Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29978 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29978 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20153-2016 proposto da:
FALLIMENTO DOMESTIKA INVEST S.R.L. N 49/2007, in
persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO RUGGIERO;
– ricorrente contro
BANCA

POPOLARE

DI

BARI

Soc.Coop.

per Az.

(C.F./P.I.00254030729), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONTE SANTO n.25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
CESARO, rappresentata e difesoa dall’avvocato ANDREA
PISANI MASSAMORMILE;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 648/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 16/02/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Napoli ha accolto l’appello proposto dalla Banca Popolare di
Bari Soc coup. p.a.

nei confronti del Fallimento Domestika

Invest S.r.l., rigettando, in riforma della sentenza resa tra le INIP
parti dal locale Tribunale, la revocatoria proposta dal
Fallimento in ordine alla rimessa operata dalla società in bonis
mediante accredito dell’importo di C 97.900,00 descritto come
«bonifico a vostro favore risparmio e previdenza S.p.A., data
ordine 26.3.2007 benef. a pagamento riscatto totale polizza
3030997».

Ha ritenuto in breve la Corte territoriale, per quanto rileva, che
il menzionato accredito fosse derivato dall’escussione di una
garanzia avente natura di .pegno irregolare, a garanzia di una
apertura di credito di C 70.000,00, concernente

«crediti

derivanti dal contratto di assicurazione Derby Serie marzo
2005 sottoscritto dalla società il 17/3/05 con la Compagnia
assicuratrice Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. nr. 2031529 per
l’importo di euro 100.000,00» (pagina 9 della sentenza), sicché

l’escussione, da inquadrarsi entro la compensazione di cui
all’articolo 56 della legge fallimentare, doveva considerarsi
irrevocabile secondo la giurisprudenza di questa Corte.
Per la cassazione della sentenza il Fdllimento Domestika Invest

S,d, ha proposto ricorso affidato a due mOtivi.

Ric. 2016 n. 20153 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. — Con sentenza del 16 febbraio 2016 la Corte d’appello di

2. — Per la cassazione della sentenza il Fallimento Domestika
Invest S.r.l. ha propos Mo ricorso per due mezzi illustrati da
memoria.
La Banca Popolare di Bari Soc coop. p.a. ha resistito con

CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia: «Articolo 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.. Violazione e falsa applicazione del principio per1 cui la
eccezione di compensazione ex articolo 54 legge fallimentare è
eccezione in senso proprio, non mera difesa,- come tale non
può essere sollevata per la prima volta in sede di gravame»,

censurandosi la sentenza impugnata per aver per l’appunto
qualificato il pegno come irregolare, nonostante siffatta natura
non fosse stata dedotta dalla banca in primo grado,
pervenendo all’inquadramento dell’effettuato accredito entro
l’ambito della compensazione di cui all’articolo 56 della legge
fallimentare.
Con il secondo motivo si denuncia: «Articolo 360, comma 1, n.
5. c.p.c.: omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato
dalla non coincidenza tra la polizza su cui era costituito il pegno
e quella la cui escussione ha generato la provvista compensata
dalla banca con il debito», censurandosi la sentenza impugnata

per aver ritenuto la compensazione della quale si è detto non
già con riguardo all’escussione della polizza cui era riferita la
revocatoria introdotta, bensì ad una polizza diversa, peraltro
mancante di data certa e come tale inopponibile al Fallimento.

RITENUTO CHE
4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di
motivazione semplificata.
Rtc. 2016 n. 20153 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

controricorso.

5. —Il ricorsQ va respinto.

5.1. — Il primo motivo, concernente in buona sostanza la
violazione da parte della Corte territoriale del divieto di nova

In linea di massima, infatti, non costituisce domanda nuova la
diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, quantunque
prospettata per la prima volta in appello. Ed invero, la
questione relativa alla novità, o meno, di una domanda
giudiziale,

come

pure

di

un’eccezione,

è

correlata

all’individuazione del bene della- vita oggetto del contendere,
sicché se la parte interessata invoca, a fondamento della
propria domanda ovvero dell’eccezione, un presidio normativo
diverso rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i
fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina
alcuna

mutatici libelli,

ovvero proposizione di una nuova

eccezione (v. di recente Cass. 9 maggio 2016, n. 9333,
concernente modificazione del fondamento convenzionale della
domanda). Nel caso considerato, cioè, lungi dal prospettarsi
una questione di novità della domanda o déll’eccezione, si
tratta soltanto dell’attribuzione di un diverso

nomen iuris,

basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado (Cass. 25
settembre 2008, n. 24055).
In sede di appello, sull’eventualità della diversa qualificazione
giuridica del rapporto controverso si sono misurati in passato
due orientamenti diversi:
-) il primo, secondò il quale anche in appello trova applicazione
il principio iura novit curia, principio che attribuisce al giudice
d’appello il potere-dovere di procedere alla corretta
qualificazione giuridica, fermi i fatti sottoposti al suo esame
Ric. 2016 n. 20153 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-4-

Ot.À1

stabilito dall’articolo 345 c.p.c., è manifestamente infondato.

