Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2997 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 10292-2011 proposto da:
OMAR MOHAMED ABDEL AZIZ ALI MRMBLZ63M10Z336P
(

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16,
presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO, che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
2013

ZARRILLI NATASCIA ANGELA, ZARRILLI VITO;
– intimati –

328

avverso la sentenza n. 5031/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 30/11/2010, depositata il
02/03/2011;

Data pubblicazione: 07/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO FINOCCHIARO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e moTrvI DELLA DECISIONE
1.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente

relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata
alle parti.

Letti gli atti depositati
osserva:
1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Omar Mohamed Abdel Aziz
Ali avverso la sentenza di primo grado, in materia di
locazione, per violazione dell’art.435 2 comma
c.p.c, essendo stato notificato all’appellato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione oltre dieci giorni dalla comunicazione del
decreto stesso all’appellante , in applicazione dei
principi espressi dalla sentenza Cass. Sezioni Unite n.
20604/2008
2.

Propone ricorso Omar Mohamed Abdel Aziz Ali con

un motivo.
Non presentano difese gli intimati.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) ed accolto per manifesta fondatezza.

“Il relatore Cons. Uliana Armano

2

3.

Con il prim0 motivo si denunzia violazione

degli art.435 e 291 c.p.c comma in relazione all’art.
360 n.1 e 3 c.p.c..
Assume il ricorrente che il decreto di fissazio-

cato in data 28 maggio 2009 e notificato alle controparti in data 26/30 giugno 2009;che era stato rispettato il termine libero a comparire durante il quale gli appellati avevano potuto apprestare le proprie
difese per l’udienza di discussione del 30 novembre
2010 che si era regolarmente tenuta; che la Corte di appello aveva erroneamente applicato i principi di cui alla sentenza della sezioni Unite n.
20604/2008 che riguardavano la diversa ipotesi di
omessa notifica del decreto di fissazione dell’ udienza di discussione.
4. Il ricorso è fondato.
Il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza
è stato comunicato all’appellante il 28 maggio 2009 ;
il 26/30 giugno 2009 è stato notificato il ricorso con
il decreto di fissazione della data dell’udienza di discussione fissata per il 30 novembre 2010; la notifica
del ricorso e del decreto è avvenuta più di un anno

e mezzo prima dell’udienza di discussione, a fronte

ne dell’udienza di discussione gli era stato comuni-

3

di una previsione di soli venticinque giorni di cui
all’art. 435 c.p.c., comma 3.
5.Costituisce giurisprudenza acquisita che il
termine di dieci giorni assegnato all’appellante dal

notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza di discussione non è perentorio e la sua
inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza,
sempreché resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinché questi possa apprestare
le sue difese (v., ex

multis,

da ultimo, Cass.

14874/2011; 26489/2010).
6.11 principio affermato dalle Sezioni unite di
questa Corte con la citata sentenza n. 20604 del 2008 secondo cui: “nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza
non sia avvenuta non essendo consentito, alla stregua
di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare, ex
art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di
un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma

rito del lavoro, art. 435 c.p.c., comma 2, per la

4

dell’art. 291 c.p.c.” – riguarda una fattispecie in
cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in oggetto la
notificazione è comunque materialmente avvenuta e il

per l’appellato del termine di cui all’art.435 3 comma c.p.c, senza spostamento dell’udienza di discussione
fissata.
7.Anche il Giudice delle leggi, con ordinanza n. 60 del 2010, ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 435
c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111
Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui
malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435
c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto
era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con La conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e
della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato.

8. Come già affermato da questa Corte l’inosservanza del predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale,

rapporto processuale si è costituito nel rispetto

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ne’ su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato il termine che ai sensi del medesimo art.
435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

cipio di ragionevole durata del processo, potrebbero
riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di discussione a cagione del ritardo della notificazione
del ricorso, causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo. Cass., sentenza n. 8685
del

31

maggio 2012; Cass. sentenza n. 26489 del 30

dicembre 2010.
Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso
con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma – .
2.

Il collegio condivide i motivi in fatto e dirit-

to esposti nella relazione, in replica alla quale non
sono state depositate memorie.
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere accolto
con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della
causa a altra sezione della stessa Corte di appello di
Roma, che provvederà, altresì, sulle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte

Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del prin-

6

accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per
nuovo esame alla stessa corte di appello di Roma, diversa sezione, che provvederà, altresì, sulle spese di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il
giorno 16 gennaio 2013

questo giudizio di legittimità.

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