Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29966 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29966 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 10848-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA
GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA
2017

PATTERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3372
contro

FAJDIGA MARIJA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO N.69,

presso lo studio

Data pubblicazione: 13/12/2017

dell’avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2115/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2011 R.G.N.

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

7057/10;

RILEVATO IN FATTO
che, l’INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2115 depositata
in data 29 aprile 2011, con la quale la Corte d’appello di Roma dichiarava il
diritto alla pensione di reversibilità in regime internazionale a favore di Fajdiga
Marija;
che, la pronuncia della Corte territoriale, per quanto qui rileva, si fonda
sull’assunto secondo il quale, la pensione di reversibilità pur spettando iure
proprio all’erede, non avrebbe natura autonoma rispetto alla prestazione già
erogata al dante causa, e la cui spettanza non potrebbe essere, quindi, rimessa
in discussione, dall’eventuale, sopravvenienza della morte dello stesso;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS, affidandosi ad
un unico motivo di gravame;
che, resiste con controricorso Fajdiga Marija, ed entrambe le parti hanno
presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di gravame, l’istituto previdenziale denuncia in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 48 del Regolamento Ce
n. 1408/1971, e dell’art. 23 della legge n. 903/1965;
che, l’INPS, in particolare, lamenta la violazione della norma comunitaria
succitata sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il coniuge della attuale
controricorrente, deceduto il 2 luglio 2004, era titolare di trattamento
pensionistico acquisito in regime di “pro rata” in virtù di totalizzazione di
contributi accreditati in Italia e nella ex Jugoslavia; b) i contributi erano in
numero inferiore a 52 settimane, in considerazione del fatto che l’allora
vigente convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia non prevedeva, peraltro, alcun
requisito assicurativo minimo per poter totalizzare i contributi; c) dal 1 maggio

Udienza del 19 luglio 2017 – Aula B
n. 33 del ruolo – RG n. 10848/12
Presidente: D’Antonio – Relatore: Perinu

che, la censura nella sua duplice articolazione è priva di fondamento;
che; al riguardo, va osservato che secondo un univoco orientamento
giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. n. 23841 del 2015) formatosi sulla
tematica oggetto del presente giudizio e su fattispecie concreta del tutto
identica a quella in disamina, in base a quanto disposto dall’art. 13, comma
1°, r.d.l. n. 636/39 e successive modifiche e integrazioni, è dato evincere “che
la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e
contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a
riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che
tale prestazione viene anche definita a perfezionamento traslato”;
che, il Collegio ritiene di confermare il richiamato orientamento
giurisprudenziale, in quanto, pienamente, aderente alla ratio ispiratrice della
normativa sull’erogazione della pensione di reversibilità, secondo la quale,
quest’ultima costituisce per il coniuge superstite una sorta di proiezione di
quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in
vita, il de cuius;
che, tale approdo interpretativo è supportato, anche, dai principi che
regolano il sorgere di un diritto in seguito al perfezionamento di una fattispecie
tipica a formazione progressiva, della quale il rapporto assicurativo e
conseguente diritto a pensione in capo al dante causa ed il decesso dello
stesso, quale fatto generatore della prestazione di reversibilità, rappresentano
autonomi elementi costitutivi della fattispecie, produttivi come tali di diversi
effetti: 1) il diritto a pensione in capo al dante causa sulla base delle condizioni
di assicurazione e contribuzione proprie della normativa vigente al momento
del collocamento a riposo del lavoratore; 2) il decesso di quest’ultimo quale
fatto costitutivo che produce, come unico effetto , la nascita del diritto alla
prestazione in capo al coniuge superstite, sulla base, però, del già maturato
diritto alla pensione in capo al dante causa;

2

20P4 ha trovato applicazione il Regolamento Ce, n. 1408/1971, che prevede il
ieto di corrispondere prestazioni previdenziali per periodi lavorativi che non
raggiungano l’anno di durata, atteso che a tale data risale l’ingresso della
Slovenia ex Jugoslavia all’interno della comunità europea; d) al momento
dell’avverarsi del rischio previdenziale (la condizione di bisogno del coniuge
superstite al momento del decesso del titolare del trattamento pensionistico) la
totalizzazione dei contributi era inferiore alla misura annuale prevista dalla
citata disciplina comunitaria, di conseguenza, risultava venuto meno il requisito
della soglia minima contributiva, utile, per l’accesso alla pensione di
reversibilità;

I.

che,

che, pertanto, non ha pregio da parte del ricorrente, lamentare la
violazione del Regolamento Ce n. 1408/71, in quanto trattasi di normativa che
non era vigente al momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione in
capo al dante causa della controricorrente;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto; le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da
dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore antistatario della
controricorrente; non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1,
comma 17, I. n. 228/2002, essendo stato notificato il ricorso il 26/4/2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità a favore del difensore antistatario della
controricorrente, liquidate in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre
esborsi per euro 200,00 e spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.7.2017.
Il Mdente
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nella specie, deve, quindi trovare applicazione la normativa
(Convenzione Italia – Jugoslavia entrata in vigore il 1/1/61) vigente all’epoca in
cui il coniuge della controricorrente ha maturato il diritto alla pensione, ed in
virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex
Jugoslavia è sufficiente l’avvenuto versamento anche di un solo contributo
settimanale;

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