Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29968 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29968 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 8552-2013 proposto da:
DI PALMA FILOMENA C.F. DPLFMN71T53B227B, domiciliata
in Roma, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3382

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2012 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 18/05/2012 R.G.N. 4935/08;

RG.8552 /2013
RILEVATO
che con sentenza in data 18.5.2012 la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva
rigettato la domanda di Filomena Di Palma tesa ad ottenere
l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto
intercorso con Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 4 luglio al 30

sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al
servizio di recapito presso la regione Nord-ovest, assente con diritto
alla conservazione del posto.
che avverso tale sentenza Filomena Di Palma ha proposto ricorso
affidato a due motivi, al quale ha opposto difese Poste Italiane s.p.a.
con controricorso.
CONSIDERATO
Che la prima censura mossa alla sentenza è infondata atteso che la
Corte territoriale si è attenuta al consolidato orientamento di questa
Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo,
alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con
cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere di
specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del
termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non
è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva
specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve
considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire
lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto
degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di

settembre 2003 ai sensi dell’art. 1 della legge n. 368 del 2001 per la

determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la
verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di
legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose
altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020,
04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016 n. 13055 e ord. sez. VI-L
07/04/2017 n.9134).
che

il secondo motivo di ricorso prima ancora che infondato è

documentazione depositata dalla Società a sostegno e dimostrazione
dell’esistenza dell’esigenza sostitutiva posta a fondamento del termine
apposto al contratto, non ne ha tuttavia riprodotto, neppure per sintesi
il contenuto nel ricorso né ha indicato dove tale documentazione fosse
reperibile così contravvenendo al disposto dell’ art. 366 n. 6 cod. proc.
civ. omettendo, altresì, di depositare tale documentazione in violazione
dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ..
che in conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate
in dispositivo, poste a carico della parte soccombente. La circostanza
che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013
impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1

quater,

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale
della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei
presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato
costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento
aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto
oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.

inammissibile perché pur dolendosi di una errata valutazione della

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C
200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 luglio 2017

d.P.R..

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