Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29976 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29976 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19096-2016 proposto da:
EUROEDIL S.R.L., in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione,
disgiuntamente

rappresentata

e

dall’avvocato

difesa

unitamente

PASQUALE

e

CAPUANO,

GIANNICOLA SCARCIOLLA;
– ricorrente contro
CONCORDATO PREVENTIVO CASA IN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F. e P.I. 02489481206, in persona del Commissario
liquidatore, nonché del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE LEONARDI
CATTOLICA n.3, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA
CHERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO VENA;
– controricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO EUROEDTL S.R.L. (C.F.
01017810670), in persona dei suoi curatori, elettivamente

Data pubblicazione: 13/12/2017

domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI n.77, presso lo
studio

dell’avvocato

ANTONIO

RUGGERO

BIANCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO REFERZA;
-contro ricorrenteavverso la sentenza n. 589/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 09/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza del 9 giugno 2016 la Corte d’appello
dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto da Euroedil S.r.l. nei
confronti del Fallimento Euroedil S.r.l. e del creditore istante
Casa In S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo
contro la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva
dichiarato il suo fallimento.
Per la cassazione della sentenza Euroedil S.r.l. ha proposto
ricorso affidato a due motivi.

2. — Il Fallimento Euroedil S.r.l. e Casa In S.r.l. in liquidazione
ed in concordato preventivo hanno resistito con controricorsi.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia: «Violazione, falsa e erronea
applicazione dell’articolo 15 legge fallimentare, in relazione
all’articolo 360 primo comma n. 3 e 5. Omessa e/o insufficiente
motivazione sul punto della controversia relativo alla violazione
del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in
conseguenza di illegittimo e/o erroneo rigetto di istanza di

Ric. 2016 n. 19096 sez. MI – ud. 17-10-2017
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rimessione in termini presentata il 4 maggio 2015 dalla odierna
ricorrente. Contraddittorietà manifesta. Sussistenza»,

censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto corretto il
diniego di accoglimento, da parte del Tribunale, dell’istanza di
rimessione in termini motivata dall’assunto che

conoscenza del ricorso per dichiarazione di fallimento e del
decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, e sollevando
altresì questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15
della legge fallimentare se interpretato nel senso che esso
precluda l’applicazione della rimessione in termini.
Il secondo motivo denuncia:

«Violazione, falsa e erronea

applicazione dell’articolo 5 legge fallimentare, in relazione
all’articolo 360 primo comma n. 3 e 5. Sentenza di fallimento.
Presupposti. Carenza. Inammissibilità. Insussistenza dello stato
di insolvenza. Revoca sentenza. Omessa e/o insufficiente
motivazione sul punto della controversia relativo alla
sussistenza dello stato di insolvenza. Contraddittorietà
manifesta. Sussistenza», censurando la sentenza impugnata

per aver ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza tale da
giustificare la dichiarazione di fallimento.

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.

5.1. — È inammissibile il primo motivo.
La Corte territoriale, dopo aver ampiamente evidenziato che la
notificazione a mezzo Pec del decreto di fissazione dell’udienza
Ric. 2016 n. 19096 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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l’amministratore della società non sarebbe venuto ad effettiva

prefallimentare era stata ritualmente effettuata e si era
perfezionata, ha aggiunto che, atteso il carattere integralmente
devolutivo -del giudizio di reclamo, la società reclamante non
aveva interesse a far valere l’assunto della mancata
conoscenza da parte dell’amministratore del menzionato

ostativa alla dichiarazione di fallimento, senza, peraltro, che si
versasse in un’ipotesi tale da determinare la rimegsione al
primo giudice ai sensi degli articoli 353-354 c.p.c..
Sicché, per il giudizio di inammissibilità della doglianza ora in
esame, è sufficiente osservare che siffatta ratio decidendi non
è stata per nulla censurata, con la conseguenza- che la
statuizione adottata, sul punto, non può che rimanere ferma
sulla base dell’argomento non censurato.
Ciò esime dall’osservare che la questione di costituzionalità
sollevata è non rilevante, oltre che manifestamente infondata,
dal momento che l’applicabilità dell’istituto della rimessione in
termini all’ipotesi della mancata conoscenza del decreto di
fissazione dell’udienza prefallimentare ovvero di mancata
comparizione per causa non imputabile all’udienza medesima
non è in discussione, ed è stata in astratto riconosciuta dalla
stessa Corte d’appello, la quale ha viceversa osservato che la
società non aveva neppure indicato in che cosa fosse consistita
la causa non imputabile preclusiva della conoscenza del
decreto in discorso, essendosi essa limitata ad asserire di aver
avuto conoscenza della procedura per dichiarazione di
fallimento casualmente a seguito della comunicazione di
esclusione da una diversa società.
Orbene, tale statuizione non può che essere mantenuta ferma,
considerato che la causa non imputabile consiste in un fatto,
considerato nella sua obbiettività, che abbia riguardato la sfera
Ric. 2016 n. 19096 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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decreto, ben potendo far valere in sede di reclamo ogni ragione

della parte incorsa in decadenza sì da escludere ogni suo
profilo di colpa: mentre, nel caso in esame, ancora una volta in
questa sede, non è dato comprendere — posto che il
perfezionamento della notificazione a mezzo Pec non è in
discussione — che cosa abbia impedito all’amministratore della

prefallimentare e conseguentemente di comparirvi. Sicché,
sotto tale aspetto, il motivo è inammissibile per la sua
genericità.

5.2. — Il secondo motivo è inammissibile.
La società ricorrente ha dedotto violazione-di legge in relazione
all’articolo 5 della legge fallimentare: ma, in realtà, lo
svolgimento del motivo non contiene in effetti alcuna censura
in tal senso, non avendo essa dedotto né.che la Corte d’appello
avesse applicato una norma inesistente o disapp – licato una
norma esistente (violazione in senso proprio), né che avesse
errato nell’individuare l’esatta portata precettiva della norma
(falsa applicazione), ma avendo invece contestato il merito,
sotto il profilo motivazionale, della valutazione compiuta dalla
Corte d’appello in ordine alla sussistenza dello stato di
insolvenza

(v.

sulla distinzione tra violazione e falsa

applicazione, tra le tante, Cass. 26 settembre 2005, n. 18782,
nonché sulla distinzione tra violazione di legge ed erronea
ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle
risultanze di causa, Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30
dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass.
16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394;
Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Quanto alla denuncia di vizio di motivazione, essa è svolto in
relazione al testo previgente del numero 5 del primo comma
Ric. 2016 n. 19096 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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società di prendere conoscenza della fissazione dell’udienza

dell’articolo 360 c.p.c., disposizione che, oggi, consente
esclusivamente di dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, nella sola ipotesi in cui, in breve, la decisione impugnata
non sia assistita da un supporto motivazionale collocato al di

2014, n. 8053).
Nel caso in esame, al contrario, il giuice del merito si è
ampiamente soffermato sul punto, ricordando che la
dichiarazione di fallimento non ha ad oggetto l’accertamento
del credito della parte istante né presuppone il definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, mentre il credito
della ricorrente risultava da sentenza di primo grado sebbene
non passata in giudicato; che il credito IVA accertato era
ampiamente superiore alla –soglia minima; che non aveva
rilievo l’estinzione di una procedura esecutiva individuale
proposta dalla creditrice istante, sia perché il creditore non
deve previamente esperire iniziative esecutive, sia perché il
bene sottoposto ad esecuzione era stato pignorato da altri;
che, pur considerando il patrimonio netto di circa C 600.000,
era evidente lo sbilancio patrimoniale tra i debiti complessivi
prossimi al milione e mezzo di euro e l’attivo circolante
costituito essenzialmente da crediti per circa C 950.000 di non
certa e comunque non breve realizzazione; che non rilevava la
presenza di immobilizzazioni finanziarie iscritte a bilancio per C
500.000 a fronte di un valore nominale di C 2730,00, sia
perché oggetto di pignoramento, sia perché tali da non incidere
sul bilancio; che era da rilevare la sostanziale cessazione della
precedente attività imprenditoriale della reclamante e dei flussi
finanziari.

Ric. 2016 n. 19096 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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sopra del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un., 7 aprile

Si tratta di motivazione incensurabile in questa sede giacché
eccedente la soglia del «minimo costituzionale».

6. — Le spese seguono la soccombenza.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle
spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate
quanto ad ognuno di essi in complessivi C 3.100,00, di cui C
100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e
quant’altro dovuto per., legge, dichiarando, ai sensi dell’articolo
13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del 2002, la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
stessa ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017.
Il-Presidente
/J.

,

PER QUESTI MOTIVI

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