Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2997 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 07/02/2011), n.2997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI N. 55, presso lo studio dell’avvocato SINESIO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUNZO FRANCESCO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo Italiano;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MISILMERI del 12.01.06,

depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del P.M. dott. LECCISI

Giampaolo.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Misilmeri ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal sig. C.D., con ricorso depositato il 10 gennaio 2006, a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dalla Polizia Stradale;

che il giudice ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato il 10 novembre 2005, risultava violato il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis codice della strada;

che il C. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 204 bis C.d.S. e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 e precisato che la notifica del verbale era stata eseguita a mezzo posta, si censura l’errore commesso dal giudice di merito nel far decorrere il termine di decadenza, di cui si e’ detto, dalla data della consegna del verbale all’ufficio postale per il successivo inoltro al notificando, e non, invece, da quella della effettiva consegna a quest’ultimo, nella specie eseguita l’11 novembre 2005, dunque esattamente sessanta giorni prima del successivo deposito del ricorso in opposizione;

che la censura e’ manifestamente fondata sia in fatto, come riscontrato dagli atti processuali, sia in diritto, essendo pacifico che la notifica si perfeziona, per il suo destinatario e dunque ai fini della decorrenza dei termini a suo carico, appunto alla data della consegna a lui (ove avvenuta, come nella specie) della copia dell’atto notificato;

che conseguentemente il Giudice di pace ha errato nel dichiarare la tardivita’ dell’opposizione e la sua ordinanza va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Misilmeri in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA