Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29966 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7957-2014 proposto da:

OST SRL, in persona del Presidente del C.d.A. Amministratore

delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONEALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE, in persona del suo legale rappresentante

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO (OMISSIS), che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER PAOLO GOLINELLI,

giusta procura a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

OST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositar il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato STIVALI per delega dell’Avvocato

MANZI che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato MONETTO per

delega dell’Avvocato GOLINELLI che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. O.S.T. srl impugnava, con distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, due avvisi di accertamento, n. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificati in data 24.9.2009, per ICI e sanzioni applicate, per gli anni di imposta 2004 e 2005, sul complesso immobiliare sito in comune di (OMISSIS), (OMISSIS), distinto all’NCEU al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub 4 costituito da plurimi locali ed ambienti destinati a piscina, solarium, sala macchine, discoteca, bar e ristorante self-service di proprietà della società.

2. La CTP di Cuneo, riuniti i procedimenti, rigettava i ricorsi.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello in punto di rideterminazione delle sanzione e confermava nel resto la sentenza appellata osservando per quanto di interesse in questa sede: a) che la notifica degli avvisi di accertamento era da considerarsi valida in quanto effettuata da soggetto che rivestiva le funzioni di messo comunale; b) che gli avvisi di accertamento potevano ritenersi sufficientemente motivati anche in relazione alla circostanza che il comune si era limitato a mettere in mora il contribuente chiedendo il pagamento del 50% dell’imposta non versato; c) che non sussistevano i presupposti per la riduzione dell’imposta in quanto il limitato utilizzo degli immobili alla stagione estiva non consentiva la loro assimilazione agli immobili inagibili o inabitabili per i quali è prevista l’agevolazione tributaria; d) che il motivo di appello concernente la riconducibilità alla categoria catastale E/9 degli immobili era inammissibile in quanto nuovo; e) che andava applicato l’istituto della continuazione con conseguente aumento della metà della sanzione irrogata per l’anno di imposta.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi. Il Comune di Cavallermaggiore ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 46. Si sostiene l’inesistenza della notifica, non dichiarata nell’impugnata sentenza, in quanto eseguita da un soggetto non investito della qualifica di messo comunale da specifica delibera della Giunta comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, norma sostitutiva dell’abrogato R.D. n. 383 del 1934, art. 273, che attribuiva al Prefetto la nomina di messo comunale.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto carenti di motivazione gli avvisi di accertamento con particolare riferimento alla mancata indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che legittimavano il Comune a pretendere l’imposta nel sua interezza.

1.2 Con il terzo motivo si duole la contribuente della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR omesso di rilevare che l’inagibilità e l’inutilizzabilità dell’immobile, condizioni per ottenere il trattamento agevolativo, andavano considerati non in astratto ma in concreto.

1.3 Con il quarto motivo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione alla denunciata violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si afferma che la CTR avrebbe errato nel ritenere nuovo il motivo di appello concernente la riconducibilità degli immobili alla categoria catastale E/9.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 La CTR, con insindacabile accertamento in punto di fatto, afferma che “la notifica è stata effettuata da soggetto che rivestiva la qualifica di messo comunale del Comune di Cavallermaggiore; ossia da soggetto regolarmente assunto in seguito a pubblico concorso, nelle cui attribuzioni rientrava la notifica degli atti processuali e tributari (vds i docc. Nn. 13,14 e 15 di parte resistente)”.

2.2 L’assunto di parte ricorrente, secondo il quale a seguito dell’abrogazione del TULCP, art. 273, che attribuiva al Prefetto il potere di nomina di messo comunale, sarebbe stato introdotto un nuovo regime disciplinare in base al quale lo status di messo comunale non viene più attribuito dal decreto prefettizio ma richiede un’apposita delibera di nomina a messo comunale da parte della Giunta Municipale, non trova alcuno specifico riscontro nella normativa vigente. La qualifica di messo comunale, infatti, non discende più da specifiche nomine o approvazioni essendo sufficiente l’inquadramento, incontrovertibilmente accertato dai giudici di merito, nella pianta organica dell’amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione.

2.3 In ogni caso anche a voler accogliere la tesi della ricorrente circa la necessità di una specifica delibera di nomina del messo comunale da parte della giunta comunale va rilevato che secondo un orientamento giurisprudenziale “In tema di notificazioni tributarie, la mancata approvazione prefettizia della nomina del messo comunale – circostanza la cui prova grava, comunque, sulla parte che l’eccepisce – non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall’art. 160 c.p.c., nè ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 cit. cod.. La nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione, infatti, discende direttamente dalla legge (in particolare dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56), e, quindi, l’approvazione prefettizia va considerata un atto interno dell’iter procedimentale, avente funzione meramente ricognitiva e delibativa”. (Cfr. Cass. n. 16819/2008). Nella fattispecie in esame il soggetto che ha eseguito la notifica era pacificamente un dipendente comunale sicchè, secondo il principio testè riportato, non rileva la mancata approvazione della nomina da parte degli organi.

