Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29970 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Fazio Giuseppe ed elett.te dom.to presso lo studio

dell’avv. Giusy Mele in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 84;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI MESSINA;

– intimato –

avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Messina nel

proc. n. 9409/2010 R.G. depositata il 5 agosto 2010;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal

Consigliere dott. Carlo DE CHIARA, all’esito dell’adunanza del 15

dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il sig. G.G., cittadino (OMISSIS), impugna il provvedimento con cui il Giudice di pace di Messina, nel respingere il suo ricorso avverso decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), ha, tra l’altro, considerato irrilevante la circostanza, ostativa all’espulsione, della convivenza del ricorrente con sua madre, divenuta cittadina italiana a seguito di matrimonio con un italiano.

Le autorità intimate non hanno svolto attività difensiva.

2. – L’unico motivo di ricorso è fondato.

Il Giudice di pace ha enunciato un principio di diritto in sè esatto: l’essere, cioè, la circostanza ostativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), riferibile alla sola espulsione degli stranieri conviventi con parenti cittadini italiani, e non con stranieri semplicemente muniti di permesso soggiorno e coniugati con un cittadino italiano. Tuttavia – come esattamente rilevato dal ricorrente – ha applicato tale principio a una fattispecie diversa, essendo stato dedotto nella specie – come risulta dallo stesso decreto impugnato – che la madre del ricorrente, con cui questi conviveva, non aveva semplicemente sposato un cittadino italiano, ma era essa stessa divenuta cittadina italiana per effetto del matrimonio.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale applicherà il principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Messina in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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