Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29973 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29973 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 22838-2016 proposto da:
EL BOUHALI HICHAM, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE GREGORIO VII n.16, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI MARCHESE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA di VARESE ;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 31/08/2016 emesso sul procedimento iscritto
n° 4197/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — Il cittadino marocchino EL BOUCHALI HICHAM ricorre
per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Milano
depositata il 31 agosto 2016 con cui la Corte di appello ha
Data pubblicazione: 13/12/2017
dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui proposto avverso
la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva rigettato
la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
CONSIDERATO CHE
3. — Il ricorso lamenta «Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: violazione
o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.
702-quater e 156, ultimo comma, c.p.c.»,
deducendo
l’erroneità del provvedimento impugnato per aver ritenuto non
sanata l’eventuale nullità della forma di impugnazione del
provvedimento di primo grado.
RITENUTO CHE
4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di
motivazione semplificata.
5. — Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis
c.p.c., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione
della giurisprudenza di questa Corte sia in tema di forma
dell’atto di impugnazione contro l’ordinanza reieetiva del ricorso
avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Cass. n. 14502 del
26/06/2014; Cass. n. 26326 del 15/12/2014) che in tema di
impossibilità di conversione del rito in appello, riguardando
l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 solo il primo grado (Cass. n.
13815 del 06/07/2016).
Ric. 2016 n. 22838 sez. M1 – ud. 12-09-2017
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2. — L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
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6. — Nulla per le spese. Dagli atti il processo risulta ese te,
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e non si applica l’articolo 13, comma..1 quater, d.p.r. numero
115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorsounu~e spesi.
settembre 2017
Il Preside
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12