Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29977 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6083-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGELO FLACCAVENTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3567/34/2016 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro C.G., che si è costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
La ricorrente, che ha pure depositato memoria, prospetta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e degli artt. 12 e 14 preleggi.
La censura è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua della L. n. 289 del 2002 cit., art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” Primo (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n. 17472/2017, Cass. n. 23 142/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto alla parte contribuente – (sostituito lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e dell’art. 2033 c.c..
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” – Cass. n. 9577/2012 -.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 1200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018