Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29969 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29969 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 9009-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3383

CALISTRONI MARIA EMANUELA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’Avvocato ENRICO PICCHIARELLI, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 2582/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 27/03/2012 R.G.N. 3030/2008;

RG. 9009 /2013

RILEVATO
che con sentenza in data 27 marzo 2012 la Corte di Appello di Roma
ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra
Poste Italiane s.p.a. e Maria Emanuela Calistroni nel periodo dal

produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento
delle risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche
ovvero conseguenti all’introduzione e o sperimentazione di nuove
tecnologie prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui
agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio
,13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo» e
dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 13.7.2002 mentre l’ha riformata nella
parte con la quale la società era stata condannata a risarcire il danno
in misura pari a tute le mensilità maturate dalla costituzione in mora al
ripristino ritenendo invece applicabile l’art. 32 della legge 4 novembre
2010 n. 183 e condannando la società al pagamento di una indennità
risarcitoria quantificata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto percepita oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
costituzione in mora.
che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a
sei motivi. Maria Emanuela Calistroni si è difesa con controricorso.

CONSIDERATO

Che il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha
accertato che l’ eccezione di intervenuta risoluzione per mutuo
consenso del rapporto era stata inammissibilmente sollevata solo in

13.7.2002 al 30.9.2002 «per esigenze tecniche organizzative e

appello. Tale specifica ratio decidendi non risulta censurata e pertanto
sul punto si è formato il giudicato.

che il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione
dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 25 del c.c.n.l. del 24
gennaio 2001 è del pari infondato. La Corte territoriale, sulla base delle
allegazioni contenute nel ricorso, ha verificato la legittimità del termine
apposto sulla base della disciplina correttamente applicabile al
contratto di cui si controverte, vale a dire l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del

che ugualmente sono prive di fondamento le censure articolate nel
terzo e nel quarto motivo di ricorso poiché la Corte di merito ha
esattamente e motivatamente applicato la giurisprudenza di questa
Corte che ha ripetutamente affermato che “In tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione
da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in
consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte
di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed
altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere
di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire
di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue
componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con
riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale
circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificablità delle
stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad
altri testi scritti accessibili alle parti. Spetta al giudice di merito
accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente
da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la
sussistenza dei presupposti di legittima apposizione del temine,
valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a
dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini
dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti
fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

4

2001.

Nel caso in esame contrariamente a quanto asserito dalla società
ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto
principio allorquando ha accertato, con motivazione adeguata ed
immune da rilievi di ordine logico-giuridico, l’illegittimità della clausola
di apposizione del termine al contratto di lavoro, avendo affermato che
nella fattispecie non risultava essere stato assolto l’obbligo
motivazionale di cui all’art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001, posto che la
lettura del contratto di assunzione consentiva di rilevare che la causale

nulla dicendo in ordine al nesso causale con le mansioni per il cui
espletamento la lavoratrice era stata assunta. Inoltre gli accordi
sindacali richiamati non erano di per sé idonei a giustificare la mancata
specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione e, in ogni
caso, era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale
(cfr. in termini recentemente oltre alla già citata Cass. n. 4906 del
2017 anche tra le altre Cass. 19/03/2016 n. 5451 e già
Cass.27/4/2010 n. 10033). Inoltre la Corte territoriale ha verificato
che le prove articolate risentivano della genericità della causale
apposta al contratto e non contenevano più specifiche indicazioni utili
per verificare la legittimità della causale stessa.
che anche il quinto motivo di ricorso è infondato poiché, come
ripetutamente affermato da questa Corte l’onere della prova
dell’esistenza delle ragioni organizzative o sostitutive grava,
inequivocabilmente, sulla parte che il termine ha apposto al contratto (
cfr. tra le tante da ultimo Cass. 12/06/2017 n. 14558).
che neppure appare pertinente il richiamo alla facoltà del giudice di
esercitare i propri poteri istruttori officiosi (sesto motivo),posto che
tale facoltà presuppone l’ammissibilità dei capitoli di prova così come
formulati e comunque è circoscritta dall’ambito delle allegazioni
ritualmente dedotte dalle parti.
Che in conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese sono
poste a carico della società soccombente nella misura indicata in
dispositivo oltre che al pagamento dell’ulteriore importo dovuto Ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 pari a
quello già versato a titolo di contributo unificato.

5

in esso indicata riproduceva in modo ripetitivo la lettera della legge,

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per
esborsi oltre al

15%

per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

d.P.R..

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 luglio 2017

r,

Il Presidente
(Vittorio Nobile

urzionario Giudizigrio
ILL /
tt. Giovartrii
41;

L,

/(?1,ò

quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato

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