Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 2997

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.S., cittadino bengalese, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, in data 1 dicembre 2016, di convalida del provvedimento del Questore, in data 28 novembre 2016, che aveva disposto il ritiro del passaporto, rilasciato dall’Autorità diplomatica del Bangladesh, e l’obbligo di presentazione per la firma due volte a settimana presso gli uffici della Questura, quale misura alternativa al trattenimento nel Centro di identificazione ed espulsione, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis.

Avverso questo provvedimento R.S. ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso, l’interessato ha dedotto di non essere stato avvertito dell’udienza di convalida, di non aver potuto nominare un difensore di fiducia e di non aver potuto rappresentare le sue ragioni tramite un difensore d’ufficio, che non gli era stato nominato, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

Il ricorso è fondato in entrambi i profili in cui è articolato, non condividendo il Collegio la proposta di accoglimento parziale del ricorso.

Risulta dagli atti – accessibili a questa Corte essendo denunciato un error in procedendo – che la Polizia giudiziaria ha notificato all’interessato il provvedimento del Questore che conteneva l’avvertimento della comunicazione dello stesso al Giudice di Pace per la convalida nelle successive quarantotto ore e della sua facoltà di presentare memorie o deduzioni tramite un difensore di fiducia. Tuttavia, non risulta la comunicazione della data dell’udienza di convalida, alla quale egli non è stato messo in condizione di partecipare, a norma dell’art. 14, comma 4 (“l’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza”).

Inoltre, il ricorrente fondatamente deduce la mancata nomina di un difensore d’ufficio, che è prevista dall’art. 14, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l’interessato sia – come nella specie – sprovvisto di un difensore di fiducia.

Il ricorso è accolto.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dell’interno alle spese, liquidate in Euro 1800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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