Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29978 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7308-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE(C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ROSA DI NARDO, GIUSEPPE PICONE.
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 8154/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/09/2016; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro G.A. e nei confronti di Equitalia Sud spa, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo prescritta la pretesa fiscale concernente imposta di registro oggetto di intimazione di pagamento notificata il 24.7.2013, in relazione al decorso del termine decennale di prescrizione (applicabile in forza del D.P.R. n.1 31 del 1986, art.78 decorso fra la notifica dell’avviso di liquidazione del 6.4.2001, successivo alla definitività della sentenza della CTP Napoli depositata il 28.4.1999, e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 30.4.2011.
Il G. si è costituito con controricorso, mentre la Equitalia sud spa non si è costituita.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. La CTR non avrebbe esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento con il quale era stata proposta l’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, tenuto conto che il contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento notificatagli il 30.4.2011.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Secondo la ricorrente, a volere considerare implicitamente disattesa la dedotta inammissibilità della domanda concernente la prescrizione della pretesa fiscale, la decisione sul punto eventualmente espressa dalla CTR sarebbe errata, non potendo il contribuente impugnare l’intimazione per vizi inerenti l’atto prodromico ritualmente notificato il 30.4.2011.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La CTR, nonostante la presenza della copia della relata di notifica della cartella, avrebbe accolto la pretesa del contribuente di annullamento dell’accertamento.
Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78. La CTR avrebbe fatto malgoverno dell’art.78 ult.cit., dovendosi ritenere che l’imposta fosse definitivamente accertata soltanto con lo spirare dei termini di impugnazione (60 giorni), decorrendo il termine di prescrizione decennale relativo all’avviso di liquidazione notificato il 6.4.2001 dai sessanta giorni successivi. Da ciò sarebbe conseguito che la notifica della cartella avvenuta il 30.4.2011 era stata tempestiva.
Esaminando congiuntamente, in relazione alla loro stretta connessione, il primo motivo ed il terzo motivo, ritiene il Collegio infondato il primo e fondato il terzo.
E’ senz’altro vere che la CTR, nel ritenere decorso il termine di prescrizione decennale in relazione all’avvenuta tardiva notifica della cartella di pagamento, ha implicitamente escluso ogni rilevanza alla mancata impugnazione della cartella nel termine di 60 giorni, in tal modo pronunziandosi in modo sfavorevole all’Ufficio in ordine alla irrilevanza dell’impugnazione della cartella notificata al contribuente per far valere la prescrizione della pretesa fiscale. Ma tale implicita statuizione, che esclude la fondatezza del rilievo in rito esposto nel primo motivo, collegandosi al riconoscimento esplicito della fondatezza dell’eccezione di prescrizione dedotta dal contribuente, è errata in diritto.
Ed invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito, di recente, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario, pur integrando atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Orbene, nel caso di specie, la CTR, tralasciando di esaminare la censura sul punto esposta dall’Agenzia delle entrate, ha ritenuto di potere riconoscere la prescrizione del credito portato dalla cartella ritenendo che, anche se la stessa fosse stata notificata correttamente, era comunque decorso il termine decennale di prescrizione alla stregua del D.P.R. n. 131 del 1986, art.78.
Così facendo, risulta evidente l’errore nel quale è incorsa la CTR nel tralasciare l’esame della dedotta irretrattabilità del credito che l’Agenzia aveva proposto in relazione alla mancata impugnazione della cartella. Questione che, se fosse stata riconosciuta come fondata dal giudice di appello, avrebbe potuto determinare l’inammissibilità della questione relativa alla prescrizione del credito che non sarebbe stato possibile formulare in caso di mancata impugnazione della cartella stessa.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018