Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29976 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6062-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTO FINOCCHIARO,

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

G & T SUPERMERCATO DI T.M. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3011/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

l’01/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la G & T Supermercato di T.M. & C. s.a.s. e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado ritenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse dimostrato la notifica delle cartelle, avendo depositato i frontespizi di alcune relate di notifiche (ma non di tutte) con allegati gli estratti di ruolo e senza le cartelle notificate. Tale documentazione, secondo la CTR, doveva ritenersi carente ai fini della prova della notifica delle cartelle, non potendo gli estratti di ruolo tenere luogo delle cartelle.

L’Agenzia delle entrate, già estromessa dal giudizio con la sentenza di primo grado, non gravata di impugnazione, si è costituita con controricorso. Non si è costituita la società contribuente.

Con l’unico motivo proposto si deduce l’erroneità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla prova documentale offerta sulla regolarità della notifica delle cartelle che avrebbero dunque integrato atti interruttivi della prescrizione. La CTR, a fronte della produzione di tutte le relate di notifica inerenti alle cartelle impugnate, avrebbe genericamente evidenziato un disordine della produzione, senza esaminare il contenuto di ogni relata.

La censura è inammissibile.

Ed invero, la CTR ha ricondotto l’infondatezza dell’appello proposto dall’agente delle riscossione alla mancata produzione delle cartelle ritenendo, oltre a quanto riferito nel motivo di censura dalla ricorrente, che i prodotti estratti conto non potevano tenere luogo delle cartelle che non erano state prodotte.

Tale circostanza rende evidente l’inammissibilità del motivo di censura che, involgendo solo una parte della pronunzia impugnata e non toccando la questione della mancata produzione delle cartelle alla quale la CTR ha ricondotto il rigetto dell’impugnazione, rende l’omesso esame delle relate di notifica non decisivo rispetto all’esito del giudizio, proprio perchè la CTR, con statuizione non impugnata, ha ritenuto rilevante ai fini della prova della notifica delle cartelle il deposito delle stesse sul presupposto, che non può qui essere riesaminato, della inidoneità degli estratti conto a sostituire il contenuto delle cartelle medesime.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Ricorrono i presupposti per compensare le spese del giudizio fra le parti costituite, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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