(Cass. 5 aprile 2011, n. 7789; Cass. 25 marzo 2010, n. 7190;
Cass. 11 settembre 2007, n. 19090);
-) il secondo, alla luce del quale il potere di qualificazione del
rapporto giuridico nei gradi successivi al primo va coordinato
con i principi propri del sistema delle impugnazioni, con

d’ufficio, in mancanza di un apposito motivo, la qualificazione
giuridica data dal giudice di primo grado al rapporto
controverso (Cass. 3 luglio 2014, n. 15223; Cass. 1° dicembre
2010, n. 24339; Cass. 30 luglio 2008, n. 20730; Cass. 11
luglio 2007, n. 15496).
Ora, come è stato segnalato in dottrina, l’attuale previsione
dell’art. 342, n. 2, c.p.c. il quale richiede, nella formulazione
dei motivi d’appello,

«l’indicazione delle circostanze da cui

deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata»., non sembra lasciare nessuno spazio al

primo degli orientamenti ricordati: sembra cioè indubbio,
che per cambiare la qualificazione giuridica occorra oggi un
apposito motivo d’appello.
Nel caso in esame, tuttavia, è agevole osservare: a) che
l’appello è stato proposto con atto notificato il 17 maggio 2012,
con conseguente applicazione dell’articolo 342 c.p.c. nel
vecchio testo; b) che, pur volendo aderire all’orientamento più
rigoroso, che esclude il potere del giudice dell’impugnazione di
riqualificare il fatto in mancanza di un’apposita doglianza, essa
risulta nella specie espressamente proposta, tant’è che la Corte
d’appello ha qualificato quale pegno irregolare quello in
discorso, con conteguente applicazione della disciplina della
compensazione, proprio in accoglimento del primo” Motivo di
impugnazione proposto dalla banca.

Ric. 2016 n. 20153 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-5-

conseguente preclusione al giudice di appello ‘ di mutare

Sicché, in definitiva, la censura volta in questa sede a
sostenere che la Corte napoletana avrebbe rilevato d’ufficio
un’eccezione iriammissibite perché nuova, risulta essere, come
si premetteva,. palesemente infondata.

In effetti, dalla narrazione svolta dal Fallimento ricorrente non
si comprende affatto donde provenga il riferimento contenuto
nella sentenza impugnata, pagina 9, a «crediti derivanti dal
contratto di assicurazione Derby Serie marzo 2005 sottoscritto
dalla società il 17/3/05 con la Compagnia assicuratrice Eurosun
Assicurazioni Vita S.p.A. nr. 2031529 per l’importo di euro
100.000,00»: al contrario a paQina 3 della sentenza impugnata

si fa riferimento ad una polizza 3030997, ed a pagina 7 ad una
polizza 303997. In questo quadro il ricorrente avrebbe dovuto
rendere intelligibile, per i fini dell’autosufficienza della
doglianza: i) quale fosse la polizza con cui si era già cimentata
in motivazione la decisione del Tribunale; ii) quando, come e
da chi fosse stato introdotto il riferimento alla diversa polizza
infine considerata dalla Corte d’appello; iii) quale fosse
l’eventuale rapporto tra l’una e l’altra polizza.
Viceversa, attesa l’esposizione contenuta nel ricorso questa
Corte non è in grado di scrutinare la sussistenza del vizio
motivazionale denunciato, vizio che, d’altro canto, ben
potrebbe assumere il carattere del vizio revocatorio, ove la
Corte d’appello avesse per mera svista considerato un
documento diverso da quello pertinente alla lite, ovvero

materiale,
in
un
mero
errore
potrebbe
risolversi
sostanzialmente

insignificante,

commesso

dal

giudice

dell’impugnazione nell’indicare i dati identificativi della polizza.

Ric. 2016 n. 20153 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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5.2. — Il secondo motivo è irtmmissibile.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore

giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5100,00, di cui
C 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15°h, dichiarando, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater,
del d.p.r. numero 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti
per i4 versamento, da parte dello stesso ricorrente,
dell’ulteriore ini. porto a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

della controricorrente, delle spese sostenute per questo

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