Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6098-2013 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO POLCHI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 166/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

deposi il 31/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato POLCHI che si riporta agli

scritti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. P.G. impugnava la cartella notificata in data 16.01.2006, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 18.477,78 con riferimento agli atti nn. (OMISSIS) del 25.03.77 e (OMISSIS) del 24.07.1977, aventi ad oggetto somme dovute dalla società Daga Immobiliare per registro Invim; a fondamento dell’opposizione eccepiva la carenza di legittimazione passiva deducendo che la cartella le era stata notificata in proprio e non quale legale rappresentante o liquidatore della società Daga Immobiliare, nonchè la prescrizione del credito tributario e l’omessa notifica dei prodromici avvisi, specificando nelle memorie depositate in primo grado che la sua residenza risultava sin dalla nascita, come da certificazione anagrafica, in via (OMISSIS), mentre la sede della società, come da certificazione camerale depositata il 7.04.2009, ma già allegata dall’Agenzia, risultava essere ubicata in (OMISSIS).

Deduceva che, invece, l’avviso di liquidazione era stata notificato alla società presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla certificazione camerale e successivamente a tale G.Y., quale L.R. dell’ente, dapprima in via (OMISSIS), e poi a Segrate e che la notifica dell’avviso presso una residenza diversa dalla sua, anche se l’atto era stato consegnato alla nuora, non era valida.

La CTP accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, sostenendo che a seguito della sentenza n. 91/39/0053 dell’8.11.91, era stato emesso l’avviso di liquidazione notificato il 10.12.1996 a P.G. in (OMISSIS), a mani della nuora, e alla società, il 15.11.1997, presso l’albo pretorio, in quanto irreperibile il L.R. G.Y. (in (OMISSIS)); statuiva che avendo P.G. il suo domicilio in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), la notifica eseguita ad altro indirizzo era da considerarsi nulla; che in ogni caso la notifica al L.R. doveva essere effettuata presso l’Albo pretorio di Segrate dove la predetta aveva la residenza e non in quello di Milano.

L’agenzia delle Entrate appellava la decisione che veniva riformata dalla CTR del Lazio, la quale affermava la legittimità della notifica dell’atto prodromico emesso in epoca antecedente alla notifica della cartella.

Avverso la sentenza di secondo grado della CTR del Lazio n. 166/10/2012, depositata il 31.08.2012, propone ricorso per cassazione la concessionaria articolato in otto motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositata nota per partecipare alla pubblica udienza.

Diritto

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo del ricorso, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,138 e 145 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c), per avere i giudici regionali ritenuto la legittimità della notifica alla società, la quale ai sensi dell’art. 145 c.p.c., avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede sociale in (OMISSIS), mediante consegna di copia al L.R. o ad incaricati alla ricezione; che, invece, risultava ex actis che la notifica era stata eseguita alla società Daga Immobiliare presso (OMISSIS) e non presso la sede sociale nonchè a P.G. presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.

Premette la P., che la circostanza che l’atto fosse stato ricevuto dalla nuora in un luogo diverso dalla casa di abitazione non poteva sanare la nullità della notifica che, ai sensi del cit. art. 60, deve essere effettuata con consegna a mani proprie ovvero nel domicilio fiscale del destinatario, che coincide col domicilio legale.

3. Con la seconda censura, che lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5,” si censura la motivazione nella parte in cui non risultano valutate le modalità della notifica dell’avviso, effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale e dal luogo di abitazione della liquidatrice.

Precisa la ricorrente che l’avviso n. (OMISSIS) era stato notificato in (OMISSIS) a mani della nuora e che l’avviso n. (OMISSIS) era stata notificato al L.R. G.Y. la quale risultava sconosciuta all’indirizzo di via (OMISSIS) in quanto emigrata a Segrate, con affissione presso la casa comunale di Milano.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui il decidente ha affermato che la società non aveva comunicato il mutamento di indirizzo, che in realtà non era mai avvenuto, poichè l’ente aveva avuto sempre avuto la sede sociale in (OMISSIS).

5. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 139 c.p.c., per aver il decidente valorizzato una precedente notifica di un avviso del 1979 in (OMISSIS), ricevuto dalla nuora della P., senza considerare che la notifica al destinatario può avvenire in ogni luogo purchè sia disposta a mani proprie. Inoltre alcuna prova aveva fornito l’Agenzia della notifica di due atti alla P. presso l’indirizzo di (OMISSIS).

6. Con la quinta censura, si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1176 e 1218 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, per avere il decidente omesso di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto l’avviso era indirizzato alla ricorrente in proprio; sostenendo che se l’atto impositivo doveva considerarsi indirizzato alla predetta quale ex liquidatore dell’ente, l’agenzia avrebbe potuto agire nei suo confronti in tale qualità per azionare una pretesa di natura non finanziaria ma civilistica, che trova il suo titolo autonomo nella responsabilità del liquidatore.

7. Con il sesto ed il settimo motivo, si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto l’eccezione di prescrizione doveva essere esaminata alla luce non di atti notificati alla Daga Immobiliare in persona del liquidatore, ma di atti interruttivi notificati personalmente alla P.; nei confronti della quale, l’Agenzia non aveva assolto l’onere probatorio relativo alla responsabilità della stessa quale liquidatrice dell’ente.

8. Con l’ottavo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 60 cit., per avere la CTR del Lazio omesso di decidere in ordine alla incongruità della pretesa tributaria, in quanto la cartella di pagamento non indicava la base del calcolo dell’imposta che si assumeva dovuta nè la percentuale applicata per il conteggio.

9. E’ pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso, l’ammissibilità del ricorso proposto dalla P. quale ex liquidatore della società cancellata – già dal 2002 – dal registro delle imprese (come risulta dalla visura camerale allegata), oltre che in proprio.

Difatti, è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poichè l’effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore (Cass. n. 28263/2011; n. 7676 del 16/05/2012; n. 23916/2016; n. 1100/2017; n. 17020/2019).

10. In secondo luogo, va scrutinata in via preliminare l’eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla P., alla quale l’atto impositivo impugnato era stato notificato in proprio.

11. L’eccezione è sicuramente fondata poichè l’Agenzia non ha fatto valere la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., nè D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, nel testo vigente ratione temporis (per le imposte sui redditi), ma, invece, ha direttamente dedotto l’obbligazione tributaria accertata nei confronti della società, notificando, tuttavia, la cartella alla ricorrente in proprio (facendo riferimento a due avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Daga Immobiliare, all’epoca ancora esistente).

12. Giova sottolineare, sul punto, che l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implichino l’esistenza della obbligazione tributaria. In ultima analisi, quello verso l’amministratore o liquidatore è credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorchè detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e u.c. (Cass. 7327/2012, 11968/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza del 5/8/2016 n. 16446).

13. Nella specie, la cartella emessa nei confronti della ricorrente non si fonda sulla responsabilità ex art. 36 cit., bensì sui medesimi avvisi di accertamento (richiamati in essa) notificati alla società per il pagamento del registro Invim.

Sennonchè, P.G. per quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, risulta essere stata la liquidatrice – e non socia – dell’ente intimato (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795).

La cartella di pagamento non poteva, dunque, essere spiccata più a carico dell’ex liquidatore della società, a meno che il debito non avesse avuto origine da una accertata responsabilità civile della P. per la carica rivestita. D’altro canto ciò doveva comportare la rilevabilità d’ufficio, da parte dei giudici di merito, e segnatamente di quello di appello, della nullità di quell’atto impositivo, posto che era stato investito della relativa questione, inerente alla carenza di legittimazione.

14.Occorre, peraltro, osservare che, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell’ambito dell’esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo doveva ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini della rilevabilità “ex officio” della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso dall’ente ormai non più esistente, che non poteva qualificarsi neppure come successore dell’ente (Cass. n. 22863 del 2011; Cass. n. 28187/2013; n. 8596 del 2013; 21188 del 08/10/2014; n. 14880/2014).

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, va accolto l’originario ricorso della P. per la carenza di legittimazione passiva rispetto all’atto impositivo opposto (Cass. 7 luglio 2017, n. 16863).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali di merito, non potendosi prescindere da una complessiva valutazione dell’esito del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario, dichiarando, la nullità dell’atto impositivo impugnato;

compensa le spese del giudizio di merito;

– condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in Euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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