Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29963 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29963 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 23260-2012 proposto da:
LORINI MARCO C.F. LRNMRC54E18G752M, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO ODDINO, giusta delega in atti;
– ricorrente

– MINISTERO DELLA SALUTE C.E. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
2017
3288

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

Data pubblicazione: 13/12/2017

REGIONE TOSCANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 908/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 18/10/2011 R.G.N. 305/2010.

/2

N. R; i. 23260 2012

RILEVATO

1.

che la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 908 in data 18.10.2011, ha

rigettato l’appello proposto da Marco Lorini nei confronti della sentenza di primo
grado, che aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio

psico-fisica (poliomielite spinale), assunta come dipendente

causalmente dalla

vaccinazione tipo Salk somministrata il 30.10.1958;
2.

che la Corte territoriale, rigettata l’eccezione di

difetto di legittimazione

passiva formulata dal Ministero della Salute, ha affermato che le prestazioni
indennitarie/assistenziali previste dalla L. n. 210 del 1992 non spettano a coloro che,
come il Lorini, erano stati sottoposti alla vaccinazione antipoliomielite in epoca
antecedente l’entrata in vigore della L. n. 965 del 1959 e che , comunque, non era
risultato provato, avuto riguardo alle conclusioni assunte dai CTU nominati nel giudizio
di primo grado, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la patologia che
aveva colpito il Lorini;
3.

che avverso tale sentenza Marco Lorini ha proposto ricorso per cassazione

affidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso il Ministero della Salute, il
quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi;

CONSIDERATO

4.

che con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.

1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.; deduce: a) violazione del giudicato interno
e b) violazione del divieto di “reformatio in peius” sul rilievo che il giudice di primo
grado aveva affermato la ammissibilità della domanda, pur essendo essa relativa a
somministrazione del vaccino antipolio in epoca anteriore alla entrata in vigore della L.
n. 965 del 1959, e che siffatta statuizione non era stata proposta impugnazione
incidentale da parte del Ministero;
5.

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3

c.p.c., violazione dell’art. 1 c. 1 della legge n. 210 del 1992 , della L. n. 362 del 1999
e della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1998, per avere la Corte
territoriale escluso il diritto di esso ricorrente alle prestazioni di cui alla L. n. 210 del
i

assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992 in relazione alla menomazione dell’integrità

N. R1 23260 2012

992 sul rilievo che la vaccinazione era stata somministrata ad esso ricorrente in
epoca anteriore alla entrata in vigore della legge del 1959. Asserisce che anche in
caso di danni conseguiti a vaccinazioni raccomandate deve trovare applicazione la
legge n. 210 del 1992; il ricorrente, inoltre, pone ( indicandolo come terzo motivo)
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. n. 210 del 1992 per contrasto

Costituzione nella parte in cui non prevede l’indennizzo per menomazioni permanenti
dell’integrità fisica in favore di coloro che sono stati sottoposti a vaccinazione
antipoliomelitica non obbligatoria prima dell’entrata in vigore della L. n. 695 del 1959,
al di fuori dei casi previsti dal c. 4 dell’art. 1 della L. n. 210 del 1992; deduce che
anche prima del 1959 vi era stata una pressante campagna pubblica, accompagnata
da un programma di politica sanitaria, tradottosi nell’ acquisto e nella
somministrazione dei vaccini con spese a carico dei diversi enti pubblici preposti alla
tutela della salute dei cittadini, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
opportunità della vaccinazione;
6.

che con il terzo motivo ( indicato come quarto) il ricorrente denuncia, ai sensi

dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. per non avere la Corte
territoriale specificato il contenuto delle censure formulate da esso ricorrente nei
confronti della sentenza di primo grado e per essersi limitata a condividere le
conclusioni assunte dal CTU;
7.

che con il quarto motivo ( indicato come quinto) il ricorrente denuncia, ai sensi

dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. e nullità della
sentenza per non avere la Corte territoriale fatto applicazione del criterio indicato dalle
SSU di questa Corte n. 581 del 2008 della “preponderanza dell’evidenza o del più
probabile che non”;

8.

che con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale il Ministero

denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c , violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della L. n. 210 del 1992 come modificata dalla L. n. 238 del 1997 ( primo motivo) e
dell’art. 123 del D. Lgs n. 112 del 1998 (secondo motivo) per avere la Corte
territoriale respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di esso Ministero,
formulata in sede di appello incidentale, deducendo che dalla sentenza delle SSUU di
questa Corte n. 12538 del 2011 si desumerebbe che la legittimazione passiva è

2

con l’art. 3 primo comma della costituzione in rapporto agli artt. 2, 32 e 38 della

N. R4. 23260 2012
a’

.-.2
mitata al solo profilo relativo all’accertamento del diritto e non è estesa a quello
relativo alla condanna al pagamento del beneficio;
9.

