Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29962 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 25/10/2021), n.29962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16806/2020 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Della

Pelle, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L’Aquila del 4 maggio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, A.I., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia l’omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene rilevato, in proposito, che l’odierno ricorrente avanti alla Commissione territoriale aveva rappresentato di essere in pericolo di morte per via delle “sicure ritorsioni” provenienti dalla famiglia della bambina affidata alla moglie dello stesso istante, che sarebbe deceduta a seguito di un’esplosione, nonché del “proprietario dell’autovettura andata a fuoco”, e di essere pertanto fuggito dal proprio paese avvertendo la presenza di una minaccia alla propria vita.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia che ha ritenuto “implausibile, confusa e assolutamente generica” la narrazione della vicenda che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale. Come è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nel caso in esame, tuttavia, il giudice del merito ha motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi adeguatamente circostanziate, come invece è richiesto dalla lett. a) dell’art. 3, comma 5, cit., oltre che coerenti e plausibili, come postula la lett. c) dello stesso comma: la domanda attrice, siccome basata su di un sostrato fattuale privo di riscontro, non poteva, dunque, essere accolta.

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e art. 14, lett. b) e 1(A) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Deduce il ricorrente che il giudice del merito avrebbe “omesso di verificare se e in quale misura la propria situazione personale potesse essere oggetto di una forma di protezione internazionale”.

Il motivo è inammissibile.

Esso, al di là della sua confusa articolazione, non si misura con la decisione impugnata; come si è detto, il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale trova ragione nella genericità e non credibilità del racconto del richiedente: rilievo, questo, che osta, di per sé, alla valorizzazione di ogni elemento di giudizio che si innesti sulla vicenda narrata (la quale, quindi, non poteva fornire alcuno spunto per il riconoscimento delle forme di protezione invocate).

3. – Col terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 61,115,116 c.p.c., art. 117 c.p.c., n. 1, art. 191 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 12.1, lett. b), 14.1, 14.2, 31 e 46 dir. 3013732/UE in relazione all’art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’IUnione Europea. Secondo l’istante il Tribunale, nonostante i poteri ufficiosi di cui disponeva, avrebbe omesso di svolgere alcuna attività istruttoria, mancando di ammettere i mezzi di prova richiesti, la cui assunzione avrebbe dimostrato la situazione di pericolo, data dalla sua condizione personale e familiare.

Il motivo è inammissibile.

L’istante non chiarisce a quali mezzi di prova egli alluda. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 10 agosto 2017, n. 19985; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

4. – Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, 6 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Assume chi impugna che nella fattispecie non potevano ritenersi insussistenti i seri motivi che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rilevato che la protezione umanitaria non era concedibile, sia in ragione dell’inattendibilità di A. – evenienza che impediva di correlare la detta forma di protezione alla vicenda narrate (giacché, merita qui aggiungere, i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trovano applicazione anche in tema di protezione umanitaria: Cass. 24 settembre 2012, n. 16221) -, sia in quanto non erano “state riferite condizioni di vulnerabilità dell’odierno ricorrente”: ed è da osservare, a quest’ultimo riguardo, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

Il motivo non si misura con questi rilievi formulati dal Tribunale e si risolve in una vaga, quanto sterile, confutazione delle motivate conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito.

5. – In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

6. – Non vi sono spese di giudizio su cui statuire.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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