Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29970 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29970 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 9762-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’Avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
3384

SABELLINI MARIA GRAZIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 315/2012 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 13/04/2012 R.G.N_ 1524/06;

Data pubblicazione: 13/12/2017

RG. 9762/2013

RILEVATO
che con sentenza in data 13.4.2012 la Corte di Appello di Catania ha
confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva
accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra
Maria Grazia Sabellini e Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 1 luglio al

anche di carattere straordinario conseguenti ai processi di
riorganizzazione sul territorio anche derivanti da

innovazioni

tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie
prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli
accordi del 17,18 e 23 ottobre , 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13
febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo convertendo il rapporto a tempo indeterminato. Per contro ha
riformato il capo della decisione relativo alle conseguenze economiche
dell’accertata illegittimità del termine e, in applicazione dell’art. 32
della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha condannato la società al
pagamento di una indennità risarcitoria, onnicomprensiva, che ha
quantificato in misura pari a 3,5, mensilità di retribuzione con interessi
e rivalutazione monetaria dalla scadenza del contratto al saldo.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a sette motivi ulteriormente illustrati con memoria. La Sabellini
è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione non
risulta ritualmente notificato alla Sabellini. La Società ricorrente ha
infatti tentato la notifica con atto spedito dall’ufficiale giudiziario a
mezzo del servizio postale in data 12 aprile 2013 nella residenza della
lavoratrice rimasta in appello contumace, notifica non andata a buon
fine essendo questa risultata sconosciuta all’indirizzo. Poste Italiane,
con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ha chiesto di essere
autorizzata a procedere ad una nuova notifica del ricorso.

30 settembre 2002 – per esigenze tecniche organizzative e produttive

Che

in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la

notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non
si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente,
questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della
ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un
provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi
del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del
procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la

del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta
entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi
necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo
della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie che è stato notificato (cfr. Cass. s.u.
24/07/2009 n. 17352 e più recentemente Cass. 11/09/2013 n. 20830).
Ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione
avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento,
sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine
ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo
la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e
assumere le informazioni del caso (cfr. Cass. n. 20830 del 2013 cit.).
Che la richiesta di rinnovazione della notifica non può essere accolta
atteso che, per le ragioni su esposte, la ricorrente avrebbe potuto e
dovuto ( non avendo allegato l’esistenza di particolari impedimenti al
riguardo) attivarsi sollecitamente per riprendere il procedimento
notificatorio e non attendere inerte la fissazione dell’udienza per essere
a ciò autorizzata.
Che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
stante la mancata costituzione della parte intimata mentre la ricorrente
è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilità 2013). Tale disposizione, che trova applicazione ai
procedimenti, quale quello in esame, iniziati in data successiva al 30

conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione

gennaio 2013 (cfr. Cass. 18 febbraio 2014 n. 3774) non è collegata
alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o
della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass.
n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della~ sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 luglio 2017

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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