che con il terzo motivo ed il quarto motivo ( indicati rispettivamente come

secondo e terzo ) il ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione, formulata nell’appello

c. 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 ultimo comma della L. n. 210
del 1992 e difetto di motivazione (quarto motivo), deducendo la insussistenza dei
presupposti previsti per l’erogazione del beneficio e la tardività del ricorso giudiziale;
10.

che la Corte territoriale (cfr. punto 2 di questa sentenza), pur avendo affermato

che le prestazioni previste dalla L. n. 210 del 1992 non spettano a coloro che, come il
Lorini, erano stati sottoposti alla vaccinazione antipoliomielite in epoca antecedente
l’entrata in vigore della L. n. 965 del 1959, ha fondato la statuizione di rigetto
dell’appello, anche sul rilievo che non era risultato provato, avuto riguardo alle
conclusioni assunte dai CTU nominati nel giudizio di primo grado, il nesso causale tra
la somministrazione del vaccino e la patologia che aveva colpito il Lorini;
11.

che il ricorso deve essere rigettato sulla base dello scrutinio delle questioni,

poste con il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, correlate alla statuizione
che ha escluso il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino antipolio al
Lorini e la menomazione dell’integrità psico-fisica da questi assunta come
conseguenza della vaccinazione (poliomelite spinale), non essendo necessario
esaminare previamente le censure formulate nel primo e nel secondo motivo di ricorso
nè, in conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. n. 210
del 1992 per contrasto con l’art. 3 primo comma della costituzione in rapporto agli
artt. 2, 32 e 38;
12.

che deve , infatti, farsi applicazione del principio della ragione più liquida , che,

imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano
dell’impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logicosistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di
trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente
rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai
anche costituzionalizzata (in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente,

3

incidentale, di decadenza dall’azione giudiziale ( terzo motivo) e, ai sensi dell’art. 360

N. R.G. 23260 2012
4,
sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.SSUU
20932/2011, 24883/2008, 29523/2008, Cass. 11356/2006);
13.

che la Corte territoriale ha rilevato con accertamento di fatto, come tale

sottratto al sindacato di legittimità (ex multis Cass. 26997/2005), tratto della lettura
critica e circostanziata delle relazioni depositate dai CTU nominati nel corso del

rilievi formulati dal Lorini nell’atto di appello, che: il vaccino di tipo “Salk”
somministrato all’odierno ricorrente (costituito da “virus ucciso”) aveva evidenziato
problemi di inefficacia e non anche di tossicità; in Italia non erano stati registrati casi
analoghi a quello dell’incidente “Cutter” verificatosi negli USA nel 1955; proprio
nell’ottobre del 1958 (epoca di somministrazione del vaccino al Lorini) si era verificata
nella provincia dì Siena una epidemia acuta di poliomielite ( 239 casi in Toscana di cui
28 nella provincia di Siena), con carattere di eccezionalità rispetto a quanto accaduto
negli anni precedenti; sul piano scientifico risultava assai elevata la probabilità che il
Lorini avesse contratto detta patologia da “virus selvaggio” con fallimento di efficacia
del vaccino di tipo IPV, del quale era stata somministrata una sola dose;
14.

che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 581 del 2008 ,

muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità
materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41
c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale
è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della
preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno precisato che la
regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla
determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d.
probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza
all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità
logica);
15.

che

questa Corte ( Cass. 11030/2017, 753/2005; Ord. 27449/2016), anche

con riguardo alla materia relativa alla L. n. 210 del 1992, ha affermato che la prova a
carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia
trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale
tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità
scientifica;
4

giudizio di primo grado C.T.U., lettura effettuata in confronto con le contestazioni ed i

.G. 23260 2012

16.

che la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra richiamati applicando il

criterio della “ragionevole probabilità scientifica”, e, adempiendo al compito di giudice
del merito, attribuito dall’ordinamento, ha escluso il nesso di causalità e di
concausalità tra la patologia denunciata e la somministrazione del vaccino e la
presenza di elementi indiziari di segno opposto;
che le critiche formulate alla sentenza, nella parte in cui ha recepito le

conclusioni del C.T.U. e disatteso le opposte conclusioni dei Consulenti di parte, lungi
dall’indicare quali siano le carenze o le deficienze diagnostiche contenute nelle CTU
e condivise dalla Corte territoriale, e le affermazioni assunte come illogiche o
scientificamente errate, si compendiano in mero dissenso diagnostico che si traduce in
un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. 168400/2016,
23362/2012, 569/2011; Ord. 7860/2017, 7862/2017, 22707/2011, 1652/2012);
18.

che al rigetto del ricorso consegue l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;
19.

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (non risulta

assolto l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c.);

PQM
La Corte
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministro le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella Adunanza Camerale del 18.7.2017
Il Presidente
dott. G. Napoletano

IL CAt4LUERE

17.

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