Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.W., elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Lazar

Giorgio in ROMA presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

ricorso non notificato ad alcuno;

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n. 446/2010

depositata il 14 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal

Consigliere dott. Carlo DE CHIARA, all’esito dell’adunanza del 15

dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“2. – Il sig. A.W. ricorre avverso provvedimento del Giudice di pace di Taranto con cui è stato respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione.

2. -Il ricorso non è stato notificato ad alcuno e, per di più, è proposto dalla parte personalmente senza ministero di avvocato.

Pertanto è inammissibile.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che alla predetta relazione non hanno fatto seguito conclusioni del P.M. o memorie del ricorrente;

che il Collegio condivide quanto in essa osservato e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva di controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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