Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29965 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9383-2013 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO,

42, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI NOIA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO

3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOLINARA, giusta procura

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata 11 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.P. proponeva opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria, notificata in data 26.10.2009, disposta sugli immobili meglio descritti in ricorso dal Concessionario della Riscossione Tributi della Provincia di (OMISSIS) ETR Esazioni Tributi spa (divenuta Equitalia Sud spa) per la somma di Euro 616.781,48, pari al doppio del carico tributario “scaduto e non pagato” alla data del 5.8.2009 di complessivi Euro 308.390,74, per 24 cartelle di pagamento emesse a seguito omesso pagamento di tributi vari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando illegittima l’iscrizione ipotecaria limitatamente al credito portato da 13 cartelle esattoriali (sulle 24 impugnate) delle quali non riconosceva la regolarità della notifica.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente, dalla società concessionaria e dall’Agenzia delle Entrate; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riuniti i procedimenti, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, disponendone l’estromissione dal giudizio, e l’appello di Equitalia e rigettava l’appello del contribuente rilevando per quanto di interesse in questa sede: a) che l’iscrizione ipotecaria non necessitava della previa notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere; a) che la documentazione versata in atti dal concessionario consentiva di accertare la regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione P.P. sulla base di sette motivi. Ha resistito Equitalia Sud spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente escluso che la previa notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere fosse condizione necessaria per iscrivere l’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituendo tale atto inizio dell’espropriazione ma mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda ritualmente proposta di vizio di inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, ed omessa motivazione sulla ritenuta regolarità delle notifiche.

1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione sul vizio di notifica invalida e/o nulla delle cartelle esattoriali.

1.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di seconde cure rilevato l’invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali i cui avvisi recavano sigle e firme indecifrabili ed erano prive della indicazione della qualità del destinatario.

1.5 Con il quinto e sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa pronuncia e/o motivazione sui punti decisivi della controversia costituiti dalla questione relativa al disconoscimento della sottoscrizioni attribuite alle firme del P. apposte sui documenti oggetto di produzione da parte della concessionaria nel giudizio di appello e dalle specifiche contestazioni mosse dal contribuente sulla validità della notifica anche alla luce della nuova documentazione versata in atti.

1.6 Con il settimo motivo, infine, viene denunciata l’incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, così come interpretato, con riferimento all’illeggibilità della sottoscrizione, dalla Sezioni Unite di questa Corta, per violazione degli artt. 111 e 124 Cost..

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 La questione giuridica oggetto di censura è quella di valutare se l’iscrizione dell’ipoteca debba essere o meno preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento e ciò indipendentemente dalla entrata in vigore, successiva alla notifica dell’impugnato provvedimento, del disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

2.2 Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del D.P.R., art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (cfr. Cass. S.U. 19667/2014). La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cfr. Cass. n. 23875/2015, n. 13115/2016 e n. 25270/2017).

2.3 Le conclusioni cui è pervenuta la CTR secondo la quale l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in quanto atto avente natura cautelare e non esecutivo, si pone in evidente contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e posti a tutela del diritto del privato alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48.

Dall’accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere assorbente, discende l’assorbimento delle restanti censure

2.4 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto con l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

5. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio avuto riguardo al consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto successivamente all’emissione della sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa tra le parti le spese relative all’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA