Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29970 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 25/10/2021), n.29970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28693-2020 proposto da:

U.P., rappresentata e difesa dall’avv. FRANCESCO

ROBBA, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 28/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 2.10.2017 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da U.P. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria, presentata a seguito del rigetto di analoga, precedente istanza.

Interponeva appello avverso la predetta decisione l’ U. e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, n. 232/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione U.P., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare l’unico motivo di censura, peraltro carente anche di epigrafe, va osservato che il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa, né con riferimento alla vicenda processuale, né con riguardo al racconto personale che egli aveva fornito alla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di merito. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

 

 

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