, da parte della Corte d’appello, nel senso della acquisizione degli atti dal fascicolo del giudizio presupposto, senza peraltro specificare in alcun modo quali atti avrebbero potuto essere rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza del richiesto danno patrimoniale;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dolendosi della disposta compensazione parziale delle spese del giudizio, in assenza delle eccezionali ragioni richieste dal citato art. 92 c.p.c.;

che il motivo è palesemente infondato, atteso che la compensazione parziale delle spese trova ampia giustificazione nella reiezione della domanda, peraltro quantitativamente assai più significativa, di indennizzo del danno patrimoniale;

che in conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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