Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29968 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14634-2C17 proposto da:

OST SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI CAVALLERMAGGICPE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. TERESA 23, presso le

studio dell’avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIER PAOLO GOLINELLI, giusta procura

a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

OST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1438/2016 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato STIVALI per delega dell’Avvocato

MANZI che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato MONETTO per

delega dell’Avvocato GOLINELLI che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. O.S.T. srl impugnava, con distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, due avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificati in data 19.12.2013, per ICI e sanzioni applicate, per anni di imposta 2008 e 2009, sul complesso immobiliare sito in comune di (OMISSIS), distinto all’NCEU al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub 5 e 6 costituito da plurimi locali ed ambienti destinati a piscina, solarium, sala macchine, discoteca, bar e ristorante self-service di proprietà della società.

2. La CTP di Cuneo, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi in punto di sanzioni, riconoscendo la continuazione, rigettando per il resto.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e dal Comune e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello principale e quello incidentale osservando per quanto di interesse in questa sede: a) che la notifica era da considerarsi valida pur in presenza di sottoscrizione illeggibile in quanto spettava al destinatario fornire la prova che il sottoscrittore non aveva il potere di apporre la firma; b) che la questione relativa al vizio della nomina a messo comunale era stata inammissibilmente proposta per la prima volta nel giudizio di appello; c) che in ogni caso la proposizione del ricorso aveva prodotto l’effetto di sanare la nullità della notificazione per il raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c.; d) che gli avvisi di accertamento potevano ritenersi sufficientemente motivati; e) che non sussistevano i presupposti per la riduzione dell’imposta in quanto il limitato utilizzo degli immobili alla stagione estiva non consentiva la loro assimilazione agli immobili inagibili o inabitabili per i quali è prevista l’agevolazione tributaria; f) che, con riferimento motivo di appello concernente la riconducibilità alla categoria catastale E/9, non erano stati indicati i motivi per i quali il complesso immobiliare in parola aveva funzione di pubblica utilità; g) che la contribuente non aveva dato prova dell’inagibilità del compendio immobiliare; h) che andava applicato la continuazione anche con riferimento a violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di cinque motivi. Il Comune di Cavallermaggiore ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione alla denunciata violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si afferma che la CTR avrebbe errato nel ritenere nuovo il motivo di appello concernente il vizio di nomina del messo comunale in quanto la questione era stata sollevata dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado.

1.2 Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 160 e 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto che la sanatoria della notifica invalida fosse riferita, ai fini del conteggio dei termini di decadenza, al momento della consegna dell’accertamento e non a quello della proposizione del ricorso.

1.3 Con il terzo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto carenti di motivazione gli avvisi di accertamento con particolare riferimento alla mancata indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che legittimavano il Comune a pretendere l’imposta nel sua interezza.

1.4 Con il quarto motivo si duole la contribuente della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR omesso di rilevare che l’inagibilità e l’inutilizzabilità dell’immobile, condizioni per ottenere il trattamento agevolativi, andavano considerati non in astratto ma in concreto sulla base delle risultanze probatorie emerse a prescindere dal produzione della perizia da parte del comune e dell’attestazione sottoscritta dal contribuente.

1.4 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e art. 7, comma 1, lett b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver i giudici di “seconde cure” tenuto conto del pendente giudizio avente ad oggetto il corretto classamento del compendio immobiliare e per non avere accertato che gli immobili erano da includere nella categoria catastale E/9 anzichè in quella D/3.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, “l’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito”. Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (cfr. Cass. 15051/2014, n. 23326/2013,24305/2018).

2.2 Il divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del (e in replica al) deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell’indagine giudiziale, in relazione all’introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell’originario ricorso dal contribuente (cfr. Cass. n. 22662/2014). Un siffatto divieto trova giustificazione nell’esigenza di evitare che l’istituto dei motivi aggiunti si trasformi in uno strumento elusivo della disciplina dei termini decadenziali previsti dalla legge entro cui bisogna agire.

2.3 Nella fattispecie in esame parte ricorrente si era limitata nel ricorso introduttivo semplicemente a negare genericamente e tout court la legittimazione del soggetto che aveva effettuato la notifica. Solo con la memoria del 28.1.2015 la società O.S.T. ha sollevato la specifica doglianza basata sul “vizio di nomina” del messo comunale notificatore; tale censura, che non era stata tempestivamente sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha poi costituito materia del primo motivo di appello. Si tratta quindi di una questione nuova la cui deduzione non si è resa necessaria per effetto della produzione documentale di controparte ma che poteva essere dedotta già con il ricorso introduttivo in quanto come risulta dalla relata di notifica il soggetto notificatore si qualifica espressamente come “messo comunale”.

2.5 Correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello non sollevato nel ricorso introduttivo, irritualmente introdotto con la memoria illustrativa e successivamente fatto oggetto di motivo di appello.

3. Il secondo motivo è infondato anche se la motivazione della sentenza deve essere rettificata ed integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3.1 Dagli esami degli atti di causa si evince che gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo del messo comunale presso la sede della società in (OMISSIS). La consegna risulta essere stata effettuata a mani di A.M. qualificatasi “socio” di O.S.T. srl.

3.2 Ciò premesso, l’art. 145 c.p.c., comma 1, stabilisce che “la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede mediante consegna di copia dell’atto al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”. La notifica degli avvisi di accertamento, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, è stata regolarmente effettuata con la conseguente privazione di ogni rilevanza del motivo di censura incentrato sulla non applicabilità della sanatoria alla notifica nulla e/o inesistente. E’ in ogni caso corretto quanto affermato dalla CTR circa la sanatoria del vizio della notifica dell’avviso di accertamento.

4. Destituito di fondamento è anche il terzo motivo.

4.1 Si legge nell’avviso di accertamento, il cui contenuto è stato trascritto nella sentenza di secondo grado, quanto segue “Viste le dichiarazioni presentate dal contribuente; Preso atto dei versamenti effettuati; verificata la situazione catastale.. viste le note del Comune di Cavallermaggiore prot. N. (OMISSIS), prot. (OMISSIS) e (OMISSIS) con le quali si comunicava alla soc. O.S.T. che l’imposta comunale sugli immobili ICI relativa ai fabbricati oggetto delle istanze 29.12.2005, 30.3.2006 e 22.06.2006, doveva essere versata nella misura del 100%, Evidenziato inoltre che, da una verifica degli atti di ufficio, gli immobili di proprietà O.S.T. identificati al catasto fabbricati Fg. (OMISSIS) particella (OMISSIS), sub 5 ed al fg. (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub 6 non presentano alcuna condizione di degrado fisico sopravvenuto e nessuna condizione di carattere igienico sanitario tale da giustificare la declaratoria di inagibilità dell’edificio.” Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 13110/20124176/2019) “l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica”. In particolare, deve ritenersi che lo lo Statuto del contribuente, art. 7, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 15327,/2014)

4.2 Alla ricorrente, che aveva provveduto al versamento del 50% dell’ICI, erano ben noti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposta. La società era inoltre stata resa edotta, dalla notifica del precedente provvedimento reiettivo dell’istanza di dimidiazione dell’imposta, delle ragioni dell’esclusione dell’esenzione.

4.3 La CTR nell’affermare che “…..Orbene da quanto sopra riportato è pacifico che la contribuente società fu posta nella posizione di conoscere i fatti e le ragioni di diritto sottesi alla pretesa tributaria e pertanto nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio, tanto più se si considera che i documenti citati nel suddetto atto erano già nella disponibilità di O.S.T.” si è pienamente uniformata al principio di diritto sopra esposto.

5. Il quarto motivo è inammissibile sia in quanto generico sia perchè si afferma in modo apodittico l’appartenenza del compendio immobiliare alla categoria catastale E/9 a fronte di un accertamento insindacabile compiuto dalla CTR che ha escluso che gli immobili fossero classificati (o avessero le caratteristiche per essere classificati) nella categoria voluta dalla contribuente.

6. E’ infine infondato il quinto motivo.

6.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, “l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quali sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.

6.2 Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta è l’inagibilità e l’inabitabilità intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi). In particolare per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitario che devono necessariamente per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all’uso cui è destinato.

6.3 Il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conforto nel costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017 n. 4333/2016 n. 2925/2013, e n. 5933 /2013) in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Non è quindi praticabile una operazione ermeneutica che estenda la portata della nozione di inagibilità e inabitabilità anche ad una condizione di fatto costituita dal mancato utilizzo stagionale dell’immobile che prescinde totalmente dallo stato di fatiscenza e degrado fisico del bene.

6.4 La CTR nell’affermare che la contribuente non abbia fornito in alcuna modo fornito la prova dello stato di inagibilità e inabitabilità del complesso immobiliare ha correttamente escluso l’applicazione al caso concreto della disciplina agevolatrice prevista dal D.Lgs. citato, art. 8.

7. Il motivo del ricorso incidentale con il quale il Comune di Cavallermaggiore denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 8, e del D.Lgs. n. 536 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non avendo la contribuente previamente impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h, i plurimi provvedimenti di diniego di agevolazione, risulta assorbito dal rigetto dei motivi del ricorso principale.

8. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale proposto dal contribuente con assorbimento di quello incidentale proposto dal Comune di Cavallermaggiore.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale proposto dalla contribuente assorbito quello incidentale proposto dal Comune di Cavallermaggiore

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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