Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29971 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

U.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI SERGIO, che lo

rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1356/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/02/09, depositata il 28/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Rossi Sergio difensore del ricorrente che si riporta

al ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si

riporta alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da B. U. nei confronti dell’Agip Petroli s.p.a., alle cui dipendenze egli aveva lavorato dall’1.3.1973 al 30.6.2000, diretta, previa impugnazione della transazione sottoscritta il 30.6.2000, al conseguimento della somma ulteriore di L. 43.270.000 e al risarcimento del danno nella misura di L. 125.000.000, in relazione all’ingiusto trattamento che gli sarebbe stato riservato dall’azienda (trattenimento nei turni ancora per nove mesi dopo l’infarto subito nel (OMISSIS), utilizzazione in mansioni di fattorino non gratificanti e non consone al suo stato fisico, in una situazione di abbandono e di maltrattamenti).

La Corte d’appello riferiva che, con verbale sottoscritto il 22.12.1993 con l’assistenza, per il lavoratore, dei rappresentanti dei tre maggiori sindacati, era stata pattuita la risoluzione del rapporto di lavoro con l’erogazione da parte del datore di lavoro, in aggiunta a quanto dovuto per t.f.r., di L. 108.900.000 lorde, di cui L. 1.000.000 a titolo di transazione novativa ed omnicomprensiva di qualsivoglia questione comunque derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione e L. 107.900.000 quale incentivo dell’anticipata risoluzione del rapporto. Ricordava anche che già nel corso del 1999 il lavoratore aveva chiesto la formulazione di conteggi in vista di un pensionamento e che il giorno della conciliazione la seduta era stata sospesa per perplessità del lavoratore, ma poi alla fine della seduta il medesimo, pur informato della possibilità di un rinvio della firma ad una successiva seduta, aveva dichiarato la sua disponibilità.

La Corte di merito rilevava l’efficacia preclusiva della intervenuta transazione, di cui non risultavano profili di annullabilità. In particolare tale giudizio non era inficiato dalle doglianze di mancata difesa da parte del sindacato e dal riferimento ad uno stato di malattia, il quale nel caso specifico non era tale da incidere sulle determinazioni del lavoratore.

2. L’ U. ricorre per cassazione con tre motivi. L’ENI s.p.a.

(subentrata alla Soc. Agip nel corso del giudizio di merito), resiste con controricorso e propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

Memorie di entrambe le parti nell’ambito del procedimento camerale.

3. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

4. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato.

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamenta in sostanza che si sia confermata la legittimità della transazione impugnata senza procedersi ad un esame adeguato delle prove al riguardo rilevanti, nonostante la puntigliosa ricostruzione delle medesime contenute nell’atto di appello.

Il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., lamenta mancata osservanza dei pertinenti principi logico-giuridici nel provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovazione della prova in appello.

Il terzo motivo, denunciando insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamenta la mancata considerazione delle condizioni fisiche del lavoratore, che, affetto da grave infermità al cuore, aveva in più occasioni sollecitato interventi in suo favore, senza però “asservirsi”, come avevano fatto in molti. Del resto un testimone aveva riferito che l’ U. “non era nel giro dell’azienda”, e un altro che il sindacato non aveva preso alcun provvedimento in suo favore. Ne risultava evidente una condotta di mobbing e di violazione dell’art. 2087 c.c..

Deve complessivamente rilevarsi che si tratta di censure prevalentemente generiche e comunque non tali da evidenziare vizi giuridici e di motivazione nell’esclusione da parte del giudice di merito di ragioni di annullabilità della transazione in questione, ragioni peraltro, almeno in questa sede, non precisate neanche nei loro profili giuridici. Nè la lettura la memoria del ricorrente contiene indicazioni che possano ritenersi effettivamente chiarificatrici al riguardo.

5. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principiale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, in Euro trenta/00 per esborsi ed Euro tremila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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