Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29973 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8464-2016 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
TRIESTE 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO MAGLIO;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL;
– intimato –
avverso il decreto n. 782/2016 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositato
il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che Z.M. ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 L. Fall. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per prestazioni professionali reso dal giudice delegato del FALLIMENTO (OMISSIS) s.c.a.r.l.;
che l’intimata curatela non ha svolto difese;
che il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che il ricorso lamenta la violazione della L. Fall., art. 26, comma 3, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il dies a quo per la proposizione del reclamo, posto che in primo luogo la comunicazione del curatore sarebbe stata fatta con semplice e mail e quindi con un mezzo non previsto dalla legge; in secondo luogo l’indirizzo della comunicazione non sarebbe quello del ricorrente, ma di altra persona; in terzo luogo la comunicazione sarebbe stata fatta dal curatore a titolo puramente informativo, senza alcun crisma di ufficialità;
ritenuto che il ricorso è inammissibile;
che il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando: a)che la stessa difesa dell’odierno ricorrente ha riconosciuto che la comunicazione inviata al medesimo – quale soggetto richiedente i provvedimenti di liquidazione-, contenente l’elenco degli importi liquidati e contestati, era stata effettuata in data 13 marzo 2015; b)che l’odierno ricorrente aveva dedotto nel reclamo di “aver preso visione della missiva solo in data 16 marzo 2015”, ma tale deduzione era inidonea a far ritenere decorrente da tale data il termine di 10 giorni previsto per l’impugnazione, atteso che esso doveva decorrere dal precedente momento dell’avvenuta comunicazione;
che a fronte di una siffatta motivazione le odierne censure introducono per la prima volta nel giudizio questioni (idoneità della posta elettronica come strumento di notificazione, riferibilità dell’indirizzo del destinatario della comunicazione
all’odierno ricorrente, idoneità del contenuto della comunicazione a far decorrere il termine per l’impugnazione) che non risultano esser state prospettate in sede di merito, omettendosi in ricorso di indicare se e come tali argomentazioni siano state utilmente introdotte nel giudizio, in presenza peraltro di una motivazione che dà espressamente atto di una difesa basata esclusivamente su una allegazione (effettiva presa di visione successiva a quella della comunicazione) in sè inidonea a condurre a conclusioni diverse da quelle esposte nel provvedimento impugnato;
che non vi è luogo per il regolamento delle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto difese;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Da atto della sussistenza dell’obbligo del ricorrente di versare il doppio contributo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018