Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2997 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 7479-2013 proposto da:
BELLOTTI

ROBERTO

BLLRRT72H12B157U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO SAVIOZZI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

2137

CARIGE ASSICURAZIONI SPA 01677750158;
– intimata –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 16/02/2016

CARIGE ASSICURAZIONI SPA 01677750158, in persona del
legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro
Penzo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende

procura speciale a margine del ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

BELLOTTI ROBERTO BLLRRT72H12B157U;
– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 26/01/2012, R.G.N.
1368/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato PAOLO MEREU;
udito l’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MOLINARI giusta

R.G.N. 7479/13
Udienza del 3 novembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roberto Bellotti stipulò con la Carige Assicurazioni s.p.a. un contratto di
assicurazione contro le malattie, rinnovatosi di anno in anno con decorrenza
dal 10 aprile di ogni anno.
Ad agosto 2003 l’assicurato subì un intervento di emimandibolectomia, reso

Chiese, di conseguenza, all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo
contrattualmente dovuto.
Avendo la Carige rifiutato il pagamento dell’indennizzo, nel 2006 Roberto
Bellotti la convenne dinanzi al Tribunale di Brescia, chiedendone la
condanna al pagamento dell’indennizzo.
La Carige si oppose alla domanda dell’assicurato, allegando – per quanto
ancora rileva – preliminarmente il difetto di “giurisdizione o competenza” del
giudice ordinario, a causa della previsione nel contratto d’un arbitrato
irrituale; e nel merito che la malattia la quale rese necessario l’intervento
costituiva il naturale sviluppo di una patologia già diagnosticata
all’assicurato sin dal 1999, e da questi non dichiarata all’assicuratore.

2. Con sentenza 30.7.2009 n. 2621 il Tribunale di Brescia rigettò la
domanda.
La sentenza venne appellata da ambo le parti.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 26.1.2012 n. 93:
-) ritenne proponibile la domanda, sul presupposto che la perizia
contrattuale prevista nella polizza disciplinasse le sole ipotesi di contrasti sul
quantum;
-) rigettò nel merito l’appello dell’assicurato, sul presupposto che il contratto
era stato stipulato l’ 11.4.2013, ed in occasione della stipula l’assicurato non
aveva riferito all’assicuratore che il 27.3.2013 era comparsa una
tumefazione mandibolare e si era sottoposto a biopsia.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Roberto Bellotti, sulla base di
sei motivi.

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necessario dalla comparsa di un osteosarcoma.

R.G.N. 7479/13
Udienza del 3 novembre 2015

La Carige ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale
fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ordine delle questioni.
1.1. La società Carige ha espressamente chiesto che il proprio ricorso

fondato il ricorso principale: ha proposto, dunque, un ricorso incidentale
condizionato.
Con quel ricorso incidentale, la Carige ha lamentato che la sentenza
impugnata avrebbe erroneamente rigettato la sua eccezione di difetto di
giurisdizione o competenza del giudice adìto. Ha, dunque, sollevato una
questione pregiudiziale di rito.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente e risalente
contrasto, hanno stabilito che il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni
pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da
ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità
solo se:
(a) le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito poste col ricorso
incidentale siano rilevabili d’ufficio;
(b) le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito poste col ricorso
incidentale non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte
del giudice di merito.
Quando, invece, il giudice di merito si sia pronunciato sulle questioni in
esame, il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi
della fondatezza del ricorso principale (Sez. U, Sentenza n. 5456 del
06/03/2009, Rv. 606973).

1.3. Nel caso di specie si vede nell’ipotesi considerata per ultima. La Carige,
infatti, già in appello lamentò l’inammissibilità della domanda, e su tale
questione la Corte d’appello si pronunciò, negando l’esistenza del vizio.

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incidentale sia esaminato solo nel caso in cui fosse ritenuto ammissibile e

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Udienza del 3 novembre 2015

Trattandosi dunque di questione rilevabile d’ufficio, e proposta e decisa in
appello, e poiché – per guardo si dirà – il ricorso proposto da Roberto
Bellotti andrà dichiarato fondato, il ricorso incidentale condizionato va
dunque esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c.,

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Carige lamenta che
la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione degli
artt. 37 e 38 c.p.c..
Deduce, al riguardo, che il contratto di assicurazione conteneva una clausola
che demandava ad un collegio di periti la determinazione dell’indennizzo
spettante all’assicurato. In presenza di tale clausola, la domanda proposta
dinanzi al Tribunale di Brescia da Roberto Belotti doveva essere rigettata a
causa del difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.
La prima è che la società ricorrente, pur invocando il testo d’una clausola
contrattuale a fondamento della propria impugnazione incidentale, omette
sia di trascriverlo, sia di spiegare aliunde quale ne fosse l’esatto contenuto.
Tale omissione viola il principio di specificità del ricorso per cassazione e lo
rende inammissibile, perché non pone questa Corte nelle condizioni di
valutare se la suddetta clausola potesse o meno produrre gli effetti invocati
dal ricorrente.
La seconda ragione di inammissibilità del ricorso è che comunque, a tutto
concedere, la previsione contrattuale in virtù della quale le parti del
contratto di assicurazione demandino a terzi la stima dell’indennizzo (c.d.
perizia contrattuale) potrebbe al massimo costituire una ragione di
infondatezza della domanda, ma non di incompetenza o di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, come più volte ritenuto da questa Corte
(Sez. L, Sentenza n. 12855 del 03/09/2003, Rv. 566530; Sez. 1,
Sentenza n. 8910 del 04/06/2003, Rv. 563889; Sez. 1, Sentenza n. 6007
del 24/04/2001, Rv. 548178).

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2. Il motivo unico del ricorso incidentale.

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2. Il primo ed il secondo motivo del’ ricorso principale.
2.1. Coi primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art.

(nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la colpa
grave dell’assicurato, nonostante i sintomi da lui presentati (e che si
affermano sottaciuti) erano aspecifici, sicché il non averli riferiti non poteva
costituire una ipotesi di colpa grave.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il ricorso è
infondato: stabilire, infatti, se un assicurato abbia reso dichiarazioni
precontrattuali all’assicuratore con dolo o colpa grave è un accertamento di
fatto, non certo una valutazione in iure.

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è infondato.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art.
360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio,
ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere
solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione.
Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice non
abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di
prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della
motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze
processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma

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1892 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

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è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali ‘intende fondare il proprio
convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata.

riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione del giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di
legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella
adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a
valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente,
coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove
raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha motivato la propria decisione
osservando che l’assicurato si sottopose ad una biopsia a marzo 2003, ed a
aprile rinnovò la polizza senza nulla riferire all’assicuratore del risultato della
biopsia: e questa è una motivazione corretta dal punto di vista logico.

3. I motivi dal terzo al sesto del ricorso principale.
3.1. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale
possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni
sovrapponibili.
Con tutti e quattro questi motivi si denuncia formalmente il vizio di
violazione di legge, di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la
sentenza impugnata abbia violato gli artt. 1362 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c….
Nella illustrazione dei motivi il ricorrente formula una sola, articolata
censura così riassumibile:
(-) la polizza stipulata da Roberto Bellotti con la Carige si rinnovava
automaticamente di anno in anno, allo scadere del 31 marzo, e garantiva le
malattie “sorte e denunciate entro la validità della polizza”, oppure fino a un
anno dopo la sua scadenza;

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Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di

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(-) nel caso di specie la sequenza degli accadimenti fu:
• (a) a marzo 2003 si manifestò la malattia;
(b) a quella data era in corso di validità la polizza n. 553221110-00,
decorrente dal 1°.4.2002 e valida fino al 31.3.2003;
(c) ad agosto 2003 si verificò l’invalidità permanente.

indennizzabile ai sensi della polizza stipulata per l’anno compreso tra il
31.3.2002 ed il 31.3.2003, rispetto alla quale non era concepibile alcuna
reticenza dell’assicurato, per essere a malattia insorta dopo la stipula.
La Corte d’appello, conclude dunque il ricorrente:
– da un lato ha messo di pronunciarsi sulla doglianza appena riassunta, da
lui proposta già con l’atto di appello;
– dall’altro, avrebbe comunque errato nel ritenere inefficace, per reticenza
dell’assicurato, il contratto stipulato dal 1.4.2003, perché la malattia era
insorta prima, e l’indennizzo era dovuto in virtù della precedente polizza.

3.2. La Carige ha eccepito l’inammissibilità del motivo per la novità della
questione con esso proposta, assumendo che sin dall’atto di citazione
l’attore aveva sempre invocato l’adempimento della polizza decorrente dal
1°.4.2003.
Tale eccezione è infondata.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio dedotto con
l’eccezione, risulta infatti che Roberto Bellotti sin dall’atto di citazione
lamentò l’adempimento, da parte della Carige, “delle polizze” con essa
stipulate, tra le quali indicò anche la polizza relativa all’annata 2002-2003.

3.3. Nel merito, il motivo è fondato, con riferimento alla violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
E’, infatti, la stessa corte d’appello a riferire che, tra i motivi di gravame,
Roberto Bellotti dedusse che la patologia per la quale era richiesto
l’indennizzo “era insorta nella vigenza della polizza stipulata il 31.3.2002”
(così la sentenza impugnata, p. 7, terzo capoverso).

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Quindi, conclude il ricorrente, la malattia insorta a marzo 2003 era

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Tuttavia, nell’esaminare i motivi di gravame nel merito, la Corte d’appello
sulla questione dell’individuazione del contratto fonte del diritto azionato si
è limitata ad affermare che

“il contratto di assicurazione del quale

[l’appellante] chiede l’adempimento è quello stipulato in data 11.4.2003 (…),
in quanto l’evento assicurato, e cioè l’invalidità permanente da malattia, è

Con questa motivazione la Corte d’appello ha di fatto evitato il “nodo”
cruciale prospettato dall’appellante, e cioè stabilire:
(a)

se ai fini della spettanza dell’indennizzo dovesse farsi riferimento al

momento all’insorgenza della malattia, ovvero a quelli di consolidamento dei
postumi permanenti;
(b)

se l’indennizzo domandato dall’assicurato fosse dovuto in base alla

polizza valida per l’annata 2002-2003, oppure in base a quella valida per
l’annata 2003-2004.
La Corte d’appello ha optato per questa seconda soluzione, sulla base del
rilievo che l’invalidità permanente si fosse consolidata nell’estate del 2003:
ma così decidendo ha aggirato il punto ad essa sottoposto dall’appellante, e
cioè avere riguardo non al momento di consolidamento dei postumi, ma al
momento di insorgenza della malattia.

3.4. La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio, affinché si proceda
ad un nuovo e compiuto esame della suddetta doglianza.

4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del
rinvio.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2015.

successiva al ricovero” avvenuto a luglio del 2003.

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