Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29974 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 31/12/2020), n.29974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 913/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n.

4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI GORIZIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 52/2019 del GIUDICE DI PACE di GORIZIA,

depositata il 20/11/2019 R.G.N. 800/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il giudice di pace di Gorizia ha respinto il ricorso proposto da S.A. avverso il provvedimento con cui il prefetto della città ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino (OMISSIS) a seguito di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

2. il giudice monocratico, con ordinanza del 20 novembre 2019, ha ritenuto – per quanto qui ancora interessa – che l’istante non aveva “provato l’effettiva minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in caso di rimpatrio”;

3. per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il soccombente affidato ad un unico motivo; il Prefetto di Gorizia resta intimato;

4. il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c., con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e lett. g), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”;

con esso il ricorrente, premesso di non voler “entrare nel merito della decisione della Commissione Territoriale, nè, tanto meno, chiedere un riesame della decisione del Tribunale di Trieste”, che avevano respinto la richiesta di protezione internazionale, eccepisce che il giudice adito “non ha preso in esame la situazione attuale da cui proviene il ricorrente, non ha esaminato i documenti n. 2 e 3 allegati al ricorso e non si è, in ogni caso, pronunciato sulla applicabilità, al caso in esame, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, incorrendo in un vizio di infra petizione”;

2. il motivo, per come formulato, è inammissibile;

esso è infatti privo di adeguata specificità, oltre a non contenere la trascrizione, quanto meno dei contenuti essenziali, dei documenti su cui si fonda il motivo medesimo;

invero, la formulazione della censura risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., da ultimo, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018);

in particolare, il ricorrente, a fronte di una motivazione della decisione impugnata che afferma come questi “non ha provato l’effettiva minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in caso di rimpatrio”, piuttosto lamenta che il giudice adito non avrebbe esaminato all’attualità “la situazione di conflitto nelle aree di confine allo Stato del Jammu e Kashmir… notevolmente aggravata, a causa della recrudescenza degli scontri armati tra gli eserciti indiano e pakistano”;

orbene, il divieto di respingimento o espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, implica, pur sempre, che sussista il concreto pericolo attuale, per il richiedente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, ed il rischio in oggetto deve essere dunque accertato con riferimento ad elementi reali e concreti allegati dal richiedente (da ultimo Cass. n. 3875 del 2020; conf. Cass. n. 9762 del 2019);

nella specie il ricorrente piuttosto paventa una situazione di conflitto nel Paese di provenienza e non chiarisce, neanche in questa sede, per quali ragioni sussista, invece, un rischio concreto ed attuale di persecuzione in caso di rimpatrio, senza neanche allegare come abbia illustrato al giudice di pace il pericolo paventato e come abbia provato a dimostrarlo;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va liquidato per le spese in quanto la pubblica amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva;

non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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