3. Il secondo motivo non merita di accoglimento.

3.1 L’impugnata sentenza ha accertato che “gli avvisi impugnati erano destinati – unicamente – a mettere in mora la società contribuente circa l’omesso versamento della parte di imposta non versata (pari al 50%) Omesso versamento deciso arbitrariamente ed unilateralmente dalla stessa società, per gli anni 2004 e 2005 – senza alcun previo accertamento dei presupposti da parte dell’ufficio tecnico comunale e alcuna previa dichiarazione sostitutiva, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, …onde nessun particolare onere motivazionale poteva incombere sull’ente comunale che, con gli atti impugnati, si limitò a richiedere alla contribuente il pagamento dell’intera imposta (e non solamente il 50% della stessa). I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposta erano, quindi, ben noti alla contribuente che aveva provveduto a versare il 50% dell’imposta nè il comune, in mancanza di una espressa richiesta di riduzione di imposta per gli anni 2004 – 2005, era tenuto ad indicare le ragioni dell’esclusione dell’esenzione (cfr. Cass. n. 14094/2010 e n. 1694/2018).

4 Il terzo motivo è destituito di fondamento.

4.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, “l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quali sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”

4.1 Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta è l’inagibilità e l’inabitabilità dell’immobile intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi). In particolare per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitario che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all’uso cui è destinato.

4.2 Il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017 nn. 4333/2016 2925/2013, 5933 del 08/03/2013), in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Non è quindi praticabile una operazione ermeneutica che estenda la portata della nozione di inagibilità e inabitabilità anche ad una condizione di fatto costituita dal mancato utilizzo stagionale dell’immobile che prescinde totalmente dallo stato di fatiscenza e degrado fisico del bene.

4.4 La CTR nell’affermare che “..il fatto che gli immobili de quibus abbiano prevalentemente un utilizzo stagionale impedisce l’assimilazione a degli stessi agli immobili inagibili o inabitabili, solamente per i quali è possibile riconoscere l’agevolazione in discorso” ha correttamente escluso l’applicazione al caso concreto della disciplina agevolatrice prevista dal cit. D.Lgs., art. 8.

5 Infondato è, infine, il quarto motivo.

5.1 Dalla lettura dell’ampia parte dell’impugnata sentenza dedicata allo svolgimento del processo si evince che la società ricorrente nell’impugnare gli avvisi di accertamento oltre a dedurre i vizi relativi alla notifica e alla motivazione degli avvisi di accertamento e a chiedere la riduzione delle sanzioni, lamentava il mancato riconoscimento dell’agevolazione contributiva di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8. Solo nel corso del giudizio la contribuente introduceva – e reiterava quale motivo di appello – il thema decidendum relativo all’esenzione dall’imposta prevista per i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E/1 a E/9.

5.2 Si tratta all’evidenza di una questione nuova per petitum e causa petendi rispetto all’oggetto dell’originario atto introduttivo e pertanto correttamente la Ctr ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello.

6 Con il motivo del ricorso incidentale denuncia parte resistente violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente applicato la continuazione in una ipotesi di violazioni commesse non nella fase di determinazione dell’imponibile o di liquidazione del tributo ma a violazioni commesse nella fase di riscossione e/o versamento.

7 Il motivo è infondato anche se la motivazione della sentenza del giudice di secondo grado va integrata in punto di diritto.

7.1 L’art. 12, comma 2, consente l’applicazione del cumulo giuridico nei casi di continuazione dell’illecito, ovverosia, quando con più azioni si commettono più violazioni che, nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo. In questo caso, le condotte illecite si concentrano in un unico periodo d’imposta. Diversamente, quando la commissione degli illeciti continua, ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d’imposta la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5, più gravosa per il contribuente. Tale disposizione infatti prevede che “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

7 La CTR, nel riconoscere il cumulo giuridico dell’aumento, per l’anno 2005, della metà delle sanzioni applicate per l’anno di imposta 2004, ha correttamente applicato il regime della continuazione previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, rendendo un dispositivo conforme a legge.

8 Il rigetto dei motivi del ricorso principale esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi incidentali proposti in via gradata.

9 Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principale proposto dal contribuente che quello incidentale proposto dal Comune di Cavallermaggiore. Avuto riguardo alla soccombenza reciproca le spese del presente giudizio vanno compensate per la metà tra le parti, l’altra metà, in considerazione del fatto che il tributo è stato confermato nella sua interezza e l’ente risulta soccombente limitatamente alla parte di contenzioso relativo alle sanzioni, vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale proposto dalla contribuente e il ricorso incidentale proposto dal Comune di Cavallermaggiore.

Compensa per la metà le spese del presente giudizio e pone a carico della ricorrente l’altra metà che liquida in Euro 3.500 oltre rimborso forfettatio ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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