Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29962 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29962 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA
sul ricorso 27853-2012 proposto da:
POSTEL S.P.A. C.F. 04839740489, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.G. PORRO 26, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
VARRONE, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3278

contro
ALI AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA,

Data pubblicazione: 13/12/2017

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO MANCUSO,
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MASTROSIMONE PIERO, ROSARIO DARIO;
intimati

Nonché da:
MASTROSIMONE

PIERO,

elettivamente

ROMA, VIALE LIBIA 98,

domiciliato in

presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CALIO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato

ACCURSIO GALLO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTEL S.P.A. C.F. 04839740489, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.G. PORRO

26,

presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
VARRONE, giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

ROSARIO DARIO, ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA ;

intimati

Nonché da:
ROSARIO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIBIA 98, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CALIO’, rappresentato e difeso dall’avvocato
ACCURSIO GALLO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTEL S.P.A. C.F. 04839740489, in persona del legale

in ROMA, VIA G.G. PORRO 26, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
VARRONE, giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

MASTROSIMONE PIERO, ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 280/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 23/03/2012 R.G.N.
2263/2010.

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

n. 27853/2012 R.G.

RILEVATO
che con sentenza del 23.3.2012, la Corte di appello di Palermo, in riforma della
pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra Dario Rosario e Piero Mastrosimone e Postel s.p.a. (società
utilizzatrice delle prestazioni di lavoro), con decorrenza 18.12.2002, ai sensi dell’art.
10, comma 1, legge n. 196 del 997, in considerazione della mancata indicazione dei

somministratrice (Ali s.p.a.) e prestatori di lavoro;

che avverso questa pronuncia ricorre la società Postel s.p.a. per cassazione
prospettando tre motivi di ricorso;

che

i lavoratori, originari ricorrenti, resistono con controricorso, proponendo altresì

ricorso incidentale, cui resiste la società Ali s.p.a. con controricorso;

CONSIDERATO
che il ricorrente principale lamenta la violazione del regime sanzionatorio previsto
dalla legge n. 196 del 1997, art. 10, in quanto la mancata indicazione dei motivi di
ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) della
medesima legge nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non determina la
sanzione di cui al comma 1 dell’art. 10 citato; invoca, con il secondo motivo,
l’applicazione anche al lavoro temporaneo della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5,
6 e 7, sulla compensazione indennitaria del danno risarcibile; denunzia, con il terzo
motivo, omessa pronuncia in relazione alla domanda di manleva nei confronti della
società fornitrice Ali s.p.a. in ordine alla condanna risarcitoria (trascrive memoria di
costituzione in appello);

che i lavoratori originari ricorrenti denunziano, con ricorso incidentale, omessa
pronuncia in ordine alla domanda di versamento dei contributi previdenziali;

che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo del ricorso principale avendo
questa Corte affermato che ove il contratto di lavoro temporaneo non specifichi la
causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, la genericità rende il
contratto illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2,
disposizione che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo
rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che né il contratto di
fornitura né il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo possono quindi omettere
1

motivi di ricorso al lavoro temporaneo nel contratto stipulato tra società

n. 27853/2012 R.G.

di indicare (oppure indicare in maniera generica e non esplicativa), visto il
collegamento negoziale sussistente tra i suddetti contratti che si risolve in una
interdipendenza funzionale, interdipendenza nota alle parti contraenti e, in particolare,
perseguita dall’utilizzatore che soddisfa, in tal modo, l’interesse di acquisire la
disponibilità di prestazioni di lavoro (cfr. Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24
giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 14 settembre 2016, n.

che, pertanto, i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), ossia quelli del ricorso alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con
riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo
lavoratore, sono requisiti essenziali del contratto ed hanno una valenza autonoma, e
concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) concernente il
richiamo (da parte del contratto di fornitura, sottoscritto tra impresa fornitrice ed
impresa utilizzatrice) dei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali;

che l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo comporta – in considerazione del
collegamento causale tra contratto di fornitura e contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo – le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e
interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro
con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo, in quanto l’art.
10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e
5 (cioè specifiche violazioni di legge concernenti proprio il contratto di fornitura o, in
virtù del collegamento negoziale, il contratto di lavoro temporaneo), le conseguenze
previste dalla legge n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro
sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che
effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”;

che è stato altresì affermato che, quando il contratto di lavoro che accompagna il
contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto,
si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a
tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.Lgs. n. 368 del
2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che
ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa
utilizzatrice e lavoratore (cfr. Cass. 23 aprile 2015, n. 8286; Cass. 17 gennaio 2013,
n. 1148);

2

17997);

n. 27853/2012 R.G.

che il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, dovendosi dare
continuità all’indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148
e Cass. 29 maggio 2013, n.13404 (cfr., da ultimo, nello stesso senso, Cass. 17 giugno
2016, n. 12609), che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla legge n. 183
del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla legge n. 92 del 2012, art. 1,
comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine
un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al

prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della legge n. 196 del
1997, art. 3, comma 10, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato
tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

che il terzo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte distrettuale omesso la
valutazione della responsabilità contrattuale della società fornitrice nei confronti della
società utlizzatrice in ordine alla violazione dell’obbligo della prima di tutelare gli
interessi dell’utilizzatore provvedendo alla conclusione di un patto valido con il
lavoratore;

che il ricorso incidentale va rigettato non spettando – ai lavoratori ai quali è
riconosciuta la ricostituzione del rapporto di lavoro avente un termine illegittimo
nonché l’indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010
– alcun diritto al versamento dei contributi previdenziali;

che, in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e
rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; la sentenza
impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di
Palermo, in diversa composizione, che dovrà provvedere – oltre che sulle spese del
presente giudizio di legittimità – sulle domande della società Postel s.p.a. di
applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e di manleva nei confronti della
società Ali s.p.a.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo
motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

3

risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per

n. 27853/2012 R.G.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2017.
Il Presidente
dott. Antonio Manna
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CORTE SUPREMA DI CASSA3, 0* 7
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