Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29964 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 19/11/2019), n.29964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fab – rel.Est.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12397/2012 proposto da:

STICCO SPED s.r.l., (C.F./P. IVA: (OMISSIS)) con sede in (OMISSIS),

via Amerigo Vespucci n. 78, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Manzon e presso

il cui studio ha eletto domicilio;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio delle Dogane di

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 67/31/2012, pronunciata il 19 marzo 2012 e depositata il

26 marzo 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. STICCO SPED s.r.l. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) avverso la sentenza n. 37/34/2010 emessa della CTP di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente avverso sei provvedimenti di contestazione di sanzioni.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di verifiche fiscali, oltre che di attività d’indagine culminate anche in procedimento penale, fu redatto PVC (del 18 giugno 2007) per ritenuta violazione della disciplina inerente i depositi IVA, con riferimento a beni d’importazione, a seguito della natura di mera cartiera della s.r.l. Orientimport, con particolare riguardo alle operazioni inerenti l’introduzione delle merci nel deposito IVA gestito dal contribuente STICCO SPED s.r.l. (esercente professionalmente l’attività di spedizioniere internazionale).

In forza anche del detto PVC, l’A.D., all’esito di “controllo a posteriori”, emise distinti processi verbali di revisione (in relazione alle diverse bollette presentate) ed i conseguenti avvisi di rettifica degli inerenti accertamenti definitivi (ex art. 78 Codice Doganale Comunitario, (Reg. CEE del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, di seguito anche: “C.D.C.”) ed del D.Lgs. n. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11.

Seguì, sulla base anche del detto PVC, l’emissione di sei atti di contestazione di sanzioni amministrative correlati ai predetti avvisi di rettifica (prot. nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del 5 settembre 2007).

Avverso gli avvisi di rettifica STICCO SPED s.r.l. propose tre distinti ricorsi innanzi al Giudice tributario, definiti con accoglimento degli stessi dalla CTP di Napoli con sentenze nn. 154, 155 e 156, depositate il 12 marzo 2009, confermate dalla CTR di Napoli con sentenze nn. 196, 197 e 198 depositate il 13 giugno 2011 (per quanto emerge anche dal controricorso, sul punto non confutato dal ricorrente).

3. Avverso i sei atti di contestazione di sanzioni amministrative il contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, accolto dalla CTP di Napoli con sentenza riformata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in particolare, accolse l’appello dell’A.D., ritenendo che le tre sentenze di annullamento degli avvisi di rettifica (prodromici agli atti di contestazione di sanzioni), in quanto non passate in giudicato, non avessero esplicato efficacia esterna nel diverso processo (avente ad oggetto gli atti di contestazione). Il Giudice di secondo grado ritenne altresì legittimi gli atti di contestazione di sanzioni statuendo, letteralmente, nei seguenti termini: “… l’operato dell’Amministrazione delle Dogane è anche legittimo in quanto la società appellata, con i suoi scritti difensivi, sia davanti al Giudici di prime cure nonchè in questo grado di giudizio, non è riuscita sufficientemente provare che la società Orientimport s.r.l. non era una “società cartiera” ma realmente costituita operante”.

5. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e sostenuto da memorie, e l’A.D. si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo n. 4 del ricorso merita accoglimento, con assorbimento degli altri.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deducono “rilevanza ai fini della decisione delle sentenze emesse dalla I sezione della CTP di Napoli che hanno accolto i ricorsi prodotti avverso gli avvisi di rettifica relativi alle operazioni doganali che hanno originato gli atti di contestazione. Sufficiente motivazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale impugnata dall’Agenzia delle Dogane. Omissione dell’esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione”.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono “violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 2, – insussistenza dell’elemento di colpevolezza. Omissione dell’esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione”.

Con il terzo motivo di ricorso si deducono: “violazione della L. n. 472 del 1997, art. 16, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (statuto dei diritti del contribuente) – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Omissione dell’esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione”.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono: “inapplicabilità della sanzione di cui al T.U.L.D., art. 303. Omissione dell’esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio; mancanza assoluta di motivazione sul punto”.

Per il ricorrente la sanzione di cui al cit. TU, art. 303, comma 3, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, circostanza aggravante della fattispecie di cui al cit. art., comma 1, non sarebbe applicabile nella specie.

3. Priorità logico-giuridica riveste la trattazione del motivo n. 4 del ricorso.

Esso è fondato, in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, applicabile ratione temporis, contempla un’unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione, comminata per “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci” non corrispondenti all’accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo – poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili anche le dichiarazioni sull’origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto (ex plurimis: Cass. sez. 5, 14/02/2014, n. 3467, Rv. 630066-01, e, tra le più recenti, Cass. sez. 5, 25/01/2019, n. 2169, Rv. 652271-01).

Sicchè, nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d’IVA (da parte della c.d. “cartiera”).

4. In conclusione, accolto il motivo n. 4, (con assorbimento degli altri motivi), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto. Ne consegue che, decidendo nel merito (non essendo necessari altri accertamenti in fatto), deve essere accolto il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese inerenti i gradi di merito (in ragione della descritta peculiarità della fattispecie) e condanna del controricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, nei confronti del ricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 4 de ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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