Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2997 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 571-2012 proposto da:
VENTURINI STEFANIA VNTSFN66P47M172U, elettivamente
domiciliata :ai ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo studio
dell’avvocato UMBRO FRANCA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARIA RACHELE BORRELLI,
ROBERTO CANEVA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di SAN GIOVANNI LUPATOTO;
– intimato avverso la sentenza n. 2568/2011 del GIUDICE DI PACE di
VERONA del 22/06/2011, depositata il 24/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

9UD
-P3

Data pubblicazione: 11/02/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 00571 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

(L.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha
depositato la seguente relazione ex art .380-bis c.p.c.:
“1. – Provvedendo sull’opposizione ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81

d’ingiunzione emessa dal Comune di San Giovanni Lupatoto e notificatale a
mezzo del servizio postale, il giudice di pace di Verona con sentenza n. 2568
del 24.6.2011 dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il
termine di legge, considerata come data di notifica dell’ordinanza quella del
25.2.2011.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Stefania Venturini, la quale
deduce di aver ricevuto la notifica dell’ordinanza d’ingiunzione il 28.2.2011,
e che la data del 25.2.2011 corrisponde a quella di spedizione del plico.
2.1. – La P.A. intimata (che in primo grado era stata in giudizio in persona
di un funzionario delegato) non ha svolto attività difensiva.
3. – Nelle copie degli atti in possesso di questo consigliere relatore non
risulta l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta al comune di
San Giovanni Lupatoto del ricorso per cassazione.
4. – 11 ricorso è inammissibile.
In tema di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni
amministrative, qualora il provvedimento d’inammissibilità venga emesso,
inaudita altera parte, con ordinanza, il mezzo d’impugnazione, ai sensi
dell’art. 23, primo comma della 1. n. 689 del 1981, anche dopo la modifica del
regime delle impugnazioni introdotto con la 1. n. 40 del 2006, in vigore dal 3
marzo 2006, è il ricorso per cassazione. Al contrario nell’ipotesi in cui la
3

proposta in data 29.3.2011 da Stefania Venturini avverso un’ordinanza

pronuncia intc:Tznga all’esito di un giudizio instaurato, nelle forme
ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di
sentenza ed è impugnabile mediante l’appello (Cass. nn. 9667/10, 18009/10 e
1717/12).

vigenza dell’art. 23 della legge n. 689/81, nel testo risultante dalla modifica
apportatavi dal D.Lgs. n. 40/06, che ha soppresso l’originaria previsione
d’inappellabilità della sentenza, il ricorso è inammissibile.
4. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi
di cui sopra, ex art. 375, n. 1 c.p.c.”.
11. – La Corte condivide la relazione.
III. – Le considerazioni di segno opposto svolte dalla parte riL,nrente nella
memoria ex art. 380-bis, comma 2 c.p.c., secondo cui il provvedimento
impugnato avrebbe valore sostanziale di ordinanza d’inammissibilità ex art.
23, comma 1 legge n. 689/81, non hanno pregio.
In disparte la circostanza che nello stesso ricorso (che non a caso non è
intitolato ai sensi dell’art. 111 Cost.) il provvedimento impugnato è più volte
qualificato come sentenza, e che la ricorrente ha capovolto la propria difesa
dopo il deposito della relazione, va rilevato che l’identificazione del mezzo di
impugnazione esperibile contro un prcvvedimento giurisdizionale deve essere
compiuta in base al principio dell’apparenza, vale a dire con riferimento
esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso
provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa, nonché da quella
operata dalla parte (Cass. nn. 3338/12, 3712/11 e 26919/09). Pertanto, atteso
che il provvedimento in questione è stato qualificato dal giudice a quo come
4

3.2. – Pertanto, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa nella

sentenza e ne presenta tutti i requisiti formali (intestazione inclusa), ogni
considerazione sulla pretesa sua natura sostanziale di ordinanza è vana ai fini
dell’individuazione del mezzo impugrq.torio esperibile.
IV. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

difensiva.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

V. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività

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