Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29972 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25727-2017 R.G. proposto da:
Q.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CESI 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE SESTA;
– ricorrente –
contro
Q.D., in proprio e nella qualità di titolare dell’Impresa
Individuale AZIENDA FLOROVIVAISTICA LA BASTIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio
dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA ALESSANDRI;
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che conclude
chiedendo, in accoglimento del ricorso, annullarsi l’ordinanza
impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. Q.F. ricorre ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Bologna ha sospeso, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., il procedimento n. 21144/2014 R.G. avente ad oggetto la domanda da lui introdotta nei confronti del fratello Q.D. per la rimozione di alcuni cartelloni da quest’ultimo apposti su un’antica colonna sita su una striscia di terreno, censita al NCT del Comune di Bologna al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), di cui l’attore assumeva essere pieno proprietario.
In particolare, Q.F. assumeva d aver acquistato detto terreno per la quota di 1/2 dalla zia materna, signora W.E., con atto pubblico del 16.6.2000, e per la restante quota di 1/2 dalla madre, signora W.N., con atto del 22.12.2005 a rogito del notaio Qu.; Q.D., per contro, chiedeva in via riconvenzionale di esser dichiarato proprietario del medesimo terreno
per intervenuta usucapione.
La disposta sospensione del procedimento n. 21144/2014 R.G., sollecitata da Q.D., è stata motivata con il rilievo della contemporanea pendenza, presso il medesimo tribunale, del procedimento n. 11337/2015 R.G., avente ad oggetto la domanda del medesimo Q.D. di declaratoria della simulazione assoluta del suddetto atto di compravendita stipulato il 22.12.2005, a ministero notaio Qu., tra Q.F. e la madre W.N., frattanto deceduta; tale accertamento veniva ritenuto dal giudice pregiudiziale rispetto al presente giudizio.
Il ricorso per regolamento si articola in due motivi.
Q.D. si è difeso con controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018 per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria e il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del regolamento necessario di competenza.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso perchè, avendo rilevato un rapporto di pregiudizialità tra due cause pendenti dinanzi al medesimo ufficio, ha disposto la sospensione del giudizio ritenuto pregiudicato anzichè rimettere gli atti al capo dell’ufficio affinchè ne disponesse la riunione.
Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo erroneamente sussistente un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra gli accertamenti oggetto dei due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio. Argomenta al riguardo il ricorrente che nel presente procedimento n. 21144/2014 (causa pregiudicata) Q.D. si sarebbe difeso eccependo unicamente un acquisto a titolo originario, mentre nel procedimento n. 11337/2015 (causa pregiudicante) egli avrebbe chiesto unicamente l’accertamento della simulazione assoluta del contratto con cui l’odierno ricorrente ha acquistato la quota di 1/2 della striscia di terreno su cui si trova la colonna oggetto della lite, senza tuttavia domandare l’accertamento del suo (eventuale) diritto di comproprietà. Aggiunge altresì il ricorrente che, anche ove dovesse risultare accertata la simulazione del suddetto atto, esso ricorrente resterebbe egualmente titolare del diritto di chiedere al fratello la cessazione dell’uso della colonna per l’appoggio di suoi cartelli, essendo comunque proprietario della quota di 1/2 di tale colonna vendutagli dalla Zia W.E. nel giugno 2000.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio non è consentita la sospensione ex articolo 295 c.p.c. della causa pregiudicata, fino alla definizione definitiva della causa pregiudicante, dovendosi invece procedere alla riunione dei procedimenti stessi ex articolo 274 c.p.c., a meno che la riunione non sia preclusa dal diverso stato in cui i medesimi si trovino (Cass. 12441/17).
Nella specie l’impugnata ordinanza si è discostata dal tale regola, pronunciando la sospensione del procedimento n. 21144/2014 fino alla definizione del procedimento n. 11337/2015, nonostante che anche quest’ultimo procedimento pendesse dinanzi al tribunale di Bologna e nonostante che lo stato dei due procedimenti (il proc. n. 21144/2014 a precisazione delle conclusioni ed il proc. n. 11337/2015 in istruttoria) non fosse impeditivo della riunione. La fase della precisazione delle conclusioni, infatti, consente di procedere alla riunione ritardando la spedizione della causa a sentenza in attesa dell’esaurimento della fase istruttoria nell’altra causa (cfr. Cass. 18286/15: “Nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l’altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell’uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l’altro”).
Il primo mezzo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo, e l’impugnata ordinanza va cassata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento, cassa l’impugnata ordinanza
di sospensione del giudizio e rimette le parti davanti al tribunale di Bologna, che regolerà anche le spese del presente regolamento;
assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a detto giudice.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018