Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29972 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 31/12/2020), n.29972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2358/2020 proposto da:

B.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA FALLICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,

depositato il 22/11/2019, R.G.N. 2406/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con provvedimento in data 22.11.2019 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha convalidato il decreto del questore di Ragusa con il quale era stato disposto, in attesa di eseguire la espulsione amministrativa, il trattenimento di B.S.A. presso il Centro di permanenza temporanea ed assistenza di (OMISSIS), trattenimento motivato dalla necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino extracomunitario ed alla sua nazionalità;

2. per la cassazione del provvedimento di convalida propone ricorso B.S.A. sulla base di un unico motivo;

3. l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, art. 13 Cost. e art. 111 Cost., denunziando nullità del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento del B.S. presso il CPR di (OMISSIS) per difetto di motivazione sulle questioni dedotte dalla parte nelle memorie depositate e per sostanziale assenza di motivazione delle ragioni della proroga, affidata ad espressioni di stile, inidonee a dare contezza della necessaria valutazione caso per caso della situazione del ricorrente, come imposto dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, attuativo della direttiva 33/2013; tanto incideva sul diritto, garantito dall’art. 13 Cost., in ordine alla necessità di motivazione effettiva del provvedimento limitativo della libertà personale quale quello che disponeva la proroga della convalida del trattenimento del CPR del cittadino straniero;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. premesso che l’assunto dell’odierno ricorrente circa il fatto che nel caso di specie si verta in tema di proroga del trattenimento del cittadino extracomunitario non trova riscontro nel provvedimento impugnato nè nell’allegato verbale di udienza e neppure risulta sorretto della adeguata esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, le ragioni della convalida del decreto di trattenimento emesso dal Questore risultano motivate dall’assenza di documenti di identificazione del cittadino extracomunitario – e cioè da una concreta circostanza riferita alla specifica situazione dell’interessato;

2.2. tanto esclude la asserita genericità di motivazione che si deduce espressa con “mero riferimento ad una formula astratta e predefinita, senza alcun riferimento al caso concreto” in quanto il Giudice di Pace in relazione alla specifica posizione dell’interessato ha dato riscontro della esistenza di una situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, come legittimante il trattenimento presso il Centro di permanenza;

2.3. le ulteriori considerazioni del ricorrente, argomentate essenzialmente mediante affermazioni tratte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione della proroga del trattenimento, non si confrontano in alcun modo con la verifica alla base della convalida in quanto pretermettono ogni riferimento alla assenza di documenti di identificazione; è inoltre da evidenziare che il motivo in esame, laddove denunzia difetto di motivazione sulle questioni prospettate con la memoria depositata in sede di convalida, è parimenti inammissibile posto che non chiarisce e identifica tali questioni, così incorrendo nella violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, espressione della esigenza che la verifica di fondatezza delle censure articolate avvenga sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, senza utilizzazione di fonti integrative (Cass. n. 13657/2010, n. 653/2007, n. 13046/2006, n. 4840/2006, n. 16360/2004, Sez. Un. 2602/2003, n. 4743/2001);

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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