Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29979 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29979 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20318-2016 proposto da:
AUTORITA’ PORTUALE di MESSINA (C.F.80005610839), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro

FALLIMENTO COFIART S.C.A.R.L. n.287/2010, in persona del
suo curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO
TAZZOLI n.6, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRATTERI,
che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso il decreto n. cronol. 3492/2016 emesso sul n. R.G.
32810/2014 del TRIBUNALE di ROMA del 15/06/2016,
depositato il 08/0/2016 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

RILEVATO CHE

1. — Con decreto dell’8 luglio 2016 il tribunale di Roma ha
respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Autorità
Portuale di Messina nei confronti del Fallimento Cofiart
S.c.a.r.l. contro il decreto del giudice delegato che aveva
disatteso la domanda ultratardiva di ammissione di un proprio
credito di C 596.145,74.
Ha ritenuto in particolare il Tribunale che, contrariamente a
quanto affermato nel decreto del giudice delegato, la domanda
ultratardiva era ammissibile, ma era tuttavia infondata dal
momento che il documento posto a fondamento della
domanda, ossia l’atto di fideiussione prestata da Cofiart a
beneficio dall’Autorità Portuale di Messina ed a garanzia di un
. piano di rientro dei debiti nei suoi confronti dell’Ente Autonomo
Fiera di Messina, non aveva data certa e non era dunque
opponibile al Fallimento ai sensi dell’articolo 2704 c.c..

2. — Per la cassazione della sentenza l’Autorità Portuale di
Messina ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da
memoria.
Il Fallimento Cofiart S.c.a.r.l. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Ric. 2016 n. 20318 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

DI MARZIO.

I tre motivi, con cui l’Autorità Portuale di Messina denunciato:
«Violazione dell’articolo 2704, 2697, 2719 e 2729 c.c., in
relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», «Violazione e
falsa applicazione dell’articolo 2704, comma 1, in relazione
all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», e «Omesso esame di

discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.», lamentano tutti sotto i diversi profili richiamati in

rubrica che il Tribunale abbia negato data certa al documento
in discorso senza avvedersi che la certezza della data
discendeva dalla circostanza che detto documento era stato
protocollato dall’ente pubblico.

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — I motivi, che per il loro collegamento possono essere
simultaneamente esaminati, sono fondati.
Deve rammentarsi che, come questa Corte ha avuto occasione
di ripetere, l’articolo 2704 c.c. non contiene una elencazione
tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura
privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e
lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della
sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo,
secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa
(Cass. 22 ottobre 2009, n. 22430; Cass. 12 settembre 2016,
n. 17926).
Nel caso in esame le censure dell’ente ricorrente si appuntano
sul rilievo che l’atto di fideiussione già menzionato reca in
calce, localizzata sotto alla sottoscrizione del commissario
Ric. 2016 n. 20318 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di

straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Messina, la dicitura
manoscritta: «prot. n. 3209 del 23/07/09».
Risulta dunque che il documento in discorso era protocollato
dall’ente pubblico istante, sicché il tribunale, nell’osservanza
del dato normativo e della regula iuris testé rammentata,

del documento a rendere certezza della data, vero essendo
che, poiché il registro di protocollo costituisce prova
privilegiata, esso fa fede fino a querela di falso, per la
posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla
relativa tenuta (da ult. Cons. St. 10 luglio 2012, n. 4066).
Viceversa, il giudice del merito non si è avveduto del rilievo
della predetta dicitura e non ha punto motivato al riguardo.

6. — Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Roma in
diversa composizione che si atterrà a quanto dianzi indicato e
provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche
per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

avrebbe dovuto misurarsi con l’attitudine della protocollazione

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