Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 31/12/2020), n.29969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2079/2020 proposto da:

B.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO, QUESTURA

DI MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

27/11/2019 R.G.N. 57731/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza 27 novembre 2019, il Giudice di Pace di Milano rigettava il ricorso proposto da B.T.A., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione 19 agosto 2019 del Prefetto di Milano, notificato in pari data, con contestuale ordine del Questore di Milano di trattenimento presso il C.P.R. di (OMISSIS), per mancanza di permesso di soggiorno, rifiutatogli dal medesimo Questore con decreto 7 febbraio 2014 (notificatogli il 7 novembre 2015), sul presupposto della verificata sua emissione nella ricorrenza dei requisiti di legge (cui esclusivamente limitato il sindacato dell’a.g.o. per il carattere vincolato del provvedimento), spettando invece la sua valutazione nel merito alla giustizia amministrativa;

2. esso escludeva la dedotta nullità di notificazione, per il raggiungimento dello scopo della sua tempestiva impugnazione da parte dello straniero, reso edotto della violazione addebitatagli, nei suoi elementi necessari e sufficienti, da un’adeguata motivazione; negava infine l’ammissione al gratuito patrocinio, non risultando l’istanza espressamente formulata dallo straniero;

3. avverso l’ordinanza lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Milano non svolgevano difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il Questore difetta di legittimazione a contraddire nei ricorsi in materia di espulsione, in quanto di competenza prefettizia (Cass. 24 maggio 2007, n. 12173) e che il contraddittorio non è stato ritualmente instaurato nei confronti della Prefettura di Enna, per la notificazione del ricorso, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, non già presso la stessa, in quanto autorità emittente il provvedimento (Cass. 21 giugno 2006, n. 14293; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1450), ma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non risultando peraltro avere l’Avvocatura dello Stato assunto, nella precedente fase di merito, il patrocinio dell’ufficio del prefetto (Cass. 13 maggio 2019, n. 12665): sicchè, la notificazione dovrebbe essere rinnovata, a norma dell’art. 291 c.p.c. e la causa rinviata, per tale ragione, a nuovo ruolo (Cass. 16 giugno 2020, n. 11660; Cass. 13 maggio 2019, n. 12665; Cass. 29 dicembre 2005, n. 28852);

2. tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre adempimenti appunti superflui (Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 17 giugno 2019, n. 16141): come appunto, nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura;

3. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 1 e L. n. 241 del 1990, art. 3, per nullità insanabile della notificazione del decreto di espulsione prefettizio, in quanto eseguito in forma non prevista dalla legge (nè direttamente dalla Prefettura autrice dell’atto, nè dall’Ufficiale giudiziario, nè a mezzo del servizio postale o tramite PEC), ma da un diverso soggetto (la Questura di Milano, territorialmente competente, che ha emesso il decreto di trattenimento in C.P.R.) non abilitato alla notificazione; e per mancanza di adeguata motivazione dello stesso decreto prefettizio (primo motivo);

4. esso è infondato;

5. infatti, la Questura è propriamente l’Ufficio deputato, per legge, alla notifica del provvedimento e al quale compete l’obbligo della traduzione del decreto espulsivo, il quale viene emesso dal Prefetto, in conformità del principio generale valevole per tutti gli atti amministrativi, in lingua italiana, e poi tradotto, al momento della notificazione, a seguito della valutazione della sua comprensione da parte dell’Ufficio che ad essa proceda, nella lingua straniera prevista (Cass. 14 luglio 2004, n. 13032; Cass. 16 novembre 2005, n. 23210);

6. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 142, 82 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4, per la previsione di ammissione ex lege dello straniero al gratuito patrocinio nei procedimenti avverso i provvedimenti di espulsione, senza necessità di apposita istanza (secondo motivo);

7. esso è inammissibile;

8. per consolidato indirizzo di questa Corte, si ritiene che, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non possa ricorrere avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo il procedimento stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma quello disciplinato dall’art. 170 del citato Decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142); sicchè, secondo le previsioni di tale norma, lo straniero può ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario competente (Cass. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18241; conff. Cass. 19193/2010; Cass. 19203/2009; Cass. 13833/2008): nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6068);

9. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato, a norma del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 18, comma 8 (Cass. nn. 6285, 11493, 11954/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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