Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29974 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2017, (ud. 17/10/2017, dep.13/12/2017),  n. 29974

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – Con sentenza del 4 febbraio 2016 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da M.E. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze nonchè dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza resa tra le parti con cui il Tribunale della stessa città aveva accolto solo in parte la querela di falso spiegata dalla stessa M. ed avente ad oggetto sia le due relate di notificazione del 10 marzo 2005 di due avvisi di accertamento provenienti dall’amministrazione, sia le sottoscrizioni da essa M. apparentemente apposte in calce a dette relate.

La Corte territoriale ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che la falsità delle sottoscrizioni, risultate apocrife, non implicasse la falsità delle relate di notificazione, dal momento che l’efficacia probatoria fidefacente di esse era limitata a quanto il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

2. – Per la cassazione della sentenza M.E. ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, mentre il Ministero non ha spiegato attività.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.artt. 138 e 148 c.p.c. questi ultimi in quanto richiamati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1,. Denunzia a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi la sentenza impugnata sull’assunto che il combinato disposto di dette disposizioni comporterebbe l’estensione dell’efficacia probatoria di atto pubblico della relata di notificazione all’attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica.

Il secondo motivo di ricorso denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 479 c.p. e, sotto altro profilo, degli art. 2700 c.c., artt. 138 e 148 c.p.c. questi ultimi in quanto richiamati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1. Denunzia a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che la falsità della sottoscrizione di essa M. della notifica a mani proprie comportasse la falsità ideologica dell’intera relata di notifica in maniera automatica.

Il terzo motivo di ricorso denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 226 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 537 c.p.p.. Denunzia a Sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”, censurandosi la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta, a seguito dell’accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte da essa M. in calce alla relata, dell’adozione delle statuizione di cui all’art. 226 c.p.c..

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Vanno disattesi i primi due motivi che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell’ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell’atto notificato, sicchè, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest’ultimo e la persona cui l’atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall’ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658).

In particolare, poichè la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell’atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione; Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L’efficacia fidefacente opera, in particolare, per l’attestazione con cui l’ufficiale notificante dà atto dell’avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall’ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all’atto notificato (Cass. 1 giugno 1999, n. 5305), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l’attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all’ufficio di chi ha ricevuto l’atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l’effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell’atto, che non sono frutto – di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826).

Non depongono in senso contrario le decisioni richiamate in memoria illustrativa dalla ricorrente:

Cass. 9793/2015 conferma che “poichè la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l’ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza… sono assistite da fede pubblica privilegiata…”, aggiungendo in particolare che “in difetto della proposizione della querela di falso… non risultano più contestabili nel presente giudizio… l’attestazione dell’identità del destinatario”, l’attestazione, dunque, non già l’identità in se stessa, il che è la traduzione del principio prima ricordato secondo cui l’efficacia fidefacente è limitata al contenuto estrinseco delle dichiarazioni e non alla loro verità sostanziale;

– Cass. 2421/2014 ripete che “la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto”;

Cass. 1145/2003, pure essa citata a pagina 4 della memoria, non ha nulla a che vedere col tema delle notificazioni.

Va da sè che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della M. in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse – le quali null’altro dicono se non che persona presentatasi all’ufficiale notificante come M.E. ha sottoscritto l’atto per ricevuta – attribuibile all’ufficiale notificante, non ricadendo su quest’ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni – ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell’atto notificato tenuto a dire la verità, giacchè le dichiarazioni rese all’atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell’art. 495 c.p. (Cass. 2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868).

Il terzo motivo è assorbito.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dichiarando, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA