Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29968 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16056-2017 proposto da:

IL CASTIGLIONCHIO DI T.E. & C. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO PAOLI, MARIA LABANCA;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GENERALE

GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO NICOLINI, CRISTINA CANTU’;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 781/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Il Castiglionchio di E.T. & C. s.a.s. propone ricorso, sulla scorta di due motivi, per cassazione avverso la sentenza n. 781/2017 con cui la corte di appello di Firenze, confermando integralmente la decisione di prime cure, ha condannato la società alla restituzione degli importi alla stessa versati dal sig. C.P., a titolo di caparra ed acconti, in esecuzione del contratto preliminare di compravendita di fondi vitati stipulato con la società il 20.10.2001 e dichiarato risolto con sentenza n. 198/2010 della corte di appello di Firenze, confermata dalla sentenza n. 866/2013 della Corte di cassazione.

Il sig. C.P. ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018 per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di ricorso è rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità della domanda condizionata proposta da C.P. e sulla affermata sussistenza del suo interesse ad agire”. In tale motivo la società ricorrente preliminarmente espone che la corte territoriale, disattendendo i motivi di appello da lei proposti, ha ritenuto che la domanda restitutoria del sig. C. (proposta in forma condizionata al passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del menzionato contratto preliminare) dovesse ritenersi ammissibile, discendendo l’interesse ad agire del sig. C. dal fatto che, in pendenza di giudizio, la sentenza di appello che aveva dichiarato risolto il ripetuto contratto preliminare era passata in giudicato. Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la corte fiorentina abbia omesso di considerare che i reciproci obblighi restitutori derivanti da una pronuncia di risoluzione contrattuale sorgono contestualmente e che, nella specie, l’obbligo della odierna ricorrente non era attuale perchè il C. non aveva offerto le restituzioni da lui dovute, ossia la restituzione di terreni promessi in vendita (da lui detenuti in base ad un contratto di affitto collegato al preliminare di compravendita), oltre al pagamento del dovuto per il relativo godimento, per i danni e per la restituzione dei diritti di impianto trasferitigli con il preliminare. Cosicchè, secondo la ricorrente, la sentenza gravata risulterebbe afflitta dai vizi evocati nella rubrica del motivo, per essersi “astenuta dal valutare se, considerati gli argomenti svolti dall’appellante, C.P. poteva chiedere ed ottenere sentenza di condanna alle restituzioni senza avere a sua volta restituito quanto da lui ricevuto” (pag. 11 del ricorso).

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su un presupposto di fatto (che il C. non avrebbe “offerto la controprestazione o restituzioni da lui dovute”, dal che discenderebbe l’inesigibilità dell’obbligo della Castiglionchio di restituire al C. gli importi da lui versati in esecuzione del contratto preliminare risolto con sentenza passata in giudicato) che non può formare oggetto di accertamento in questa sede di legittimità. Può peraltro aggiungersi che, per quanto riguarda la denuncia di violazione dell’art. 100 c.p.c., la stessa va giudicata altresì infondata perchè l’asserito inadempimento del C. nei confronti della Castiglionchio potrebbe eventualmente rilevare ai fini della valutazione sulla fondatezza dell’azione giudiziale da lui esercitata, ma non ai fini dell’accertamento del suo interesse ad agire; per quanto riguarda la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., la stessa va giudicata parimenti infondata perchè la sentenza impugnata si è pronunciata, rigettandola, sull’eccezione di carenza di interesse ad agire del C., mentre non integra il vizio dì omessa pronuncia la mancata disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste dalla parte a fondamento della domanda esplicitamente o implicitamente rigettata (cfr. Cass. n. 3388/05).

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in punto di condanna alla restituzione di somme non dovute: artt. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. si impugna la condanna della società ricorrente alle restituzioni in favore del sig. C.. La ricorrente attinge specificamente l’affermazione della sentenza gravata che recita: “Invero – in disparte il riferimento operato solo in questo grado alla clausola 6 lettera b) del contratto preliminare di vendita – è da rilevare che non risultano contrastate le argomentazioni del tribunale in punto di tardività dell’eccezione di compensazione nonchè di carenze di “specifica contestazione e di (formulazioni di) qualsivoglia difesa e/o eccezione di merito circa l’effettivo versamento da parte dell’attore di lire 1.450.000.000 (di cui lire 200.000.000i a titolo di caparra confirmatoria””.

Al riguardo, nel mezzo di gravame si sviluppano le seguenti argomentazioni:

a) in primo luogo si deduce che il fatto che l’odierna ricorrente avesse lealmente ammesso i versamenti ricevuti da C.P. non implicava che la domanda di quest’ultimo di restituzione di tali acconti potesse giudicarsi ammissibile senza che esso C. avesse a propria volta offerto le restituzioni da lui dovute; la ricorrente reitera l’argomentazione, già svolta nel primo motivo di ricorso, secondo cui il diritto del C. alle restituzioni non poteva essere soddisfatto fino a quando costui non avesse a sua volta eseguito le restituzioni da lui dovute e argomenta che la proposizione di una domanda condizionata all’esito di un altro giudizio non consentirebbe al convenuto di far valere le sue difese, non potendosi prevedere l’esito del giudizio condizionante;

b) in secondo luogo si contesta l’affermazione della sentenza gravata secondo cui il richiamo della n Castiglionchio alla clausola 6, lettera b), del contratto preliminare di vendita sarebbe tardivo perchè effettuato solo in appello.

Il secondo motivo va pur esso disatteso.

Quanto alla censura sub a), il Collegio osserva che essa, oltre ad essere formulata senza alcuna specificazione delle ragioni per cui la statuizione impugnata si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 112, c.p.c., risulta comunque inidonea a condurre alla cassazione della sentenza gravata, in quanto non attinge l’affermazione di tale sentenza secondo cui l’odierna ricorrente non aveva contrastato, in appello, “le argomentazioni del tribunale in punto di tardività dell’eccezione di compensazione”; affermazione autonomamente idonea a sorreggere la decisione di accoglimento della domanda restitutoria del C. senza operare alcuna compensazione tra i crediti a lui riconosciuti e i controcrediti restitutori dedotti in compensazione dalla Il Castiglionchio.

Quanto alla censura sub b), essa risulta inammissibilmente generica, non specificandosi in ricorso le ragioni per le quali la corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. nel giudicare tardivo, in quanto proposto per la prima volta in appello, il richiamo della Il Castiglionchio alla clausola 6 lettera b) del contratto preliminare di vendita. Va peraltro aggiunto che la doglianza non risulta sorretta dal necessario interesse all’impugnazione, appuntandosi su una statuizione priva di portata decisoria, come fatto palese dall’espressione “in disparte” posta all’inizio del primo capoverso di pag. 6 della sentenza.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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