Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/02/2020), n.2997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17273-2018 proposto da:

A.C., in proprio e nella qualità di genitore esercente

la potestà genitoriale di F.L. ed entrambi nella qualità

di eredi di F.E., F.P., F.M.,

S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO

ROMANO, CARLO SICA;

– ricorrenti –

contro

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO PAGNANO;

– controricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA,

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIASAI

ASSICURAZIONI SPA, UNIPOL SAI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 437/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

osserva quanto segue:

F.P., S.C., A.C. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su F.L., entrambi quali eredi di F.E., e F.M. impugnano per cassazione, con atto affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 00428 del 12/05/207 che nella liquidazione dei danni conseguenti al decesso di F.L., in data 01/03/1999 presso l’ospedale civile di Scafati, ha rigettato il capo dell’appello principale formulato da F.M., F.E. e F.P., in proprio e quali procuratori di S.C., affermando che trattandosi di sentenza di primo grado pubblicata prima del 07/06/2011, data in cui venne pubblicata la sentenza di questa Corte n. 12408 del 2011, sarebbe stato necessario, al fine di fondare la ragione di applicabilità nel caso di specie delle cd. Tabelle Milanesi che le stesse fossero state prodotte in fase d’impugnazione (ove, ovviamente, non prodotte sin dal primo grado del giudizio) e non semplicemente che la parte avesse fatto riferimento o ne avesse allegato l’applicazione.

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte territoriale, deducendo in particolare che nella giurisprudenza di legittimità è radicata l’affermazione che applicazione delle cd. Tabelle Milanesi, con riferimento a giudizi di impugnazione di merito pendenti alla data della pubblicazione della sentenza n. 12408 del 2011 di questa Corte non sarebbe subordinata alla loro produzione in giudizio, essendo necessario soltanto che la parte, anche soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, ne chieda l’applicazione.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale hanno ribadito la prospettazione di cui al ricorso, in dissenso dalla proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore.

Il Collegio rileva che nella giurisprudenza della Corte vi sono pronunce (Cass. n. 00392 del 10/01/2018) che non ritengono necessaria la produzione documentale delle cd. Tabelle Milanesi, con riferimento a giudizi conclusisi, in grado di appello, dopo il deposito di Cass. n. 12408 del 2011.

E’ dato, peraltro, riscontrare pronunce di diverso orientamento, che affermano la necessità che anche nei giudizi di appello conclusi dopo il deposito di Cass. n. 12408 del 2011 la parte che ne invochi l’applicabilità debba provvedere alla produzione documentale, se del caso in fase d’impugnazione di merito, delle cd. Tabelle Milanesi e segnatamente di quelle vigenti al momento della liquidazione dei danni. La suddetta riscontrata discrasia di orientamenti rende opportuna, al fine di evitare anche la sola possibilità di espressione di orientamenti difformi nello stesso ambito, la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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