Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29971 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19868-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SAGNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSSELLA MARIA SIDOTI;

– ricorrente –

contro

L.A., LI.AG., L.V.A.,

L.A.R., R.A., R.G.,

L.M., LO.VE.AG., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO FARACI;

– controricorrenti –

contro

L.G., V.A., V.R., V.G.,

V.F., V.G., V.R., V.S.,

V.N.;

– intimati –

LI.Gi.;

avverso la sentenza n. 880/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La signora B.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 880/2017 della corte di appello di Catania che, riformando la sentenza del tribunale di Catania sez. dist. di Mascalucia, ha rigettato la sua domanda volta a far dichiarare l’avvenuto acquisto da parte sua, per usucapione, dell’appartamento sito in (OMISSIS) nei confronti degli intestatari del bene, signori LI.AG., L.A.R., L.A., L.G., L.G., L.M., LO.VE.AG., L.V.A., R.A., Ra.Ag. e Ra.Gi..

La corte di appello ha ritenuto provato che la disponibilità dell’immobile da parte della signora B. fosse sorta come detenzione, in forza di un contratto di locazione dell’immobile de quo dalla stessa concluso con il dante causa dei convenuti, sig. L.V.D., e che, d’altra parte, l’attrice non avesse dimostrato il compimento di alcun atto di interversione della sua detenzione in possesso. La corte etnea ha inoltre giudicato ammissibili, accogliendole, le domande riconvenzionali con le quali LO.VE.AG. e Ra.Ag. (che, diversamente dagli altri convenuti, si erano tempestivamente costituiti nel giudizio di primo grado) avevano chiesto la condanna dell’attrice alla restituzione dell’immobile e alla corresponsione dei canoni di locazione a far data dal dicembre 2008, giudicando invece tardive le domande riconvenzionali degli altri convenuti. Infine la corte distrettuale ha condannato la signora B. alla rifusione totale della spese di primo e secondo grado, in ragione dell’esito complessivo della controversia.

Tutte gli intimati, ad eccezione di L.G. e degli eredi di LI.Gi., hanno resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018 per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il ricorso per cassazione si articola in cinque motivi.

Il primo motivo è riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1140 c.c., comma 1, art. 1141 c.c., commi 1 e 2 e art. 1158 c.c.; nonchè al vizio di omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che ella abbia esercitato fin dall’origine il possesso sull’immobile de quo. Nel mezzo di gravame si deduce che la corte non avrebbe adeguatamente considerato le deposizioni dei testimoni di parte attrice L. e V. in ordine all’occupazione ininterrotta dell’immobile da parte dell’attrice ed ai lavori dalla stessa ivi fatti eseguire, e, d’altra parte, si lamenta l’eccessivo credito attribuito al’isolata testimonianza T., relativa alla conclusione, priva di riscontri scritti, di un rapporto di locazione fra la signora B. e il sig. L.V.D..

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1158 e 1164 c.c. e art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla statuizione di esistenza del contratto di locazione; la ricorrente censura la sentenza gravata per aver considerato inattendibili le dichiarazioni dei testi di parte attrice anche in base ai fatto che tali dichiarazioni non erano supportate da riscontri documentali e, al contempo, ha valorizzato le dichiarazioni della teste indotta dai convenuti, nonostante che anche queste ultime dichiarazioni fossero prive di detti riscontri documentali.

Tanto il primo quanto il secondo motivo vanno disattesi perchè essi, pur denunciando promiscuamente un vizio di violazione di legge ed un vizio di motivazione, non individuano, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, alcuna esplicita od implicita affermazione in diritto della sentenza gravata che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui viene lamentata la violazione, nè individuano, quanto al dedotto vizio di motivazione, alcuna vizio logico dell’iter argomentativo seguito dalla corte territoriale, nè alcun fatto storico, decisivo e discusso tra le parti nel giudizio di merito, dalla detta corte trascurato.

Le censure proposte con i motivi in esame, in sostanza, si appuntano contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento della corte territoriale e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; esse cioè si risolvono in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Tali censure risultano dunque inammissibili, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare a veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,1165 e 2943 c.c. e art. 116 c.p.c., riferita all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento ai rilievi svolti nella sentenza gravata sulla visita eseguita presso l’immobile occupato dalla sig.ra B. da un perito incaricato della relativa stima dai proprietari del medesimo e sulla portata della lettera da costui inviata alla sig.ra B., nella quale il professionista indicava i suoi committenti come proprietari dell’immobile. Nel motivo di ricorso si argomenta che detta lettera non avrebbe valenza interruttiva del possesso e che al momento dell’accesso del perito il ventennio per l’usucapione era già maturato.

Il motivo va disatteso perchè risulta non pertinente alle argomentazioni della sentenza gravata, la quale non afferma che il possesso ad usucapionem della odierna ricorrente sarebbe stato interrotto dalla menzionata lettera del perito, ma afferma che tale possesso non è mai sorto, per non avere la B. dimostrato atti di interversione in possesso della detenzione da lei acquistata in forza di un contratto di locazione che la corte territoriale ritiene giudizialmente provato sulla scorta della deposizione T..

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione, ricondotta all’art. 360 c.p.c., in ordine al fatto che la sig.ra B. era risultata vincitrice in primo grado, e che le due controparti L.G. e Li.Gi. non avevano impugnato la sentenza de tribunale e, pur essendo stato integrato il contraddittorio nei loro confronti, erano rimaste contumaci in appello; cosicchè, argomenta la ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che nei loro confronti si era formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

Il motivo va disatteso perchè la sentenza di primo grado non era passata in giudicato nei confronti di Li.Gr. e LI.Gi., ancorchè costoro non avessero proposto impugnazione, in quanto esse erano litisconsorti necessarie con gli altri coeredi impugnanti e l’impugnazione di un litisconsorte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza gravata anche nei confronti dei litisconsorti necessari non impugnanti (cfr. Cass. 24751/13). Nella specie, d’altra parte, i coeredi di L.V.D. erano comproprietari per quote indivise dell’immobile oggetto della domanda di usucapione della sig.ra B., cosicchè non ricorre l’ipotesi (concernente la domanda di usucapione di un immobile del quale più persone siano comproprietarie in ragione di quote fisicamente ben individuate) nella quale la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 29792/11) ha escluso l’operatività del principio che la domanda diretta all’accertamento dell’usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112 e 336 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè il vizio di contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente lamenta che, nonostante vi fosse stata soccombenza reciproca, la corte territoriale non abbia compensato le spese di lite nemmeno parzialmente.

Il motivo va disatteso perchè la B. era certamente soccombente (essendo stata rigettata la sua domanda di usucapione) e la valutazione sulla opportunità di compensazione parziale o totale per la soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 24502/17).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Non deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando la ricorrente medesima ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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