Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29976 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28617/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE TABERNA di T.P. e C. s.a.s. in

liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Giorgio Baruffa,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Coliva, giusta procura

in calce, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Bologna, Via Galliera n. 19;

– controricorrente –

e nei confronti

T.P.;

– intimato –

e di

ZA.MI. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. incorporata

nella (OMISSIS) s.p.a. in fallimento;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/1/2012 della Commissione tributaria

Regionale di Bologna, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica

dell’11/9/2019 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano;

udite le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale

della Repubblica Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale, con declaratoria di

assorbimento di ogni altra censura;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Alfonso Peluso per la

ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Immobiliare Taberna di T.P. e C. s.a.s. e la ZA.MI. s.r.l., rispettivamente, quale parte venditrice e parte acquirente di due immobili siti nel Comune di Ferrara, impugnavano l’avviso di accertamento relativo al valore finale attribuito, ai fini INVIM straordinaria, dall’Ufficio del registro di Ferrara al complesso immobiliare oggetto della compravendita avvenuta con atto notarile registrato il 7.11.1994 (Rep. 33749).

La Immobiliare Taberna proponeva ricorso anche avverso l’elevazione da parte dell’Ufficio del valore iniziale degli immobili.

2. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (CTR-Bologna), con sentenza n 100/12/01 dell’8.6.2001, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale che, con sentenza n 45/V/1997 del 24.4.1997, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente.

3. A seguito di ricorso proposto dall’Agenzia dell’entrate, questa Corte, con sentenza n. 22697 del 2007, cassava con rinvio la sentenza emessa dalla CTR in quanto fondata su una motivazione formulata in termini di mera adesione a quella di primo grado.

4. A seguito di riassunzione del giudizio a cura del contribuente, la CTR con la sentenza n 86/01/12 del 10.10.2012 dichiarava l’improcedibilità del giudizio per carenza di interesse, in ragione dell’esito ad egli favorevole del giudizio di primo grado non avendo, peraltro, l’Ufficio proposto appello incidentale, di talchè la decisione dei giudici di prime cure era coperta da giudicato.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. La Immobiliare Taberna s.a.s. di T.P. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n 3), la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e degli artt. 333 e 392 c.p.c. avendo la CTR erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della procedibilità del giudizio di rinvio, la proposizione di apposito appello incidentale da parte dell’Agenzia dell’entrate contenente i motivi posti a fondamento della precedente impugnazione della sentenza di primo grado. A parere della ricorrente sarebbe, al contrario, sufficiente ai fini di una valida riassunzione del giudizio, la riproposizione le proprie difese ed eccezioni contenute nell’atto di costituzione in giudizio e ciò in ragione del principio secondo cui le parti, nel giudizio di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e tenuto, altresì, conto del fatto che la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e dell’art. 393 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, avendo la CTR erroneamente affermato che in assenza di appello incidentale, la sentenza di primo grado aveva acquistato forza di giudicato pur in presenza di una sentenza di secondo grado seppure cassata con rinvio.

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso la ricorrente ripropone le censure oggetto della sentenza di questa Corte n. 22697 del 2017 e da questa non esaminate in quanto assorbite dal motivo accolto.

4. Il primo motivo è fondato.

La censura si fonda sul presupposto che è errato l’assunto secondo cui il giudizio di rinvio è un giudizio autonomo essendo esso, al contrario, la prosecuzione del procedimento attivato con il primo atto introduttivo. Da ciò consegue che non è necessario il rispetto formale di tutti i requisiti dell’atto introduttivo, assumendo sul punto rilievo il disposto dell’art. 392 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, che richiama la norma processuale civile.

In proposito, l’art. 392 c.p.c., comma 2, prevede che “la riassunzione si fa con citazione (…)”, laddove, con specifico riferimento al giudizio tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in tema appunto di “giudizio di rinvio”, contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale processuale civile e, pertanto, ha carattere prevalente rispetto a quest’ultima D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2 (Cass. n. 8936 del 2018).

Ed invero, il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, prevede che “quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”. Il successivo comma 3 sancisce che “in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”. Infine, nel comma 4 sono contenute le previsioni più utili per la soluzione della questione oggetto di scrutinio: nel giudizio di rinvio le parti “conservano la stessa posizione processuale” del procedimento in cui “è stata pronunciata la sentenza cassata” e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell’intero procedimento; le stesse “non possono formulare richiesta diverse da quelle prese” in precedenza.

Da tali prescrizioni si può affermare, in primo luogo, che le forme dell’atto di riassunzione sono quelle del grado in cui deve proseguire il giudizio assumendo, però, rilievo la clausola della compatibilità logico-giuridica in ordine all’adozione delle diverse forme (comma 1). Inoltre, il legislatore prevede espressamente un’ipotesi di inammissibilità dell’atto di riassunzione che, in ragione dell’estrema gravità della sanzione, non può essere applicata estensivamente, oltre l’ipotesi disciplinata. Infine, sempre dalla lettura del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 discende che: il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi; le parti conservano la medesima posizione processuale; l’ambito del giudizio di rinvio è alquanto circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili.

Dal quadro normativo riportato consegue che la riassunzione a seguito di giudizio di rinvio si pone, non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, essendo l’atto sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata (Cass. n. 20166 del 2016, n 16689 del 2013).

5. Nel caso di specie, la CTR – oltre ad aver erroneamente dichiarato improcedibile l’atto di riassunzione da parte della contribuente per difetto di interesse, in quanto non ha tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 392 c.p.c., nel caso in cui nessuna delle parti sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando la definitività dell’atto impositivo che ne costituiva l’oggetto; definitività che la contribuente evidentemente voleva evitare – non ha tenuto conto del fatto che per come espressamente stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4, la riassunzione della causa ricolloca le parti nella medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (nel caso in esame l’Ufficio ha posizione di appellante e la società di parte resistente), con la conseguenza che il giudice del rinvio deve provvedere sulle originarie domande (Cass. n. 14616 del 2003).

In particolare, le controdeduzioni dell’Agenzia dell’entrate al ricorso in riassunzione proposto dalla controparte con le quali si era costituita dinnanzi alla CTR ribadendo le richieste già formulate nell’atto di appello originariamente proposto avverso la sentenza della CTP di Ferrara n 45/V/1997, valgono a richiamare la posizione assunta dalla parte nel precedente giudizio di appello e sono sufficienti a far riassumere alla parte la medesima posizione che essa aveva prima della pronuncia di questa Suprema Corte con la quale il giudizio è stato rinviato al giudice del merito. Ciò tiene anche conto del fatto che il suindicato atto da parte dell’Agenzia dell’entrate, poteva solo chiedere al giudice di rinvio una nuova decisione da emettersi secondo il decisum della Suprema Corte.

6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri motivi con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019

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