Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.D. e M.L., elettivamente domiciliati

in Roma, via Costantino Morin n. 45, presso l’avv. Caricaterra

Nicola, rappresentati e difesi dall’avv. FIORE Fulvio giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 156/15/05, depositata il 21 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha concluso

per l’inammissibilita’ del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che L.p.D. e M.L. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata dichiarata la legittimita’ dell’avviso di accertamento di maggiori ricavi, emesso nei confronti dei contribuenti per l’anno 1996;

che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

che il ricorso e’ inammissibile per tardivita’, essendo stato proposto ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, sia nella specie invocabile il secondo comma della norma citata, poiche’, essendo essi regolarmente costituiti nel giudizio di appello (come gli stessi affermano nel ricorso), si applica il consolidato principio secondo il quale il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte, che sia rimasta contumace, non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (ai fini dell’accertamento di tale conoscenza, e’ poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione, benche’ questa omissione comporti la nullita’ della decisione) (ex plurimis, Cass. nn. 6375 del 2006, 1565 del 2007, 16004 del 2009);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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