Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29961 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOJODICE OSCAR giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 669 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

4/02/2010, depositato il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da D.C.D. condannando il Ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza; che, con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato notificato il decreto, in forma esecutiva, presso l’Avvocatura distrettuale costituita dinanzi alla Corte di appello nell’aprile 2010 mentre il ricorso è stato notificato il 13.4.2011.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009;

Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009);

che tale principio è ancora più valido a seguito della modifica dell’art. 479 c.p.c., comma 2;

che, pertanto, è fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall’Amministrazione resistente;

che le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – prima, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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