Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29971 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29971 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 9018-2012 proposto da:
VIGNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALERIO DONATO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
2017
3756

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO
PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
NAIMO giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- controrícorrente –

avverso la sentenza n. 1198/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/11/2011 R.G.N.
327/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G 9018/2012

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 30 novembre 2011 la Corte di Appello di Catanzaro,
riformando la pronuncia del locale Tribunale di accoglimento del ricorso, ha
respinto la domanda proposta da Francesco Vigna volta ad ottenere la condanna
della Regione Calabria al pagamento della somma di C 72.307,20, richiesta a
titolo di differenza correlata all’erronea modalità di computo dell’indennità di

liquidata dall’ente senza includere nella base di calcolo la indennità di struttura
speciale;
2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che ai sensi della L. n. 62 del
1953 la legge della Regione Calabria 13/5/1996 n. 7, istitutiva della indennità di
assegnazione a struttura speciale, doveva ritenersi abrogata dalla sopravvenuta
norma di derivazione statale, ossia dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 che ha
riservato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del richiamato decreto;
3. il giudice di appello ha aggiunto che l’avvenuta erogazione della indennità, pur
in assenza di titolo, poteva avere rilievo ai sensi e per gli effetti indicati dall’art.
2126 cod. civ. ma non giustificava l’inclusione nella base di calcolo della
indennità di esodo incentivato;
4. avverso tale sentenza Francesco Vigna ha proposto ricorso affidato a cinque
motivi, ai quali ha opposto difese la Regione Calabria, illustrate da memoria ex
art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
5.

il P.G. in data 30 agosto/4 settembre 2017 ha concluso per il rigetto del

ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni
di legge (art. 15 delle preleggi; artt. 9 e 10 L. n. 62/1953; art. 2, comma 2,
d.lgs. n. 165/2001; art. 5 L.R. Calabria n. 24/2001; L.R. Calabria n. 7/1996; art.
7 L.R. Calabria n. 8/2005; artt. 2120 e 2126 cod. civ.) nonché omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo,
per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la norma istitutiva della

incentivazione all’esodo ex art. 7, comma 1, della L.R. Calabria n. 8 del 2005,

indennità di struttura speciale fosse stata abrogata a seguito dell’entrata in
igore del d.lgs. n. 165 del 2001;

1.1. il ricorrente evidenzia che, in realtà, la indennità era stata istituita solo con
la L.R. n. 24 del 29 ottobre 2001, successiva alla pubblicazione del d.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001, che non poteva abrogare norme regionali non ancora
emanate né renderle inefficaci secondo il meccanismo indicato dall’art. 69;
2. la seconda censura lamenta il vizio motivazionale e la violazione delle norme
di legge sopra richiamate nonché dell’art. 117 Cost., dell’art. 1

L. n. 131/2003,

successione di leggi nel tempo perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Corte territoriale, le leggi regionali rilevanti nella fattispecie attengono tutte alla
organizzazione degli uffici e, quindi, a materia inclusa nell’ambito della potestà
legislativa esclusiva della Regione;

2.1. si sostiene, inoltre, che per il principio lex generalis posterior non derogat
speciali priori non poteva in ogni caso operare il preteso effetto abrogativo, in
considerazione della specialità della disciplina dettata per il solo personale
addetto alle segreterie particolari ed alle strutture di diretta collaborazione con gli
organismi politici, la cui prestazione è connotata da gravosità e responsabilità
particolari;
3. la terza critica assume la violazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del
2001, dell’art. 7 della L.R. n. 8 del 2005, degli artt. 2120 e 2126 cod. civ.,
nonché del divieto di reformatio in peius perché, anche a voler ritenere abrogata
la legge regionale istitutiva dell’indennità, quest’ultima andava conservata ai
sensi del richiamato art. 2 e, quindi, non poteva ritenersi corrisposta senza
titolo;
4. il quarto motivo denuncia la violazione delle norme di legge sopra citate sotto
altro profilo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la indennità
di struttura non costituisce un emolumento aggiuntivo rispetto alle indennità
previste dalla contrattazione collettiva in quanto assorbe ed unifica i compensi
per lavoro straordinario, produttività e qualità delle prestazioni individuali, in
considerazione della particolarità delle prestazioni richieste al personale addetto
alle Strutture speciali, ben evidenziata nella deliberazione n. 47/2002;
5. la quinta censura lamenta la violazione degli artt. 2120 e 2126 cod. civ. e
dell’art. 52 del CCNL 14.9.2000 per il comparto delle regioni ed autonomie locali
e sottolinea che la indennità di struttura doveva essere inclusa nella

delle leggi regionali nn. 7/1996, 8/1997, 24/2001, del principio di specialità nella

”retribuzione” come indicata dalle parti collettive, trattandosi di compenso non
casionale, fisso e continuativo;
,–;C 6. il ricorso deve essere rigettato perché il Collegio intende dare continuità
all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 25 gennaio 2017
n. 1914, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, che
ha escluso la computabilità dell’indennità di struttura nella base di calcolo della
indennità di esodo incentivato;
6.1 con la richiamata pronuncia si è osservato che « l’intero corpo di norme che

l’esclusione dell’indennità di struttura dalla base di computo della indennità di
esodo consegue …. anche alla esplicita previsione contenuta nella delibera n. 532
del 2005 che, in conformità all’art. 8 comma 7 della L. R. n. 8 del 2005, stabilì…
che l’indennità in questione era composta da tutti quegli elementi che assumono i
connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di
quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare
gravosità delle mansioni richieste, citando espressamente a titolo di esempio
l’indennità di struttura. …. il riferimento della L.R. n. 8 del 2005 alla retribuzione
lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla
retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere
continuativo (lett. c) dell’art. 52 CCNL 14.9.2000, applicabile

ratione temporis,

tra le quali non si rinviene la indennità di struttura che, volta ad indennizzare le
mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di
compenso inerente allo specifico settore che viene erogato fintantochè
l’adibizione allo speciale settore permane.”
6.2. tanto basta per ritenere infondato il ricorso perché, una volta interpretata in
detti termini la norma istitutiva della indennità di esodo ed escluso che la
retribuzione ivi richiamata dovesse includere ogni compenso, anche se di
carattere non generale, diviene irrilevante ai fini di causa accertare se l’indennità
di struttura speciale fosse divenuta priva di valido titolo legittimante per non
essere stata prevista in sede di contrattazione collettiva;
7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a
carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
7.1. non sussistono

ratione temporis le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.

3

disciplina l’indennità di esodo incentivante…. conduce ad affermare che

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione
alabria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C

4
e 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed
accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

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