Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29970 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19741-2017 proposto da:
CAV. S.N. DI L.N. & C. SAS, NUOVA SAT DI
L.N. & C. SAS, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentate e difese
dall’avvocato ALDO CAMPESAN;
– ricorrenti –
contro
ITEMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MATTEO LUZZANA, STEFANO ZONCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 250/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le società Nuova Sat di L.N. & C. s.a.s. e C.S.N. & C. di L.N. s.a.s. hanno proposto ricorso nei confronti della Itema s.p.a. per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, per tardività della notifica, il loro appello avverso la sentenza del tribunale di Bergamo che aveva rigettato le domande da loro proposte nei confronti della società Promatech s.p.a., ora Itema s.p.a..
Itema s.p.a. ha depositato controricorso.
Il ricorso, articolato in tre motivi, è stato chiamato per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 luglio 2018 sulla base di una proposta di rigetto per manifesta infondatezza formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
In prossimità dell’adunanza le società ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 8.5.2018 e sottoscritto dal loro procuratore ad litem, avvocato A.C., in forza del potere espressamente conferitogli con la procura speciale apposta in calce al ricorso;
che il suddetto atto di rinuncia al ricorso risulta altresì comunicato al procuratore ad litem della Itema s.p.a., avvocato Matteo Luzzana, che lo ha sottoscritto “a prova della venuta conoscenza”;
che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
che, poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);
che, in mancanza di adesione espressa alla rinuncia della contro ricorrente Iterna s.p.a. (il cui difensore ha sottoscritto l’atto di rinuncia delle ricorrenti solo per prova di averne avuto conoscenza, senza manifestare alcuna adesione alla rinuncia stessa), si deve provvedere alle regolazione delle relative spese di lite;
che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità e impruceclibilita e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretto interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Condanna le società ricorrenti a rifondere alla società contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018