Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29961 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15379-2017 proposto da:

M.L. E C.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VITTORIO COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE

BENIGNI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10748/44/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata 1’01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che M.L. e C.M.C. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione catastale di un immobile;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.M. n. 904 del 1994, art. 1 comma 3 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe errato nel considerare adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, benchè la motivazione consistesse in una mera indicazione dei dati di classamento e rendita, mancando le ragioni di fatto e diritto in base ai quali era stata respinta la proposta di classamento del contribuente con procedura DOCFA;

che, con il secondo motivo, si invoca la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 12, del D.P.R. n. 1142 del 49, artt. 6, 9 e 61, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3: la sentenza sarebbe stata, altresì, nulla laddove i giudici avrebbero condiviso le valutazioni dell’Agenzia circa il classamento, sulla base di un’erronea interpretazione dei principi operanti in tema di classamento stesso; con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5: la CTR non avrebbe minimamente considerato i dati a difesa del contribuente, in particolare quelli relativi all’ubicazione ed alle dimensioni dell’immobile;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Sez.6-5, n. 12497 del 16/06/2016; Sez. 5, n.8344 del 24/04/15);

che, pertanto, nel caso di specie l’avviso dell’Agenzia può considerarsi adeguatamente motivato, non risultando che i contribuenti abbiano prospettato elementi di fatto differenti rispetto a quelli enunciati dall’Ufficio;

che neppure il secondo motivo risulta fondato;

che, infatti, la CTR ha attribuito la categoria A8, utilizzando i canoni di legge, riferiti alla collocazione dell’immobile in concreto;

che il terzo motivo è inammissibile;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 6-3, n. 21257 del 08/10/2014);

che l’omessa considerazione di una perizia di parte non costituisce un “fatto storico”, ma mero argomento di prova (Sez. 6-5, n. 8621 del 09/04/2018);

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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