Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29970 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’avv. Fazio Giuseppe ed elett.te dom.to presso lo studio
dell’avv. Giusy Mele in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 84;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI MESSINA;
– intimato –
avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Messina nel
proc. n. 9409/2010 R.G. depositata il 5 agosto 2010;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere dott. Carlo DE CHIARA, all’esito dell’adunanza del 15
dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il sig. G.G., cittadino (OMISSIS), impugna il provvedimento con cui il Giudice di pace di Messina, nel respingere il suo ricorso avverso decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), ha, tra l’altro, considerato irrilevante la circostanza, ostativa all’espulsione, della convivenza del ricorrente con sua madre, divenuta cittadina italiana a seguito di matrimonio con un italiano.
Le autorità intimate non hanno svolto attività difensiva.
2. – L’unico motivo di ricorso è fondato.
Il Giudice di pace ha enunciato un principio di diritto in sè esatto: l’essere, cioè, la circostanza ostativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), riferibile alla sola espulsione degli stranieri conviventi con parenti cittadini italiani, e non con stranieri semplicemente muniti di permesso soggiorno e coniugati con un cittadino italiano. Tuttavia – come esattamente rilevato dal ricorrente – ha applicato tale principio a una fattispecie diversa, essendo stato dedotto nella specie – come risulta dallo stesso decreto impugnato – che la madre del ricorrente, con cui questi conviveva, non aveva semplicemente sposato un cittadino italiano, ma era essa stessa divenuta cittadina italiana per effetto del matrimonio.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale applicherà il principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Messina in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011