Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29961 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 29961 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4741-2013 proposto da:
LIGORIO

ANNA

MARIA

C.F.

LGRNMR83C65E986L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la
rappresenta e difende,

giu.sta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
3135

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 922/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 15/02/2012 R.G.N. 10509/2009.

RILEVATO

che con sentenza del 15 febbraio 2012, la Corte d’Appello di
Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma, e
rigettava la domanda proposta da Anna Maria Ligorio nei confronti
di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità
dei tre contratti a termine conclusi tra le parti, relativamente ai

tutti ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 come
modificato dalla legge n. 266/2005;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto la causale giustificativa dell’apposizione del termine posta
a fondamento di tutti i predetti contratti legittima, alla stregua
della pronunzia della Corte costituzionale n. 214/2009 di rigetto
delle eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo all’art. 2,
comma 1 bis, d. Igs n. 368/2001 come novellato dalla I. n.
266/2005, e comprovata l’osservanza del limite percentuale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Ligorio, affidando
l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società;
CONSIDERATO

_ che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n.
368/2001 in una con il vizio di motivazione, lamenta la non
conformità a diritto della lettura accolta dalla Corte territoriale per
cui, sostanziandosi la disposizione recata dal comma 1 bis dell’art.
2 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge 266/2005, nella
tipizzazione legislativa di una valida ipotesi di apposizione del
termine, i contratti conclusi tra le parti fosse non potrebbero
qualificarsi acausali, ponendosi in contrasto con la normativa
comunitaria, specie con riguardo all’ipotesi qui riscontrabile della
successione di più contratti;

periodi 1.4/30.92006, 2.11.2006/31.1.2007, 20.4/30.6.2007,

-

che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001, 82,
comma 1 e 86, commi 1 e 2, del Trattato CE in una con il vizio di
motivazione, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della
medesima lettura della novella operata dalla Corte territoriale e
sopra censurata sotto altro profilo, per contrasto con la previsione

la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione di
cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 e delle leggi 86/1989 e
11/2005 in una con il vizio di motivazione è predicata nel terzo
motivo in relazione all’emanazione della novella, da ritenersi
norma di integrativa del recepimento della direttiva 1999/70/CE,
in contrasto con le norme sul recepimento di direttiva
comunitaria;

che nel quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e
falsa applicazione ancora dell’art. 2, comma 1. D.Igs. n. 368/2001
ed ancora al vizio di motivazione, la ricorrente lamenta la non
conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte
territoriale per il quale la causale invocata sarebbe applicabile a
prescindere dall’inerenza delle mansioni svolte dal lavoratore
assunto a termine al servizio di recapito postale;

che, con il quinto motivo, la ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 2, comma 1. D.Igs.
n. 368/2001, dell’art. 10 dello stesso decreto legislativo e dell’art.
2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, la carenza
argomentativa circa l’iter valutativo dell’accertamento istruttorio
relativo al rispetto del limite percentuale ed all’inconsistenza delle
prove su cui lo stesso risulta fondato;

che il primo, il secondo ed il quarto motivo, che, in quanto
strettamente

connessi,

possono

essere

qui

trattati

congiuntamente, devono ritenersi infondati, in considerazione
dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite (cfr.

comunitaria che vieta lo sfruttamento di posizione dominante;

Cass., SS.UU., n. 11374/2016), cui il Collegio intende dare
continuità, per il quale “Le assunzioni a tempo determinato
effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle
poste che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art.
2 del d.lgs. n. 368/2001, non necessitano anche dell’indicazione
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

decreto legislativo”;

che analogamente è a dirsi per il terzo motivo alla stregua
dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n,.
11659/2012 secondo cui, tenuto conto della natura di legge
ordinaria della legge n. 11/2005 e dell’efficacia abrogativa dello
ius superveniens, nessuna violazione giuridicamente rilevante è
riscontrabile nella specie;

che, parimenti il quinto motivo, risulta infondato ancora sulla
scorta di precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass., ord. n.
27442/2016), che hanno escluso la violazione del principio della
ripartizione dell’onere della prova, non risultando questo vulnerato
a fronte dell’applicazione della regola processuale secondo la
quale non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non
siano stati specificamente contestati dalla controparte, circostanza
questa evidenziata in sentenza e qui non confutata dalla
ricorrente, che si limita a richiamare la generica censura svolta nel
ricorso introduttivo e ribadita in sede di appello con conseguente
idoneità dell’argomentazione a sostenere anche sul piano
motivazionale la conclusione cui perviene la Corte territoriale;

che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che

sostitutivo ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo

liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi,
oltre spese generali al 15% ed altrui accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte deli,ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 6 luglio 2017
Il Presidente
– o

ns.’?

il Funzionario Giudiziario
ott. Giovanrli

004(4-i-L;


o/
„‹d

t i
MeStIPREMADI CASSAMOW
IVSOZIOne allakitt/0

•i

bis dello stesso art. 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA