Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29967 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 31/12/2020), n.29967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9400/2020 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO, 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

09/08/2019 R.G.N. 13514/19;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice di Pace di Torino, con decreto del 9.8.2019, convalidava il provvedimento del Questore di Asti (ordine di trattenimento presso il C.P.R. di (OMISSIS) conseguente a decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Asti) emesso, a seguito di audizione, il 7.8.2019, nei confronti di S.F., cittadino del (OMISSIS), sul rilievo che non erano emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione e che non era stata documentata alcuna circostanza di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19;

2. di tale provvedimento domanda la cassazione il S., affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.;

3. le parti destinatarie della notifica a mezzo PEC (corredata di attestazione di conformità delle ricevute) sono rimaste intimate;

4. Il P.G. ha fatto pervenire il suo parere scritto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo, il S. denunzia violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 e art. 8 direttiva 2013/32/UE, nonchè manifesta illegittimità del provvedimento presupposto per omessa informazione in ordine alla possibilità di avanzare istanza di protezione internazionale; in particolare, osserva di non essere stato informato dalla P.A. della facoltà di richiedere la protezione internazionale e di avere, anche in sede di audizione dinanzi al giudice di pace, fatto presente tale circostanza;

5.1. richiama giurisprudenza della CEDU e Cass. 5926/2015, riferita ai cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, cui devono essere fornite informazioni sulla possibilità di accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento;

5.2. con il secondo motivo, deduce nullità del decreto per motivazione apparente;

6. preliminarmente, va rilevato che il ricorso doveva essere notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, trattandosi di provvedimento questorile di convalida del trattenimento presso CPR (cfr. Cass. 23.2.2017 n. 4726);

6.1. tuttavia, per il criterio della “ragione più liquida” – in conformità ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, privilegianti il profilo dell’evidenza rispetto a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. – vanno prioritariamente esaminati i motivi di ricorso, che risultano infondati;

7. dalla lettura del verbale, che fa corpo con il provvedimento impugnato, si evince che lo stesso S. aveva ricevuto la notifica dell’esito della domanda di asilo il 13.11.2015 (evidentemente negativo) e che lo stesso aveva dichiarato in quella sede di non avere riproposto la richiesta perchè in Questura vi era molta gente: non emerge, pertanto, la violazione enunciata nel motivo, dovendo ritenersi che lo stesso fosse al corrente della facoltà di presentare istanza di protezione internazionale in conformità alla richiamata Direttiva, i cui principi correttamente sono stati ritenuti come non violati con riferimento alla fattispecie concreta esaminata; a ciò deve aggiungersi che il libretto informativo è plurilingue e che lo straniero è in tal modo messo in condizioni di conoscere le possibilità concessegli;

7.1. non va mancato di osservare che il diritto all’informativa riguarda il caso di presenza del cittadino al valico di frontiera in ingresso nel territorio nazionale e che il vizio avrebbe inficiato il decreto di espulsione, avverso il quale non risulta essere stata formulata alcuna opposizione;

8. quanto al secondo motivo, le motivazioni, per quanto stringate, danno atto della mancanza delle condizioni ostative all’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (dovendo ritenersi implicitamente valutata anche l’astratta possibilità di fondatezza di una eventuale domanda di protezione internazionale) e su tale piano il ricorrente non ha formulato alcuna censura idonea a scalfire la portata argomentativa che sorregge la decisione;

9. il ricorso va, per quanto detto, respinto;

10. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva;

11. il ricorrente non è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in quanto, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (D.Lgs. n. 150 cit., art. 20), è espressamente stabilito che ” Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa” (cfr. Cass. 3305/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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