Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.W., elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Lazar
Giorgio in ROMA presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
ricorso non notificato ad alcuno;
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n. 446/2010
depositata il 14 giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere dott. Carlo DE CHIARA, all’esito dell’adunanza del 15
dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“2. – Il sig. A.W. ricorre avverso provvedimento del Giudice di pace di Taranto con cui è stato respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione.
2. -Il ricorso non è stato notificato ad alcuno e, per di più, è proposto dalla parte personalmente senza ministero di avvocato.
Pertanto è inammissibile.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che alla predetta relazione non hanno fatto seguito conclusioni del P.M. o memorie del ricorrente;
che il Collegio condivide quanto in essa osservato e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva di controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011