Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29960 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25592-2018 proposto da:

S.F., V.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

FIORE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA PREVIATI;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA in qualità di procuratrice mandataria di FINO 2

SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA;

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.F. e V.B. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di “già UNICREDIT SPA,… ora nella titolarità del rapporto soc. FINO 2 SECURITISATION S.R.L.” e avverso la sentenza n. 169/2018 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 18 gennaio 2018, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 505/14, depositata il 7 maggio 2014, condannato gli appellanti alle spese del grado e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del T.U. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

DOBANK S.p.a., in qualità di procuratrice mandataria di FINO 2 SECURITISATION S.r.l., ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

Diritto

RILEVATO

che:

la memoria di parte ricorrente è irrituale, essendo stata inviata a mezzo pec ed essendo pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 23 settembre 2019, e pertanto della stessa non può tenersi conto;

è fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, atteso che: 1) la sentenza impugnata in questa sede risulta pubblicata in data 18 gennaio 2018 e non si assume, da parte ricorrente, che sia stata notificata ed anzi la controricorrente lo esclude espressamente (v. controricorso p. 3); 2) il giudizio è iniziato in primo grado nel 2012 (Cass., ord., 21/07/2011, n. 16005; Cass., ord., 14/03/2016, n. 4987), risultando il ricorso per d.i. depositato in data 26 aprile 2012 (v. timbro apposto sul fascicolo di parte ricorrente della fase monitoria; tanto si desume, peraltro, indirettamente sia dal ricorso che dal controricorso); 3) il ricorso per cassazione risulta notificato in data 19 luglio 2018, mercoledì, quindi oltre il termine cd. lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. (18 luglio 2018), applicabile nel caso all’esame, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che, all’art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il predetto termine previsto (Cass. 17/04/2012, n. 6007, Cass. 5/10/2012, n. 17060; Cass., ord., 6/10/2015, n. 19969; Cass., ord., 11/03/2019, n. 6951);

rilevato che, peraltro, il ricorso è inammissibile pure sotto altri profili; ed invero lo stesso risulta carente nell’esposizione del fatto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

inoltre, con l’unico motivo – rubricato “Omesso esame di prova decisiva di cui al doc. 7 di parte attrice ora ricorrente, prodotto in grado primo e da porre in relazione sia all’art. 2697 c.c. che si assume violato quanto alla ripartizione dell’onere della prova, sia in relazione alla L. n. 108 del 1996, art. 2 ed all’art. 644 c.p., oltre che all’art. 24 Cost. in tema di diritto di difesa” e con il quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe “travolto le analisi econometriche riportate dalla parte in allora appellante… Nulla dicendo, altro che tacciando di genericità le considerazioni econometriche”, che la medesima Corte avrebbe “dato una motivazione apparente”, con violazione del diritto di difesa di parte ricorrente, e che “sarebbe stato necessario disporre la ctu econometrica” – non si censura la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale che, con ampia e non apparente motivazione, ha ritenuto inammissibile l’appello per “completa inosservanza dei requisiti posti dal legislatore con l’art. 342 c.p.c., dal momento che l’atto, in quanto non richiama neppure per sintesi il contenuto della prima decisione, risulta quasi totalmente svincolato dalla censura di quanto affermato dal primo giudice, mentre si limita ad illustrare lo svolgimento del processo e alcune delle tesi giuridiche già esposte in primo grado dal difensore, al fine di insistere nella richiesta della consulenza tecnica. D’altro canto, le conclusioni articolate non corrispondono in alcun modo al contenuto della sentenza oggetto di appello e tale profilo di inammissibilità appare non meno rilevante” (v. sentenza impugnata p. 6);

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti;

va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA