Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19523-2017 R.G. proposto da:
D.L., K.K.J., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANNA RITA FRAIOLI, SALVATORE
MONTEMAGNO;
– ricorrenti –
contro
MINEOAUTO DI G. E S.M. SNC;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 124/2017 del
GIUDICE DI PACE di CALTAGIRONE, depositata il 06/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, che chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento
necessario di competenza e riformi l’ordinanza del Giudice di Pace
di Caltagirone del 06/07/207, con le conseguenze di legge.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori D.L. e K.J.K. ricorrono con regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il giudice di pace di Caltagirone, in data 06/07/2017, ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il giudizio iscritto nel ruolo generale del proprio ufficio con il n. 958/2016 R.G., introdotto dagli odierni ricorrenti nei confronti della società Mineoauto di G. e S.M. s.n.c..
In tale giudizio i sigg. D. e K. – premesso di aver acquistato dalla società convenuta una autovettura che aveva percorso un numero di chilometri maggiore di quello risultante dal contachilometri e dal certificato di garanzia – avevano domandato la riduzione del prezzo, per difetto di conformità dell’autovettura ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130, commi 1 e 7, nonchè, in subordine, il risarcimento dei danni loro derivati da pratica commerciale scorretta per la presenza di artifizi e raggiri.
Il giudice di pace ha disposto la sospensione del processo civile sul rilievo che sui medesimi fatti dedotti dagli attori a fondamento delle loro pretese era stato aperto un procedimento penale per il delitto di truffa.
I ricorrenti, sottolineando di non essersi costituiti parte civile nel suddetto giudizio penale, lamentano la illegittimità della ordinanza di sospensione per violazione degli artt. 75 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 295 c.p.c., evidenziando come, a mente del dell’art. 75 c.p.p., comma 3, la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale sia consentita solo se l’azione sia stata proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Sotto altro aspetto, nel ricorso si argomenta che non vi sarebbe coincidenza tra l’oggetto del giudizio penale e quello del giudizio civile, poichè ai fini dell’accoglimento della domanda svolta in sede civile, sarebbe sufficiente l’accertamento della difformità del bene alienato rispetto alle caratteristiche convenute e della negligenza del venditore nel controllo sulle effettive condizioni del veicolo, indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi del delitto di truffa.
La società Mineoauto di G. e S.M. s.n.c. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018 per la quale il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del regolamento necessario di competenza.
Il ricorso va accolto, in base al principio dell’autonomia del giudizio penale rispetto al giudizio civile, al di fuori delle ipotesi previste dall’ultimo comma dell’art. 75 c.p.p., ossia l’ipotesi che l’azione civile sia stata esercitata dopo che l’attore si era costituita parte civile in sede penale e l’ipotesi che l’azione civile sia stata esercitata dopo che nel giudizio penale era stata pronunciata una sentenza di primo grado (Cass. 26863/16,13544/06); ipotesi delle quali nel provvedimento gravato non si fa alcuna menzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento, cassa l’impugnata ordinanza di sospensione del giudizio e rimette le parti davanti al giudice di pace di Caltagirone, che regolerà anche le spese del presente regolamento; assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a detto giudice.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018